Sentenza 6 febbraio 2024
Massime • 2
Il giudice italiano che sia chiamato ad applicare la legge straniera è tenuto ad interpretarla alla stregua degli strumenti ermeneutici propri del relativo ordinamento, ivi compreso quello espresso dal formante giurisprudenziale, nella misura in cui si sia tradotto in "diritto vivente".
Nel caso in cui, a fronte di una domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice italiano sia chiamato ad applicare la legge straniera, la liquidazione deve ispirarsi ai criteri propri di quest'ultima (purché compatibili col limite dell'ordine pubblico internazionale), non già a quelli in uso nel sistema giuridico italiano. (Nella specie - relativa al pregiudizio occorso ai familiari di un quindicenne albanese, rimasto ucciso dal colpo partito dal fucile di un cittadino italiano impegnato in una battuta di caccia in Albania - la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, ai fini della relativa liquidazione equitativa, aveva utilizzato i parametri della Tabella di Milano anziché i criteri propri della legge albanese, così come applicati nel "diritto vivente" di quell'ordinamento, imperniato sull'articolazione del danno in discorso nelle due componenti della sofferenza morale interiore e della compromissione della sfera dinamico-relazionale del soggetto, secondo la sistemazione teorica consacrata dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte Suprema albanese n. 12 del 14 settembre 2007).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2024, n. 3448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3448 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
-ricorrente- contro NI RI, NI IE, NI TI, NI AR, AJ KI, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELINA DI CATERINO e ILDA BEQO;
Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 RA VE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR Data pubblicazione 06/02/2024 presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ZOCCA;
-controricorrenti- nonché sul ricorso incidentale proposto da: RA VE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO ZOCCA;
-ricorrente incidentale- contro GENERALI ITALIA SPA, in persona di procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO MARIA CHERSEVANI;
NI RI, NI IE, NI TI, NI AR, AJ KI, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELINA DI CATERINO e ILDA BEQO;
-controricorrenti all'incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2256/2020, depositata l'8 settembre 2020. Udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 04/12/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. udito l'Avvocato GIOVANNI ARIETA;
udito l'Avvocato CAMILLA MASTRANGELO per delega;
udito l'Avvocato NICOLA GIANCASPRO per delega;
udito l'Avvocato ALESSANDRO ZOCCA;
2 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Numero di raccolta generale 3448/2024 Generale MARIO FRESA, che si riporta alla precedente requisitoria Data pubblicazione 06/02/2024 scritta e agli atti, chiedendo l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale;
assorbiti gli altri motivi. FATTI DI CAUSA 1. – LI HM, FI HM, IO HM, TA HM e KA IJ, tutti cittadini albanesi residenti in [...], convennero in giudizio NO SA e la Assicurazioni Generali S.p.A. al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso di un loro congiunto, all'epoca quindicenne;
decesso verificatosi in Albania il 17 ottobre 2003 per un colpo d'arma da fuoco esploso dal fucile imbracciato dal SA, che ivi si trovava per una battuta di caccia, nel mentre la vittima era intenta, con il padre, a lavori agricoli sul terreno di proprietà familiare. 1.1. – L'adito Tribunale di Vicenza, con sentenza del gennaio 2018 – fatta applicazione dell'art. 651 c.p.p. a seguito della delibazione in Italia della condanna penale irrevocabile del SA pronunciata con sentenza del 17 giugno 2009 dalla Corte Suprema Albanese di Tirana;
riconosciuta l'applicabilità del diritto albanese ex art. 62 delle “preleggi”; “esclusa la rilevanza della condizione di reciprocità, in relazione alla natura dei diritti fatti valere (condizione ritenuta comunque in concreto esistente)”; riconosciuta, altresì, l'azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge n. 157 del 1992 – ritenne il SA responsabile del fatto illecito e lo condannò, in solido con il proprio assicuratore, a risarcire gli attori del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale (liquidando la somma di euro 300.000,00 in favore di ciascun genitore, nonché la somma di euro 130.266,00 in favore di 3 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 ciascuno dei due fratelli e della nonna), nonché del danno Data pubblicazione 06/02/2024 patrimoniale per spese funerarie (liquidato nell'importo di euro 7.000,00). 2. – Avverso tale pronuncia proponevano impugnazione la Generali Italia S.p.A. (già Generali Assicurazioni S.p.A.), in via principale, ed NO SA, in via incidentale, che la Corte di appello di Venezia, con sentenza resa pubblica in data 8 settembre 2020, respingeva, confermando integralmente la decisione di primo grado. 