Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice dell'udienza preliminare - ritenuto che il fatto sia diverso da quello contestato - disponga, ex art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M., considerato che la corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è un'esigenza presente in ogni fase processuale e, quindi, anche nell'udienza preliminare (v. Corte cost. n. 88 del 1994).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
4 78 9 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud.Camera di Cons. Dott. GIUSEPPE PIZZUTI Presidente
Consigliere del 23/10/07 1. Dott. RAFFAELLO FEDERICO
SENTENZA ROTELLA Consigliere 2. "1 MARIO
1555 N. 3. " PAOLO OLDI Cons. Relatore
R. G. N. 12468/07 DIDONE Consigliere 4. 11 ANTONIO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
di BENEVENTO TRIBUNALE
nei confronti di:
DE SI AL N. IL 04/07/1961
avverso l'ORDINANZA del 22/02/2007
GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di BENEVENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO
OLDI;
lette le conclusioni del P.G.
che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricor-
SO
1
Con ordinanza in data 22 febbraio 2007 il giudice dell'udienza prelimi- nare presso il Tribunale di Benevento, investito della richiesta di rinvio a giudi- zio di LE De AS per rispondere del reato di bancarotta fraudolenta do-
cumentale, ha ritenuto che nel fatto si configurasse il reato di cui all'art. 220 leg- ge fall., in relazione all'obbligo di cui all'art. 16 n. 3 stessa legge, ovvero in alternativa il reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 legge fall.; ha quindi disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero ai fini della cita-
zione diretta a giudizio.
Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo l'abnormità del provvedimento;
osserva che il G.U.P. non si è limitato a dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ma ne ha dato una valutazione basata sulla ritenuta difformità rispetto a quello contestato, per carenza dell'elemento soggettivo proprio del reato di cui all'art. 216 legge fall.; ciò pone il provvedi- mento, secondo il ricorrente, al di fuori delle legittime prerogative del giudice dell'udienza preliminare e dà luogo ad una ingiustificata stasi processuale.
Il ricorso è inammissibile.
L'unica chiave di accesso al ricorso per cassazione, avverso un provve- dimento che come nel caso di specie - non sarebbe altrimenti impugnabile, è
-
costituita dall'abnormità del provvedimento stesso, che si verifica quando que- sto, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordina- mento processuale, ovvero quando, pur essendo in astratto manifestazione di le- gittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, dando luogo a un'ingiustificata stasi processuale.
Secondo il ricorrente l'abnormità del provvedimento risiederebbe, nel caso di specie, nell'avere il G.U.P. restituito gli atti al P.M. in esito ad una valu- tazione che lo ha condotto non già a una diversa qualificazione giuridica del fat- to, bensì alla constatazione della diversità del fatto stesso, rispetto alla contesta- zione contenuta nel capo d'imputazione; tale potere egli non aveva, nell'ottica dell'impugnazione, non sussistendo per l'udienza preliminare una disposizione analoga a quella apprestata per il dibattimento dall'art. 521 c. 2 c.p.p..
L'assunto mostra di non tener conto del principio affermato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 88 del 1994, recepito dalla giurisprudenza di
2 ali legittimità (v. Cass. 5 maggio 2000, Ferrentino e altri), a tenore del quale la co- stante corrispondenza dell'imputazione a quanto emerge dagli atti è una esigen- za presente in ogni fase processuale e quindi anche nell'udienza preliminare: con la conseguenza per cui deve ritenersi consentita al G.U.P. la restituzione degli atti al pubblico ministero ove ritenga che il fatto sia diverso da quello contestato.
In aggiunta va detto che, anche qualora si verta in un'ipotesi non di di- versità del fatto, ma di diversa qualificazione giuridica di esso, il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al P.M. non può comunque considerarsi abnorme in quanto non determina una stasi processuale, restando immutata la libertà del pubblico ministero di esercitare l'azione penale.
Non sussistendo, per quanto fin qui argomentato, la denunciata abnormi- tà del provvedimento, l'impugnazione si rivela inammissibile.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
IL PRESIDENTE
Aniz t IL CONSIGLIERE EST.
Port All.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 31 GEN. 2008
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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