Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
E inammissibile il ricorso con il quale la parte civile chiede l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. ai sensi dell'art. 425 cod. proc.pen. per non aver il giudice, verificata la sussistenza di un reato connesso, emesso ordinanza di invito al P.M. alla modifica dell'imputazione e, in caso di mancata modifica, di restituzione degli atti allo stesso P.M., trattandosi di richiesta di annullamento al fine di ottenere l'adozione da parte del giudice di merito di un provvedimento abnorme.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2014, n. 44952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44952 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 09/10/2014
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2243
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 16402/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI - Università degli Studi Internazionali di Roma, già LUSPIO - Libera Università degli Studi San Pio V;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 6 febbraio 2014, quale persona offesa costituitasi parte civile nel procedimento a carico di:
CI LB, nato a [...] il [...];
CI NZ, nato a [...] il [...];
IE TE, nato a [...] il [...];
GH LE, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Fiandanese Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Viola Pompeo Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Lancellotti Gianfranco, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso e ha depositato conclusioni e nota spese;
Uditi i difensori, avv.ti Benedetto Giuseppe, per IE TE, e ST NN, per CI NZ, che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 6 febbraio 2014, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di CI LB, CI NZ, IE TE, GH LE in ordine al reato loro contestato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 640 bis c.p. per essere estinto per intervenuta prescrizione.
Secondo l'accusa CI LB, in qualità di direttore amministrativo dell'Ateneo L.U.S. Pio V, CI NZ, cooperando alla condotta di CI LB, IE TE quale responsabile del "polo di ascolto a distanza" della L.U.S. Pio V nella città di Palermo, GH LE quale revisore dei conti della L.U.S. Pio V, con artifici e raggiri consistiti nel produrre documenti giustificativi delle asserite attività ideologicamente e materialmente falsi, inducendo in errore la Regione Lazio e la Regione Lombardia ottenevano finanziamenti per la realizzazione di corsi di formazione in realtà mai svolti, risultando le somme oggetto dei finanziamenti corrisposte dalla L.U.S. Pio V a società nelle quali i predetti avevano diretta interessenza.
Con la motivazione della sentenza il G.U.P. riteneva di esaminare la richiesta del difensore della parte civile LUSPIO indirizzata al P.M. di contestare il diverso reato di peculato, che non sarebbe ancora prescritto, sul presupposto della natura di ente pubblico della stessa Università. Tale esame si basava, secondo la stessa motivazione, sul potere del G.U.P., riconosciuto dalle Sezioni Unite con sent. n. 5307 del 20.12.2007 dep. il 1.2.2008, Battistella, di sollecitare il Pubblico Ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo. Il G.U.P. osservava, quindi, che, dalla documentazione in atti, non si evinceva con certezza l'esistenza di indici sintomatici della natura pubblicistica dell'ente de quo;
aggiungeva, poi, che doveva applicarsi il principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione, secondo il quale risponde del delitto di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. e non anche di peculato l'incaricato di pubblico servizio (nella specie di un ente locale addetto alla formazione professionale) che ottenga con modalità truffaldine finanziamenti comunitari con destinazione vincolata, che poi distragga a proprio vantaggio (Sez. 6, n. 37122 del 23/06/2004, Barani, Rv. 230376), con la conseguenza che, anche qualora si voglia accedere alla tesi della natura pubblicistica dell'Università LUSPIO, non si potrebbe sostenere la sussistenza del delitto di peculato, in quanto gli artifici sono stati posti in essere, nel caso di specie, al fine di ottenere i finanziamenti e, quindi, prima di conseguire il possesso del denaro erogato dalle due Regioni di cui al capo di imputazione.
Propone ricorso per cassazione il difensore con procura speciale della parte civile NI (Università degli Studi Internazionali di Roma) già LUSPIO - Libera Università degli Studi San Pio V. Il ricorrente, dopo avere premesso che il ricorso viene presentato non per quanto attiene l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 640 bis c.p., ma quanto alla valutazione svolta in merito alla sussistenza del reato di peculato e alla conseguente omessa attivazione dei poteri attribuiti al giudice in sede di udienza preliminare, deduce i seguenti motivi:
1) erronea applicazione della legge penale, con riferimento al reato di cui all'art. 314 c.p. e alla qualifica di ente pubblico dell'Università LUSPIO, con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p.. Il ricorrente con ampie citazioni di giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e soprattutto delle Sezioni civili della Corte di cassazione e sulla base dello statuto della LUSPIO, sostiene la natura di ente pubblico della stessa Università e la qualifica di pubblico ufficiale sia di CI LB, direttore amministrativo, che di GH LE, revisore dei conti, con la conseguente configurabilità del delitto di peculato. 2) erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza del reato di cui all'art. 314 c.p. ed al concorso con il reato di cui all'art. 640 bis c.p.. Il ricorrente precisa, come già evidenziato nella memoria indirizzata alla Procura della Repubblica, che l'invocata ulteriore contestazione non doveva avere ad oggetto ne' la condotta individuata nel formulato capo di imputazione (la truffa aggravata per l'ottenimento delle erogazioni per il tramite della Regione Lazio e della Regione Lombardia) ne' la riqualificazione di dette condotte nel diverso reato di peculato, in quanto certamente si è perfezionata la fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p., bensì la contestazione di un ulteriore reato, quello di peculato, per le somme indicate nella suddetta memoria, poiché laddove il medesimo soggetto agente ponga in essere varie condotte, talune sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. ed altre in quella di cui all'art. 314 c.p., risponda di ciascuna distintamente, in quanto poste in essere su denaro differente, in un caso provento di artifici e raggiri e nell'altro legittimamente presenti nelle casse dell'Università.
3) inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità, violazione degli artt. 423 e 424 c.p., art. 521 c.p., comma 2, e art. 522 c.p.. Ad avviso del ricorrente, il G.U.P., in applicazione della sentenza delle Sez. Un. N. 5307 del 2008, citata dallo stesso G.U.P., riscontrata la sussistenza del reato di peculato, come sollecitato dalla parte civile, avrebbe dovuto emettere ordinanza con la quale indicare al Pubblico Ministero le nuove contestazioni da svolgere a norma dell'art. 423 c.p.p. e in caso di mancato recepimento del contenuto dell'ordinanza restituire gli atti al P.M. a norma dell'art. 521 c.p.p., comma 2, affinché procedesse alla nuova e compiuta contestazione: potere che deve essere esercitato in ossequio al principio stabilito dall'art. 124 c.p.p. ed anche a norma dell'art. 522 c.p.p.. Hanno depositato memoria di difensori di ZO TE e di CI LB, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in quanto conterrebbe censure di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si formula una richiesta non consentita e come tale inammissibile. Occorre, in primo luogo, evidenziare un errore nell'applicazione di un principio giurisprudenziale, nel quale è incorso non solo il ricorrente, ma anche il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il principio è quello espresso dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, così massimata: è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla. È invece rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine. (La Corte ha altresì precisato che in questo caso la restituzione degli atti deve considerarsi legittima in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2) (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 - 01/02/2008, P.M. in proc. Battistella, Rv. 238239). Tale principio è stato formulato in relazione al disposto dell'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b), che contempla, tra i requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio, l'enunciazione "in forma chiara e precisa" del fatto contestato, senza prevedere, peraltro, alcuna sanzione di nullità per l'ipotesi che l'imputazione non risulti conforme al modello legale. Nullità che, per contro, è espressamente stabilita dall'art. 416 c.p.p., comma 1, soltanto nei casi in cui la richiesta di rinvio a giudizio non sia stata preceduta dall'avviso ex art. 415 bis c.p.p., e dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375 c.p.p., comma 3. Analogo rispetto dei canoni di chiarezza e precisione è inoltre prescritto dall'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), per la descrizione del fatto contenuta nel decreto che dispone il giudizio (dello stesso tenore è anche l'art. 552 c.p.p., comma 1, lett. c), quanto al decreto di citazione a giudizio). Ma, in tal caso, l'art. 429 c.p.p., comma 2, sanziona con la nullità del decreto che dispone il giudizio (come fa anche, per il decreto di citazione a giudizio, l'art. 552 c.p.p., comma 2) il difetto di determinatezza o l'insufficienza dell'atto imputativo. Nullità, questa, annoverata espressamente dall'art. 181 c.p.p., comma 3, tra quelle relative, che vanno eccepite entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p., comma 1, ed al cui accertamento da parte del giudice del dibattimento consegue, ai sensi dell'art. 185 c.p.p., comma 3, l'immediata regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, cioè all'udienza preliminare, nel corso della quale, per rimuovere la causa della nullità, il Pubblico Ministero dovrà necessariamente procedere al corretto adeguamento dell'ipotesi accusatoria deficitaria o imprecisa, mediante l'esaustiva ridescrizione del fatto, sulla base degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche indicati nell'ordinanza del giudice del dibattimento. Pertanto, il giudice dell'udienza preliminare, dal momento della presentazione dell'atto introduttivo fino all'esito della discussione nel confronto dialettico fra le parti, ancor prima dell'adozione dei tipici provvedimenti conclusivi della fase ex art. 424 c.p.p., qualora ravvisi nell'atto di imputazione l'assenza del contenuto minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati, ha il potere-dovere di attivare i meccanismi correttivi nel corso dell'attività fisiologica della medesima udienza, rappresentando, con ordinanza motivata e interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio d'imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni e integrazioni. Dovere che, se non adempiuto, rischia di inficiare, di riflesso, la corretta enunciazione dell'imputazione nel provvedimento conclusivo che dispone il giudizio, vanificando così la garanzia del filtro rispetto alle imputazioni indeterminate o incomplete e conseguendone la situazione invalidante di cui all'art. 429 c.p.p., comma 2, insieme con la regressione del processo all'udienza preliminare;
non potendo certamente essere costretto il giudice ad emettere un decreto dispositivo del giudizio recante un'imputazione incompleta o imprecisa, destinato, come tale, ad essere travolto nella fase dibattimentale dalla sanzione di nullità.