2.1. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) era infondata la doglianza sulla mancata applicazione della legge albanese, giacché il Tribunale “ha espressamente menzionato e fatta applicazione di detta legge, a mezzo del richiamo agli artt. 625 e da 640 a 645 del codice civile albanese”; b) era infondata anche la censura sull'omesso reperimento, da parte del primo giudice, di ulteriori fonti normative albanesi concernenti la liquidazione del danno civile risarcibile, poiché: b.1) “l'introduzione nell'ordinamento albanese della figura del danno da fatto illecito è relativamente recente”, essendo stato introdotto solo con la legge n. 7850/1994 il nuovo codice civile che disciplina la responsabilità extracontrattuale e la figura del danno non patrimoniale “è frutto di elaborazione giurisprudenziale, definitivamente sancita dalla pronuncia n. 12/2007 resa a Sezioni Unite dalla Corte Suprema albanese”; b.2) anche il legislatore italiano, “al di fuori delle ipotesi di lesioni cosiddette micropermanenti”, non ha “ancora provveduto a disciplinare positivamente i criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, la cui quantificazione resta tutt'ora affidata alle tabelle, di elaborazione giurisprudenziale”, aventi natura di parametro equitativo;
b.3) “(i)n tale prospettiva, in assenza di una disciplina positiva, nella legislazione albanese, che possa costituire un riferimento per la liquidazione del danno ai superstiti, l'adozione 4 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 delle tabelle di Milano, lungi dal costituire la violazione dell'art. 62 Numero di raccolta generale 3448/2024 della legge 218/1995, si risolve nell'adozione di un criterio Data pubblicazione 06/02/2024 uniforme, di natura equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che ben si giustifica in relazione alla natura dei diritti fondamentali, connessi al vincolo parentale, della cui tutela qui si controverte, e che non soggiace ad alcuna limitazione di ambito applicativo, né in relazione alla dedotta insussistenza della condizione di reciprocità (Cfr. Cass. Sez. III n. 10504 del 7.5.2009), non potendosi ipotizzare disparità di trattamento rispetto ad essi, a seconda della cittadinanza della persona o del luogo dell'evento”; c) era condivisibile la liquidazione del danno parentale “vicina ma non coincidente con i valori massimi tabellari” ed effettuata “in concreto” tenendo conto “dell'età della vittima, quindicenne, delle modalità particolarmente drammatiche del fatto (esplosione di un colpo d'arma da fuoco nell'esercizio di un'attività ludica e nei confronti di un'adolescente intento al lavoro), della natura improvvisa della perdita, dello stretto rapporto di parentela degli odierni appellati e del conseguente repentino sconvolgimento dell'intero assetto familiare”; d) era infondato il motivo di appello incidentale del SA sul mancato riconoscimento del maggior danno per “mala gestio” dell'assicuratore per ritardato pagamento, avendo il Tribunale correttamente escluso la “mala gestio propria” per essere la sentenza albanese di condanna stata delibata in Italia “nel corso del giudizio di primo grado” e il risarcimento complessivo (euro 990.780,00 oltre euro 7.000,00 di spese funerarie), devalutato al momento del sinistro, ammontante ad euro 809.475,49, inferiore al massimale di polizza (euro 1.032.913,00), essendo il relativo superamento “conseguenza dell'applicazione di interessi e rivalutazione nel frattempo maturati”; d.1) il Tribunale, inoltre, aveva “correttamente valorizzato” il principio per cui, vertendosi in ipotesi di azione diretta ai sensi dell'art. 12, comma 10, della legge n. 157/1992, era configurabile un'ipotesi di “mala 5 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 gestio impropria”, dovendosi, quindi, reputare in mora Data pubblicazione 06/02/2024 l'assicuratore “decorso il termine di legge dalla richiesta di liquidazione” e, pertanto, tenuto a corrispondere al danneggiato interessi e rivalutazione sulla somma dovuta: nella specie, la maggiorazione della somma era dovuta al “rifiuto dell'assicuratore a corrispondere il risarcimento” posto che la somma liquidata al momento della decisione, “e meno ancora al momento della richiesta avanzata dai superstiti della vittima dell'assicuratore (racc. del 17.10.2009), non eccedeva il massimale”; e) la compensazione delle spese di primo grado tra assicurato ed assicuratore era giustificata dalla analogia di posizioni, dalla mancata contestazione della operatività della polizza da parte della seconda, dalla soccombenza del primo in relazione alla domanda di “mala gestio propria”; f) la determinazione degli interessi sull'importo risarcitorio riconosciuto era stata correttamente effettuata dal Tribunale, in applicazione del principio enunciato da Cass., S.U., n. 1712/1995. 