Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2016, n. 19599
CASS
Sentenza 30 settembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime7

La notificazione del ricorso per cassazione che, tentata in pendenza del termine per impugnare ed effettuata presso l'esatto indirizzo del difensore del destinatario, non sia andata a buon fine per mero errore materiale nella (incompleta) trascrizione del cognome di quest'ultimo è da considerarsi tempestiva ove prontamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine suddetto.

La regola secondo cui è madre colei che ha partorito, giusta l'art. 269, comma 3, c.c., non costituisce un principio fondamentale di rango costituzionale, sicché è riconoscibile in Italia l'atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, è figlio di due madri (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dalla suddetta regola.

La procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell'ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza ad opera della seconda con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non costituisce una fattispecie di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma integra un'ipotesi di genitorialità realizzata all'interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne.

Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benchè imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

È riconoscibile in Italia un atto di nascita straniero, validamente formato, dal quale risulti che il nato è figlio di due donne (una che l'ha partorito e l'altra che ha donato l'ovulo), atteso che non esiste, a livello di principi costituzionali primari, come tali di ordine pubblico ed immodificabili dal legislatore ordinario, alcun divieto, per le coppie omosessuali, di accogliere e generare figli, venendo in rilievo la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle consentite dalla legge alle coppie eterosessuali.

L'atto di nascita straniero, validamente formato, da cui risulti la nascita di un figlio da due madri, per avere l'una donato l'ovulo e l'altra partorito, non contrasta, di per sé, con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica procreativa utilizzata non sia riconosciuta nell'ordinamento italiano dalla l. n. 40 del 2004, rappresentando quest'ultima una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio attribuito al legislatore ordinario su una materia, pur eticamente sensibile e di rilevanza costituzionale, sulla quale le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.

Il riconoscimento e la trascrizione, nel registro dello stato civile in Italia, di un atto straniero, validamente formato, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa, per aver la prima donato l'ovulo e la seconda condotto a termine la gravidanza con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, del superiore interesse del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla conservazione dello "status filiationis", validamente acquisito all'estero.

Commentari105

Mostra tutto (105)
  • 1Fecondazione post mortem
    Remo Trezza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Fecondazione post mortem: sopravvivenza del consenso del coniuge espresso in vita, rettificazione dell'atto dello stato civile e attribuzione del cognome paterno (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, sentenza n. 13000 del 15 maggio 2019) di Remo Trezza (…) La Prima Sezione civile ha affermato che, in caso di nascita mediante tecniche di procreazione medicalmente assistita, l'art. 8 della legge n. 40 del 2004 sullo status del nato con P.M.A. si applica – a prescindere dalla presunzione ex art. 234 c.c. – anche all'ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell'embrione, che in vita abbia …

     Leggi di più…

  • 2Figlio di due madri: è ammessa la trascrizione dell’atto di nascita straniero?
    Avv. Alessandra Giannone · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Con la recente sentenza n. 19599 del 30/09/2016 la prima sezione civile della Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi per la prima volta sulla trascrizione in Italia dell'atto di nascita, formato in Spagna e valido per il diritto spagnolo, di un bambino nato, tramite fecondazione eterologa, da due donne ivi coniugate, una spagnola (che lo ha partorito), e una italiana (che ha donato l'ovulo). Ai fini della trascrizione in Italia dell'atto di nascita spagnolo in cui a entrambe le donne viene riconosciuta la qualità di madre, occorre – rileva la Cassazione – soltanto verificare se il documento sia in contrasto con l'ordine pubblico, che ne impedirebbe in tal caso la produzione …

     Leggi di più…

  • 3Cassazione: ammissibile la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di coppia omosessuale
    Alessandra Cautela · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Cassazione civile, sez. I, sentenza 30 settembre 2016, n. 19599 La Corte di Cassazione, con una sentenza di straordinaria rilevanza, ha ammesso la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato all'estero e dichiarato figlio di due genitori dello stesso sesso, enunciando, inoltre, ben sei principi di diritto destinati a fare la storia del diritto internazionale privato della famiglia; la Corte Suprema, infatti, ha negato la sussistenza di una contrarietà dell'atto in questione con il concetto di ordine pubblico internazionale, e, pertanto, sulla scia di quanto già sancito con la recente pronuncia n. 12962 del 30 giugno 2016, che ha dato il primo via libera alla stepchild adoption …

     Leggi di più…

  • 4CEDU e cultura giuridica italiana 2) La parola agli Avvocati civilisti sul ruolo della CEDU
    Roberto Conti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 5Il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori. Un primo commento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 e 33 del 2021
    Gilda Ferrando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    Il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori. Un primo commento alle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 e 33 del 2021 di Gilda Ferrando Sommario: 1. Casi e problemi – 2. I precedenti – 3. Le sentenze della Corte costituzionale – 4. La parola ai giudici di merito. Corte cost. 9 marzo 2021, n. 32 – Coraggio Pres. – Sciarra Rel. Fecondazione eterologa all'estero – Stato del figlio nato da una coppia di donne –Riconoscimento da parte della madre intenzionale – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale inammissibile – Urgenza dell'intervento del legislatore. Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9, l. n. 40/2004 …

     Leggi di più…
Mostra tutto (105)
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/09/2016, n. 19599
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19599
Data del deposito : 30 settembre 2016

Testo completo