La verifica della sussistenza dei requisiti della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 417 c.p.p. rientra, dunque, nei poteri del giudice dell'udienza preliminare, così come rientra nei suoi poteri la riqualificazione del fatto imputato, in quanto l'esatta attribuzione del nomen juris è connaturale all'esercizio della giurisdizione (Sez. 3, n. 1803 del 01/12/2010 - 20/01/2011, Alain, Rv. 249334; Sez. 6, n. 28481 del 17/04/2012, P.M. in proc. C., Rv. 253695). Nel caso di specie, ne' il G.U.P. ne' la parte civile hanno ipotizzato una indeterminatezza o incompletezza dell'atto imputativo nel senso di cui all'art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b), e, quindi, si è al di fuori dell'ambito di applicabilità dei principi fissati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 5307 del 2008. Diversi sono i casi in cui, "nel corso dell'udienza" (art. 423 c.p.p.), a seguito anche di emergenze probatorie (art. 422 c.p.p.) e tenuto conto della fluidità dell'imputazione caratteristica dell'impostazione accusatoria del processo penale, il fatto risulti diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerga un reato connesso a norma dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), o una circostanza aggravante (art. 423 c.p.p., comma 1) ovvero anche risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio (art. 423 c.p.p., comma 2). Il sistema processuale, in questi casi, è dotato di una disciplina autonoma, tesa innanzitutto ad attuare ed assicurare in via fisiologica il principio di correlazione tra accusa e sentenza, allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, la retrocessione del procedimento alla fase anteriore e risolvere nell'udienza preliminare, nel modo più rapido, ogni questione attinente alle nuove contestazioni, entro determinati limiti e con modalità che devono garantire il diritto di difesa dell'imputato. Sulla distinzione tra un mutamento del fatto irrilevante ed il mutamento che determina un fatto diverso in senso tecnico si sono pronunciate le Sezioni Unite, le quali hanno statuito che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205619 ; Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051). La nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata, Rv. 236099). La locuzione fatto nuovo concerne un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento, rispetto a quello originariamente contestato, tale da determinare uno "stravolgimento" dell'imputazione originaria: quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi cioè, rispetto a quello contestato, in rapporto di ontologica eterogeneità o incompatibilità, nel senso che viene a realizzarsi una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto "nuovo", rispetto al quale non ha alcuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli, Rv. 208935). In modo ancora più efficace, allo scopo di stabilire una chiara linea di confine tra le due ipotesi, il fatto nuovo è stato descritto come un fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo (Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010 - 23/02/2011, P.C. in proc. N., Rv. 249461; Sez. 6, n. 6987 del 19/10/2010 23/02/2011, P.C. in proc. N., Rv. 249461;
Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861). Se emerge un fatto diverso da quello descritto in imputazione ovvero un reato concorrente o una circostanza aggravante o un fatto nuovo il p.m. dispone dell'esclusivo potere di effettuare la contestazione, nella sua qualità di titolare dell'azione penale. L'esclusività di tale potere impedisce al giudice qualunque sindacato preventivo o inibizione dell'iniziativa del p.m. (Sez. 6, n. 3063 del 13/07/1995, P.M. in proc. Muccioli, Rv. 202982), tanto che è stato giudicato abnorme il provvedimento con il quale il giudice aveva inibito all'organo dell'accusa - nel corso del dibattimento - la modifica della imputazione e la contestazione di reati concorrenti o di circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 2673 del 02/06/1999, PM in proc. Ravelli L, Rv. 213970; Sez. 6, n. 37577 del 15/10/2010, P.M. in proc. Marcolin, Rv. 248539). Peraltro, nel caso in cui il fatto risulti diverso, si ritiene che il rappresentante dell'accusa abbia il dovere di procedere alla contestazione, sia per evitare il regresso del procedimento che il giudice dovrebbe disporre ai sensi dell'art. 521 c.p.p., comma 2, sia perché, in mancanza, si verificherebbe l'efficacia preclusiva del giudicato su un fatto non conforme a quello accaduto. Analogamente, si ritiene che il p.m. sia tenuto alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, che non potrebbe formare oggetto di un altro giudizio separato. Al contrario, poiché i reati connessi o i fatti nuovi potrebbero originare accertamenti separati, il p.m. - fermo l'obbligo di esercitare l'azione penale - resta libero di scegliere il percorso più adeguato all'accertamento delle nuove emergenze processuali.