3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Generali Italia S.p.A., affidando le sorti dell'impugnazione a sei motivi. Resiste con controricorso NO SA, che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di sette motivi. Resistono con distinti controricorsi avverso entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, LI HM, FI HM, IO HM, TA HM e KA IJ. La Generali Italia S.p.A. resiste con controricorso al ricorso incidentale del SA. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c., con le quali ha chiesto che la Corte valuti l'opportunità di rimettere la causa alla pubblica udienza per l'interesse nomofilattico del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale e, in subordine, concludendo soltanto su tali motivi, ne ha chiesto l'accoglimento. 6 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 La Generali Italia S.p.A. ha depositato memoria ex art. 380 Data pubblicazione 06/02/2024 bis.1 c.p.c. 4. – Con ordinanza interlocutoria n. 2418/2023, questa Corte ha disposto il rinvio della causa per la discussione in udienza pubblica in quanto, sia il ricorso principale, che quello incidentale, hanno posto la questione di diritto, di particolare rilevanza (art. 375, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis, nella formulazione antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149/2022), sintetizzabile (come da conclusioni del pubblico ministero) nel seguente quesito: “se, una volta che si affermi l'applicabilità della legge straniera [nella specie, la legge albanese] alla luce delle norme di diritto internazionale privato, sia poi possibile integrare tale legge in punto di quantificazione dei danni non patrimoniali da perdita del rapporto parentale, liquidando tali danni secondo i noti criteri delle tabelle milanesi”. 5. - In prossimità dell'udienza pubblica tutte le parti private hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Il pubblico ministero, riportandosi anche alla precedente requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e del secondo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento di tutti gli altri motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – E' logicamente prioritario l'esame del primo motivo del ricorso incidentale di NO SA, con cui è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 77, 83 e 100 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, per la “mancanza di potere rappresentativo in capo ai difensori sin dal primo grado per aver proposto la citazione e i successivi gradi di giudizio per soggetti diversi da quelli risultanti dalle risultanze anagrafiche e dalla procura originale albanese”. L'anzidetta difformità inciderebbe sulla “sussistenza della legittimazione processuale in capo agli attori in 7 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 primo grado”, con la conseguenza che “il vizio di rappresentanza Data pubblicazione 06/02/2024 travolge tutti gli atti del giudizio, determinandone la nullità”. 1.1. – Il motivo è infondato. Nel processo civile l'invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. E' da ritenersi, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado – anche sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura conferita dall'attore – che (come nella specie) non sia stata già tempestivamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado (tra le molte: Cass. n. 13568/2004; Cass. n. 403/2006; Cass. n. 8806/2008; Cass. n. 12461/2017). Ricorso principale della Generali Italia S.p.A. 2. – Con il primo mezzo del ricorso principale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e 62 della legge n. 218/1995, per avere la Corte territoriale “liquidato il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale sulla base della legge italiana, omettendo di ricercare e di applicare i criteri stabiliti dal diritto vivente albanese (pur richiamato) in materia di liquidazione del danno non patrimoniale”. 2.1. – Il motivo è fondato. 2.1.1. – L'applicazione, nella presente controversia, della legge civile albanese che disciplina la responsabilità civile da fatto illecito non è più in discussione, essendo stata affermata dal Tribunale e ribadita dalla Corte territoriale in fase di gravame – e ciò in coerenza con l'art. 62 della legge n. 218/1995 [applicabile ratione temporis, in quanto il fatto illecito (la morte del congiunto degli attori cagionata da un colpo d'arma da fuoco esploso dal fucile imbracciato dal SA) si è verificato (in Albania) nell'ottobre del 2003, prima, dunque, dell'entrata in vigore, in data 8 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 11 gennaio 2009, del Reg. (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile Data pubblicazione 06/02/2024 alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)], il quale stabilisce che “(l)a responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” -, senza che una tale statuizione sia stata fatta oggetto di censura in questa sede (venendo, anzi, denunciato che di detta legge non si sia fatta applicazione in toto, ossia anche in punto di liquidazione del danno non patrimoniale). 