Sentenza 5 maggio 2000
Massime • 1
Non è impugnabile e non è abnorme l'ordinanza con la quale il giudice della udienza preliminare dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell'art.521 cod.proc.pen., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato. Infatti, deve ritenersi - in conformità ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.88 del 1994 - che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nella udienza preliminare, come peraltro si desume dalla disciplina dettata dall'art.423 cod.proc.pen.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2000, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 5/05/2000
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N.3375
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.00691/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIBUNALE di VIBO VALENTIAnei confronti di:
FE AN N. IL 13.12.1976
FE AN N. IL 14.01.1973
DA ON N. IL 17.06.1967
OR CO N. IL 02.01.1954
FE DO N. 11, 21.04.1959
MORFEX IN CC N. IL 22.08.1964 il avverso ordinanza del 18.10.1999 TRIBUNALE di VIBO VALENTIA sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. FABBRI GIALVVITTORE lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio provvedimento impugnato, qualificato come abnorme, con restituzione degli atti per l'ulteriore corso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 18-10-1999 il G.U.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia - il quale procedeva nei confronti di vari indagati per omicidio e di ER ER per avere custodito, dopo l'omicidio e per assicurare agli autori l'impunità, le armi usate per il delitto - ordinava la separazione degli atti relativi al predetto ER e la trasmissione degli stessi al P.M., ai sensi dell'art.521 co. 2 c.p.p., per essere il fatto diverso da quello contestato.
Invero riteneva che gli autori dell'omicidio si fossero recati a casa del predetto ER non dopo l'omicidio, per disarmarsi, ma prima del delitto e per armarsi per compierlo.
Avverso la predetta ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, deducendo l'abnormità del provvedimento e sostenendo che il fatto ritenuto dal G.U.P. non è "diverso" da quello contestato ma "nuovo" rispetto ad esso. Lamenta, conseguentemente, l'inammissibile regressione alla fase delle indagini preliminari per il fatto in ordine al quale il G.U.P. ha omesso indebitamente di pronunciarsi.
In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, enunciato dall'art. 568 comma 1 c.p.p., l'ordinanza con la quale il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 comma 2 c.p.p., ritenendo che il fatto sia diverso da quello contestato, non è soggetta ad alcun gravarne. Nè può utilmente farsi ricorso alla nozione di provvedimento abnorme per il motivo dedotto dal ricorrente - cioè perché il fatto è stato ritenuto diverso pur essendo invece nuovo - poiché l'abnormità è ravvisabile allorché l'atto sia emesso in assoluta carenza di potere o con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale, mentre la trasmissione degli atti al pubblico ministero è prevista e disciplinata dall'art. 521 comma 2 c.p.p.; ne consegue che il provvedimento adottato sulla base della ritenuta diversità del fatto può essere illegittimo - ove manchi un'effettiva diversità - ma, almeno di regola, non abnorme.
Nel caso di specie l'abnormità del provvedimento non può desumersi dal fatto che questo sia stato adottato non dal giudice del dibattimento - o dal G.I.P. in sede di giudizio - bensì dal G.U.P. in sede di udienza preliminare. Invero deve ritenersi - in applicazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 15 marzo 1994, n. 88 - che l'esigenza di correlazione dell'imputazione alle risultanze degli atti sia presente in ogni fase processuale e pertanto debba essere garantita, ai fini del rispetto dei diritti di difesa, anche nell'udienza preliminare, come peraltro dimostra l'art. 423 c.p.p. Pertanto il G.U.P. non può essere costretto ad adottare unicamente uno dei provvedimenti previsti dall'art. 424 c.p.p.- cioè rinviare a giudizio o dichiarare non luogo a procedere - pur essendo convinto che il fatto ascritto all'imputato è diverso da quello risultante dagli atti, perché altrimenti si determinerebbe una sorta di "sudditanza" del giudice nei confronti della parte pubblica relativamente alla verifica di conformità dell'accusa contestata ai fatti emergenti dagli atti;
sudditanza che non si concilia con l'attività di controllo del G.U.P., la cui funzione di filtro e la cui sfera delibativa sono state ampliate con la modifica apportata all'art. 425 c.p.p. dall'art. 1 della legge n. 105 del 1993. Invero la funzione di controllo del G.U.P. sulla corrispondenza dell'imputazione alle risultanze di fatto ha possibilità di essere svolta sollecitando il pubblico ministero all'esercizio dei poteri riconosciutigli dall'art. 423 c.p.p., di guisa che l'adeguamento dell'imputazione al fatto emergente dagli atti avvenga nell'ambito della stessa fase processuale, senza necessità di una regressione del procedimento a seguito della trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tuttavia il mancato esercizio della predetta facoltà di sollecito non vale a trasformare in atto abnorme il provvedimento che il G.U.P. abbia adottato ricorrendo direttamente ai poteri di cui all'art. 521 comma 2 c.p.p. Il provvedimento impugnato, in conclusione, non può essere considerato abnorme e pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2000