Orbene, mentre con riferimento al "fatto diverso" da quello contestato rientra nei poteri del giudice dell'udienza preliminare disporre la restituzione degli atti al P.M., in applicazione analogica dell'art. 521 c.p.p., comma 2, e senza dovere emettere a tal fine ordinanze interlocutorie, poiché deve ritenersi che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall'art. 423 c.p.p. (Sez. 1, n. 3375 del 05/05/2000, Ferrentino, Rv. 216422; Sez. 5, n. 4789 del 23/10/2007 - 31/01/2008, De Masi, Rv. 239102); sarebbe, invece, abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari ravvisando altri fatti criminosi nel corso dell'udienza preliminare modifichi l'imputazione aggiungendoli oppure ordini la restituzione degli atti al pubblico ministero per la contestazione suppletiva, anziché pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio per il fatto contestato, poiché si tratterebbe di provvedimento che si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale in ragione dell'atipicità e stranezza del suo contenuto, in quanto la modifica dell'imputazione in tali casi è atto di esercizio dell'azione penale, che è un potere-dovere attribuito esclusivamente al P.M. (Sez. 1, n. 3395 del 04/05/1999, Colucci , Rv. 213878; Sez. 4, n. 22632 del 07/04/2005, Huscher, Rv. 231790). Così ricostruito il sistema relativo alle vicende dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare, si comprende l'errore in cui è incorso il G.U.P. nel prendere in esame la memoria della parte civile che era stata correttamente indirizzata al Procuratore della Repubblica di Roma e che conteneva la richiesta di contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 con riferimento al già contestato reato di cui all'art. 640 bis c.p., nonché di contestazione del reato di peculato ai sensi dell'art. 314 c.p. Nello stesso ricorso della parte civile si precisa che
"l'invocata ulteriore contestazione non doveva avere ad oggetto ne' la condotta individuata nel già formulato capo di imputazione (la truffa aggravata per l'ottenimento delle erogazioni per il tramite della Regione Lazio e della Regione Lombardia) ne' tanto meno la riqualificazione di dette condotte nel diverso reato di peculato", non ponendosi in dubbio "che la fattispecie astratta dettata dall'art. 640 bis c.p. si sia perfezionata nel caso delle erogazioni di finanziamenti comunitari alle Regioni Lazio e Lombardia, poi trasmesse alle casse della LUSPIO dalle quali sono state poi dirottate agli odierni imputati direttamente e mediatamente (...) ciò che qui si chiede di constatare è che oltre al reato di cui all'art. 640 bis c.p. è stato commesso anche quello di peculato", poiché "nel momento in cui le due distinte condotte di truffa aggravata e peculato sono poste in essere da un medesimo soggetto, ma su denaro differente (in un caso provento di artifici e raggiri e nell'altro legittimamente presente nelle casse dell'Università) non si pone problema alcuno ad affermare la possibilità del concorso delle due fattispecie". Si comprende, allora, anche come inammissibile sia la richiesta formulata dal ricorrente, poiché con essa si intenderebbe ottenere un annullamento della sentenza impugnata per non avere trasmesso al P.M. gli atti con riferimento ad un'ipotesi di contestazione di reato connesso o fatto nuovo, cioè un'ipotesi che rientra nell'esclusivo potere del titolare dell'azione penale e rispetto alla quale qualsiasi iniziativa del giudice sarebbe abnorme.
Deve, pertanto, formularsi il seguente principio di diritto: è inammissibile il ricorso con il quale la parte civile chiede l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. ai sensi dell'art. 425 c.p.p. per non avere il giudice, verificata la sussistenza di un reato connesso, emesso ordinanza di invito al P.M. alla modifica dell'imputazione e, in caso di mancata modifica, di restituzione degli atti allo stesso P.M., trattandosi di richiesta di annullamento al fine di ottenere l'adozione da parte del giudice di merito di un provvedimento abnorme.
D'altro canto, poiché la contestazione del reato connesso o del fatto nuovo nell'ambito dell'udienza preliminare rientra in una scelta discrezionale del P.M., quest'ultimo potrebbe sempre procedere autonomamente in separato giudizio per il reato di peculato, come richiesto dal ricorrente, non essendovi alcuna preclusione derivante dalla sentenza impugnata, neppure con riguardo alla ritenuta natura non pubblica dell'Università Luspio, affermata con giudizio puramente incidentale e con riferimento ad una richiesta della parte civile che non rientrava nelle attribuzioni del giudice procedente. In applicazione del suddetto principio, dunque, il ricorso della UNIT deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2014