2.1.2. – Deve, poi, rammentarsi che, in riferimento alle fattispecie interamente regolate dall'art. 14 della legge n. 218/1995 (come nella specie), l'obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale e valorizzando il ruolo attivo delle parti, come strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, senza che, pertanto, sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione, né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile (tra le altre: Cass. n. 27365/2016; Cass. n. 14209/2022). La legge straniera va, quindi, “applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo”, come dispone l'art. 15 della citata legge n. 218/1995, che, pertanto, ha voluto mantenere la qualità di norme straniere alle leggi di un altro Stato anche quando sono operanti nell'ordinamento italiano in forza delle norme di diritto internazionale privato (Cass. n. 2791/2002; Cass. n. 5708/2014; Cass. n. 25735/2014; Cass., S.U., n. 2867/2021). Sicché, il giudice italiano, nell'interpretare ed applicare la legge straniera, deve porsi nella stessa ottica del giudice dello Stato cui la legge stessa appartiene ed avvalersi di tutti gli strumenti interpretativi posti dall'ordinamento straniero, il quale 9 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 deve essere inteso «”in quanto sistema giuridico”, ossia nella sua Data pubblicazione 06/02/2024 globalità e nella dimensione in cui esso si fa diritto vivente» (Cass. n. 2791/2002). Sebbene ciò non fondi un obbligo del giudice italiano di ricercare ed acquisire fonti giurisprudenziali (o anche dottrinarie) che corroborino l'una o l'altra delle letture possibili del testo normativo, non può, comunque, negarsi che il formante di giurisprudenza, ove esistente e acquisito in giudizio, assume una specifica valenza, a fini interpretativi ed applicativi, là dove esso si palesi, secondo l'ordinamento straniero, tale da consentire di assegnare alla portata della norma da applicare il carattere di “diritto vivente”. 2.1.3. – Va, altresì, ricordato che, agli effetti del diritto internazionale privato (art. 16, comma 1, della legge n. 218/1995), l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'“ordine pubblico internazionale”, da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori (tra le altre: Cass. n. 19405/2013; Cass. n. 19599/2016; Cass., S.U., n. 12193/2019; Cass., S.U., n. 38162/2022; Cass. n. 6723/2023). 2.1.4. – Ciò premesso, occorre evidenziare che la disciplina recata dal codice civile albanese (c.c.a.; approvato con la legge 29 luglio 1994, n. 7850 e modificato, per quanto interessa, dalla legge 16 febbraio 2012, n. 3) che assume specifico rilievo in ordine alla 10 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 fattispecie in esame – di risarcimento del danno non patrimoniale Numero di raccolta generale 3448/2024 subito dai congiunti della vittima di un fatto illecito (e che sia Data pubblicazione 06/02/2024 deceduta in conseguenza di tale fatto) – si articola essenzialmente su tre norme. Anzitutto, la norma di cui all'art. 608 c.c.a., la quale dispone: “La persona che in modo illecito e colposo cagiona all'altro un danno nella propria persona e patrimonio si obbliga a risarcire il danno cagionato”. Inoltre, rileva l'art. 625, lettere a) e b), c.c.a., che nella sua formulazione originaria stabiliva che “la persona che subisce un danno, distinto da quello patrimoniale, ha il diritto di chiedere di essere risarcito quando” ha subito un “pregiudizio alla salute” (§ a) e/o nel “proprio onore e personalità” (§ b). La disposizione è stata modificata con la legge n. 3 del 2012 e attualmente recita: “La persona che patisce un danno non patrimoniale ha diritto al risarcimento se subisce un danno a: a) salute, integrità fisica o psichica;
b) onore, personalità o reputazione;
(…) Il coniuge o i parenti del defunto fino al secondo grado possono chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale”. Infine, l'art. 647 bis, primo comma, c.c.a., secondo cui: “Il risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla lesione dell'onore, della personalità o della reputazione di una persona mira a ripristinare il diritto leso, in misura proporzionale al danno subito da determinato in base alle circostanze del caso (…)”. 