Sentenza 7 aprile 2005
Massime • 1
Il decreto che dispone il giudizio, con il quale il giudice modifica l'imputazione aggiungendo altri fatti criminosi, è abnorme e dunque impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione, perché si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale in ragione dell'atipicità e stranezza del suo contenuto. La modifica dell'imputazione è, infatti, atto di esercizio dell'azione penale, che è un potere-dovere attribuito esclusivamente al P.M..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/04/2005, n. 22632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22632 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 07/04/2005
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 719
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 033115/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER AN N. IL 02/08/1950;
avverso DECRETO del 29/05/2004 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. LICARI CARLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. S. Consolo, il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
OSSERVA
All'esito dell'udienza preliminare, il G.U.P. del Tribunale di Roma ha disposto, con decreto del 29/5/2004, il giudizio nei confronti di ER CR, procedendo autonomamente alla modifica dell'originaria imputazione formulata dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio, nel senso che rispetto all'imputazione originaria di omicidio colposo ai sensi dell'art. 589 c.p. ha ritenuto di aggiungere direttamente alla contestazione del P.M. altri fatti ricondotti nell'ambito dei reati di cui agli arti 610, 586 e 589 c.p., avendo rilevato che all'imputato, nella qualità di Primario
capo-equipe presso l'ospedale S. Giovanni di Roma, era addebitabile anche l'omessa informazione alla paziente BI EV degli alti rischi di complicanza connesse all'intervento chirurgico di duodenocefalopancreasectomia, in tal modo impedendone la libera determinazione e costringendola a sottoporsi all'operazione, poi realizzata con modalità connotate da imprudenza e imperizia di tale grado da cagionarle lesioni gravissime, a seguito delle quali si era verificato il decesso come conseguenza non voluta della violenza privata. Avverso tale decreto l'imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, ritenendone l'abnormità, sul rilievo che il G.U.P., a cagione delle aggiunte apportate autonomamente alla contestazione del fatto da parte del P.M., risoltesi non già in diversa qualificazione giuridica del fatto, bensì in modifica sostanziale del fatto contestato in altro diverso e più grave dal punto di vista della rilevanza penale, avrebbe arbitrariamente esercitato poteri attribuiti in via esclusiva al P.M. dall'art. 112 della Costituzione, in aperta antitesi al vigente sistema processuale imperniato su tale principio costituzionale. Il ricorso è fondato e dal suo accoglimento consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al G.U.P. del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Il provvedimento impugnato, infatti, essendo stato adottato al di fuori del sistema organico della legge processuale, appare affetto, per l'atipicità e stranezza del contenuto, da vizio di abnormità non altrimenti rimediabile se non con il ricorso per Cassazione. Invero, se pure al G.U.P., ove ravvisi l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, è riconosciuto, in ossequio al principio generale di correlazione tra accusa e sentenza, il potere di sollecitare il P.M. alle opportune modificazioni, non sembra, tuttavia, che tale potere possa estendersi oltre la mera sollecitazione, il mancato accoglimento della quale da parte del P.M. non è normativamente rimediabile con un provvedimento del tipo integrativo, come quello impugnato.
Ciò, perché l'azione penale è un potere-dovere attribuito esclusivamente al pubblico ministero, e va esercitata secondo le modalità descritte dall'art. 405 c.p.p... È vero che al giudice per le indagini preliminari è peraltro riservato un potere di controllo giurisdizionale sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, imposto dall'esigenza di rendere effettivamente operante il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (v. sentenza di questa Corte n. 88 del 1991); potere che, in caso di disaccordo sulla richiesta di archiviazione, si estrinseca, a norma degli articoli 409, comma 5, e 554, comma 2, c.p.p., nella facoltà di ordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione. Tuttavia, al di fuori di questa situazione eccezionale, in cui, in attuazione del principio dettato dall'art. 112 Cost, al giudice vengono espressamente attribuiti poteri diretti a rimuovere l'inerzia del pubblico ministero, quest'ultimo rimane titolare esclusivo dell'azione penale anche ove emerga l'esigenza di procedere a contestazioni suppletive nel successivo corso del processo, dopo che l'azione stessa è già stata esercitata.
La disciplina delle contestazioni suppletive, sia all'udienza preliminare che in dibattimento, è infatti coerente con l'impostazione di fondo dei rapporti tra pubblico ministero e giudice ora delineati: a norma dell'art. 423, commi 1 e 2, c.p.p., nel corso dell'udienza preliminare l'iniziativa di modificare l'imputazione e la relativa contestazione all'imputato sono attribuite direttamente al pubblico ministero, e anche la contestazione del fatto nuovo, pur dovendo essere autorizzata dal giudice, e1 sempre subordinata alla richiesta del pubblico ministero.
Disciplina sostanzialmente analoga vale per la contestazione in dibattimento del reato concorrente, del fatto diverso, delle circostanze aggravanti e del fatto nuovo (articoli 516, 517 e 518 cod. proc. pen.). Conformemente ai principi generali in materia di titolarità dell'azione penale, quindi, anche in tema di contestazioni suppletive l'iniziativa spetta esclusivamente al pubblico ministero e al giudice non è riservato alcun potere sostitutivo o concorrente in caso di inerzia dell'organo dell'accusa.
Nel caso di specie, invece, il G.U.P., in luogo di esercitare le opzioni consentitegli dal sistema processuale, ha provveduto con l'impugnato provvedimento alla contestazione di un fatto diverso rispetto a quello descritto dal P.M. con la richiesta di rinvio a giudizio, cosi di fatto usurpando un potere esclusivo del P.M.. Invero, la contestazione come formulata dal P.M. all'udienza preliminare del 24/3/2004, contemplava solo il reato di omicidio colposo con descrizione specifica dei comportamenti colposi del chirurgo e con l'ulteriore specificazione che l'intervento chirurgico era stato effettuato senza la previa acquisizione del consenso informato della paziente.
La modifica operata dal G.U.P., con il decreto che dispone il giudizio, riguarda l'aggiunta all'imputazione di omicidio colposo della figura di reato più grave di cui all'art. 586 c.p., quello della morte come conseguenza non voluta del delitto doloso di violenza privata.
Epperò tale modifica, lungi dal consistere, come ha ritenuto il giudice, in una mera qualificazione giuridica dello stesso fatto contestato dal P.M., si è risolta invece nella contestazione, oltre di alcuni elementi comuni con la norma dell'art. 589 citato (condotta umana che cagiona l'evento della morte di una persona), anche di altri elementi aggiuntivi esclusivi (colpa consistente nella commissione di un delitto doloso, con pena aggravata). Ne deriva che la modifica dell'imputazione non spettava all'udienza preliminare al giudice, neppure nel caso in cui egli avesse ritenuto la sussistenza della necessità di integrazioni o di aggiunte di eventuali precisazioni alla contestazione del P.M., poiché quest'ultimo è, per espressa previsione dell'art. 112 della Costituzione, l'unico soggetto titolare dell'esercizio dell'azione penale, legittimato ad individuare la notitia criminis e, quindi, a modificare l'imputazione contestata entro i limiti stabiliti dall'art. 423 c.p.p. e su eventuale sollecitazione del giudice.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P. del Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005