Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 3448
CASS
Sentenza 6 febbraio 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente".

Nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano. (Nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 3448
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3448
    Data del deposito : 6 febbraio 2024

    Testo completo