2.1.5. - Con la sentenza n. 12 del 14 settembre 2007 (decisione, richiamata dalla stessa Corte territoriale con la sentenza impugnata in questa sede, che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale albanese, depositata dal ricorrente principale al doc. n. 11 – nella traduzione giurata in italiano - e dalla quale sono tratte le citazioni che seguono), la Corte Suprema albanese, nella composizione a Sezioni Unite - e, dunque, nell'esercizio delle sue funzioni di organo “unificatore per la prassi giudiziale” -, 11 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 nell'interpretare (anche) le disposizioni di cui agli anzidetti artt. 608 Data pubblicazione 06/02/2024 e 625 c.c.a. ha enunciato i seguenti principi di diritto: a) “Ogni soggetto leso in diritti e interessi leciti personali (…) [“… alla vita, alla salute, alla personalità, alla dignità, alla famiglia, alla vita privata …”, oggetto di riconoscimento e tutela da parte della Costituzione albanese] dal fatto illecito, anche nel caso in cui colui non è propriamente il soggetto passivo di quel fatto, ha il diritto soggettivo, la legittimazione attiva, per richiedere (ius proprius) il risarcimento del danno (…) non patrimoniale subito. Questa legittimazione attiva, in principio, non è condizionata al godimento della qualità di erede di una persona danneggiata, ma solamente alla qualità propria dell'attore da danneggiato dal fatto illecito”. A tal riguardo, si afferma che, in caso di morte conseguente al fatto illecito, la legittimazione attiva per richiedere il risarcimento (anche) del danno non patrimoniale spetta ai “membri della famiglia della vittima”, nonché alla “persona che sostiene di aver convissuto con la vittima senza contrarre matrimonio con lui” e, “in circostanze d'eccezione” anche alle “altre persone nella più stretta relazione di genere ovvero di parentale del coniuge con la vittima”. b) “Il danno non patrimoniale, previsto nell'articolo 625 del codice civile, come una categoria ampia e omnicomprensiva dei danni extracontrattuali, comprende ogni tipo di danno subito dalla lesione dei diritti e degli interessi non patrimoniali che fanno parte dei valori dell'uomo è che non sono soggetti ad una valutazione diretta economica nel mercato”. La sentenza chiarisce che l'art. 625 c.c.a. distingue «“tra i due gruppi dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo non aventi una natura patrimoniale tutelata … in caso di lesione: “il danno alla salute” (il diritto assoluto alla salute, nel senso biologico) e la lesione della “personalità” (l'insieme dei diritti assoluti della personalità)». In quest'ultimo gruppo sono “incluse 12 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 due figure del danno non patrimoniale, autonome l'una dall'altra, il Data pubblicazione 06/02/2024 danno morale e il danno esistenziale”. c) Il danno morale. c.1) “Il danno morale (pretium doloris ovvero pecunia doloris) è una manifestazione interiore, temporanea, della turbazione ingiusta (non iure pertubatio) dello stato d'animo dell'uomo, dolore e sofferenza d'animo ovvero stato di ansia e sforzo d'animo che deriva come conseguenza del fatto illecito. chiunque subisce lesione nella sfera della propria salute e personalità dalle azioni o dalle omissioni illecite e colpose di un terzo il diritto di chiedere anche il risarcimento del danno morale subito. Tale diritto, in qualità di danneggiato, riguarda individualmente (ius proprius) anche a ciascuno dei familiari stretti della persona che ha perso la vita oppure che è stata lesa nella propria salute dal fatto illecito, se viene provato il loro legame speciale familiare, sentimentale e di convivenza. Il danno morale subito dagli stessi parenti si ritiene una conseguenza, una derivazione immediata e diretta dello stesso fatto illecito”. Le Sezioni Unite della Corte Suprema albanese precisano che la “sfera concreta delle persone che hanno la legittimazione attiva” è determinata “secondo le circostanze del caso” e “(d)i regola, ha legittimazione attiva ogni persona che fa parte nella relazione stretta di genere familiare con il danneggiato” o “con la vittima”, con inclusione anche della “persona che prova l'esistenza della convivenza stabile sentimentale ed economica (more uxorio) con il danneggiato oppure con la vittima”. Sul piano probatorio, il danneggiato può, poi, dimostrare il danno morale con “presunzione semplice”, per cui “più stretta” è “la relazione di genere familiare … oppure della convivenza, ancora più grave è la turbazione e il dolore d'animo”, con conseguente maggiorazione della somma risarcitoria;
“chi ha provocato il danno” ha, invece, “l'onere della prova di accertare il contrario”. 13 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 c.2) in ordine al quantum debeatur, “il grado di sofferenza Numero di raccolta generale 3448/2024 delle conseguenze morali e la quantificazione concreta può variare Data pubblicazione 06/02/2024 da caso in caso” e le “circostanze concrete” da prendere in esame sono, tra le altre, “i requisiti soggettivi del danneggiato quali l'età e il grado individuale di sensibilità nei confronti della lesione subita”. La somma risarcitoria “non può essere calcolata dalle tabelle e dagli schemi precalcolati solamente a tal fine”, dovendo il giudice del merito fare leva “sul principio di dare giustizia secondo la sua convinzione interiore, formata dall'esame di tutte le circostanze della causa nella loro universalità, basandosi anche su criteri eventuali normativi applicabili in base alla natura del diritto leso oppure, in loro assenza, su criteri ed elementi di valutazione consolidata dalla prassi giudiziale nella risoluzione delle cause analoghe ovvero su esperienze rispettive extragiudiziali, tenendo sempre presente lo sviluppo attuale economico e sociale del paese, incluso il valore del denaro nell'economia nazionale”. In particolare, ai fini della liquidazione equitativa del danno morale “per la perdita della vita del parente” è consentito fare riferimento ai valori prestabiliti dal decreto del Ministero delle finanze n. 295 del 15 settembre 1992 (che fissa criteri tabellari per il risarcimento dei danni da circolazione stradale) e, quindi, avere riguardo al «danno biologico “terminale”, nel quale, se rimaneva in vita, la vittima avrebbe dovuto percepire il risarcimento nella soglia del 100%». d) Il danno esistenziale. d.1) “Il danno esistenziale causato dal fatto illecito del terzo, radi diritti di personalità dell'uomo danneggiando quasi in modo permanente l'espressione e la realizzazione del danneggiato come persona, le manifestazioni della sua personalità nel mondo esterno, scuotendo oggettivamente la sua vita quotidiana le sue attività consuetudinali, causando un peggioramento la qualità della vita della variazione e la scomposizione dell'equilibrio, della condotta e 14 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 abitudini di vita, dei rapporti personali e familiari. A causa di un Numero di raccolta generale 3448/2024 simile stato psico-fisico, il danneggiato non può più svolgere Data pubblicazione 06/02/2024 determinate attività che caratterizzavano positivamente il suo essere potevano caratterizzarlo positivamente in futuro, pubblicandolo di essere spinto verso le soluzioni diverse nella vita, da quelle desiderate a aspettabili oppure alla rinuncia da quest'ultime a causa della verifica del fatto illecito. Il danno esistenziale, non avendo una natura semplicemente sensibile ed interiore, è oggettivamente provabile”. d.2) In ordine al quantum debeatur, il giudice del merito valuta le “circostanze che provano la variazione palese importante peggiorativa della vita quotidiana all'impatto attuale e futuro di queste variazioni negli interessi non patrimoniali e nei rapporti del danneggiato con il mondo esterno”. In caso di morte del congiunto, “si tengono presente la vicinanza di genere, l'età della vittima e del danneggiato, la composizione lo stato di convivenza in famiglia, ed inoltre le altre circostanze che provano in peggioramento dello Stato fino all'impossibilità dell'espressione della capacità del danneggiato per sviluppare gli interessi e l'attività quotidiana”. “Così come quello morale anche il danno esistenziale ha natura soggettiva. Dunque, la somma del suo risarcimento viene stabilita in modo indipendente dal danno morale, però applicando gli stessi criteri e metodi validi per il calcolo del risarcimento di quest'ultimo”. 2.1.6. – Le anzidette modifiche recate dalla legge n. 3 del 2012 al codice civile albanese hanno recepito ed espresso positivamente i principi della legittimazione attiva del coniuge e dei parenti del defunto (“fino al secondo grado”) per “il risarcimento del danno non patrimoniale” (art. 625) e della liquidazione, equitativa, volta “a ripristinare il diritto leso, in misura proporzionale al danno subito” tenuto conto ed è determinato in base alle circostanze del caso” (art. 647 bis). 15 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 2.1.7. – A seguito della legge 12 febbraio 2009, n. 10076 Numero di raccolta generale 3448/2024 (successivamente modificata dalla legge n. 32 del 2021) è stata Data pubblicazione 06/02/2024 introdotta la disciplina “Sull'assicurazione obbligatoria nel settore dei trasporti” e, quindi, adottato dalla Autorità della Vigilanza Finanziaria (AMF) il Regolamento 25 giugno 2009, n. 53 (e successive modifiche sino al 31 maggio 2019) sul “Trattamento dei danni coperti dal contratto di assicurazione obbligatoria nel settore del trasporto”. Il Regolamento n. 53/2009 detta anche la “Metodologia per il calcolo del danno non patrimoniale” (artt. 28-31), costituito dal “danno biologico”, dal “danno morale” e dal “danno esistenziale”. L'art. 30 disciplina il calcolo del risarcimento del danno morale e del danno esistenziale (le rispettive definizione sono nei commi 1 e 2 ) e a tal fine: a) viene individuata la cerchia dei familiari aventi diritto al risarcimento del danno morale e di quello esistenziale (“il coniuge, il figlio, il genitore, nonché colui che attesta l'esistenza di una stabile convivenza affettiva ed economica con l'offeso”: comma 4); b) fissato il criterio di liquidazione, che nel caso di morte del congiunto offeso è ancorato alla “misura non superiore alla metà del danno morale” di cui beneficerebbe la vittima e i suoi familiari “se la persona sopravvivesse con invalidità permanente totale” (comma 6); c) tale ultimo parametro (“danno permanente alla salute (grado di invalidità 100”) trova, quindi, concretizzazione per il “valore del danno morale” nella disciplina recata dal comma 7 (“è calcolato da ½ a due volte il danno biologico secondo l'età di riferimento, da questo valore il nucleo familiare i componenti della persona offesa non possono beneficiare di più di 1/3 del valore della prestazione”) e per il “valore del danno esistenziale” in quella del comma 8 (“è calcolato da ½ a 3/2 del danno biologico secondo l'età di riferimento, da tale valore i familiari del danneggiato non possono beneficiare di più di 1/3 del valore della prestazione”). 16 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 2.1.8. – La legge albanese, nella sua dimensione di “diritto Numero di raccolta generale 3448/2024 vivente”, conosce, dunque, la figura del danno non patrimoniale Data pubblicazione 06/02/2024 per la perdita di un congiunto e ne garantisce la risarcibilità in termini non dissimili dal diritto vivente italiano, che – alla luce dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte – richiede, per l'appunto, una verifica in concreto della sussistenza di uno o di entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva (che nel c.c.a. è oggetto di considerazione nel “danno morale”) e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale (ciò che nel c.c.a. trova manifestazione nel “danno esistenziale”), apprezzando la gravità ed effettiva entità del danno in forza dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, anche se al di fuori di una configurazione formale, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (tra le altre, Cass. n. 28989/2019). Non sussistono, quindi, a tal riguardo, dubbi di compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, che, in ogni caso, non può reputarsi violato ove il risarcimento non attinga alla stessa misura che si avrebbe in base all'applicazione della legge italiana (Cass. n. 20841/2018; Cass. n. 18286/2021), tenuto conto, del resto, che “la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato” non ha, come tale, “copertura costituzionale, purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento” (Corte cost., sentenza n. 194 del 2018; analogamente, tra le altre, Corte cost., sentenze n. 420 del 1991, n. 369 del 1996, n. 199 del 2005, n. 303 del 2011, n. 235 del 2014). In siffatto contesto, pertanto, la legge albanese dà evidenza a propri criteri equitativi di liquidazione del danno “da perdita del 17 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 rapporto parentale” (così nella tassonomia del diritto italiano), che, Numero di raccolta generale 3448/2024 del resto, consentono al giudice di merito di determinare il Data pubblicazione 06/02/2024 quantum debeatur anche attraverso parametri di calcolo dettati positivamente in relazione ad una determinata tipologia di illeciti (così il Regolamento n. 53/2009 e ancor prima il decreto del Ministero delle finanze n. 295 del 15 settembre 1992), ma analogicamente applicabili anche ad altre fattispecie. 2.1.9. – E', dunque, errata la decisione della Corte territoriale di liquidare il danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori (per fatto illecito verificatosi in Albania) non già, come avrebbe dovuto, in forza dei criteri e parametri di concretizzazione della liquidazione equitativa presenti nell'ordinamento albanese (essendo applicabile nella specie la legge albanese), ma in forza di quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano, ossia da un parametro di quantificazione del danno ad uso dell'equità giudiziale correttiva od integrativa (artt. 1226 e 2056 c.c.) proprio dell'ordinamento italiano. 3. – Con il secondo mezzo del ricorso principale è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., “vizio di manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico e giuridico che ha condotto alla decisione”, con conseguente nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., “per avere la Corte territoriale, da un lato, rigettato il motivo di appello che aveva censurato la mancata applicazione della legge albanese e, dall'altro, applicato alla legge italiana in inconciliabile contraddizione tra i due capi”. 4. – Con il terzo mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2056 e 1226 c.c., in ordine ai criteri di liquidazione del danno c.d. parentale e dei principi sulla c.d. “personalizzazione” del danno non patrimoniale. 18 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 5. – Con il quarto mezzo del ricorso principale è denunciata, Data pubblicazione 06/02/2024 ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la “violazione del giudicato interno per non avere la Corte territoriale accertato l'intervenuto passaggio in giudicato del capo di sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di mala gestio impropria”. 6. - Con il quinto mezzo del ricorso principale è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “error in procedendo costituito dalla violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale pronunciato su una domanda [quella di mala gestio c.d. propria] che NO SA ha proposto per la prima volta in appello”. 7. - Con il sesto mezzo del ricorso principale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1224 c.c., in relazione ai criteri di computo del danno da mora, per aver la Corte territoriale errato in ordine al cumulo di rivalutazione ed interessi. 7.1. – L'esame dei motivi dal secondo al sesto – che pongono questioni comunque dipendenti dalla misura del risarcimento - è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, dovendo il giudice del rinvio provvedere a nuova liquidazione del danno. Ricorso incidentale di NO SA. 8. - Con il secondo mezzo del ricorso incidentale è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 14 e 62 della legge n. 218/1995, per avere la Corte territoriale, pur riconoscendo l'applicabilità della legge albanese alla fattispecie, di fatto applicato gli istituti della legge italiana. 8.1. – Il motivo è fondato per le stesse ragioni che hanno portato all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale (cfr. §§ 2-2.1.9, che precedono). 9. - Con il terzo mezzo del ricorso incidentale è prospettato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., vizio di 19 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro Data pubblicazione 06/02/2024 inconciliabili, avendo la Corte di appello affermato, da un lato, l'applicabilità della legge albanese pur assumendone l'insussistenza e, dall'altro, finendo di fatto per applicare, incomprensibilmente, la legge italiana nonostante che “le modalità di liquidazione del danno morale sarebbero previste in una sentenza albanese”. 10. - Con il quarto mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., per aver la Corte territoriale, in assenza di allegazioni, fatto erroneo ricorso alle sole presunzioni semplici nella liquidazione del danno parentale. 11. - Con il quinto mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c., per aver la Corte di appello operato la liquidazione equitativa del danno parentale con personalizzazione, “senza considerare in alcun modo la reale entità dei pregiudizi subiti dall'interessato, né dei criteri applicativi delle tabelle, né della prassi giurisprudenziale”; nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., “omessa motivazione circa fatti decisivi e controversi in causa in ordine ai criteri applicativi della personalizzazione, quale la consistenza ampia del nucleo familiare, la presenza di più figli e più fratelli, la mancanza di prova della convivenza, la prova in atti che la nonna non conviveva con la famiglia, fatti la cui valutazione avrebbe comportato la riduzione dell'ammontare del danno”. 11.1. – L'esame dei motivi dal terzo al quinto è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale (e del primo motivo del ricorso principale). 12. - Con il sesto mezzo del ricorso incidentale è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 1917 c.c. e 91 c.p.c., per non aver la Corte territoriale 20 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 riconosciuto le spese legali di resistenza sostenute da esso SA Data pubblicazione 06/02/2024 e da porsi a carico della Generali Italia S.p.A.; nonché dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., “motivazione palesemente illogica e perplessa nella parte in cui confonde le spese di resistenza con quelle di soccombenza”. 12.1. – L'esame del motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale (e del primo motivo del ricorso principale), alla luce del principio, fissato dall'art. 336, primo comma, c.p.c., secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) e comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia impugnata si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con necessità della rinnovazione della relativa statuizione all'esito della lite (tra le altre: Cass., S.U., n. 10615/2003). 13. - Con il settimo mezzo del ricorso incidentale è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 1224 c.c., per aver la Corte di appello errato nel “cumulo della rivalutazione ed interessi legali” sulla sorte capitale liquidata agli attori. 13.1. - L'esame del motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale (e del primo motivo del ricorso principale).
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso incidentale;
accoglie il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale;
dichiara assorbiti i restanti motivi di entrambi i ricorsi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 21 di 22 Numero registro generale 27725/2020 Numero sezionale 4106/2023 Numero di raccolta generale 3448/2024 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Data pubblicazione 06/02/2024 Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, in data 4 dicembre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente NZ IN CO IN 22 di 22