Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00594/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2020, proposto da
E.V.A. Magazzini e Frigoriferi Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988 - Frari;
contro
Comune di Verona, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Verona del 28 novembre 2019 n°48, pubblicata sull’Albo pretorio il successivo 3 marzo 2020, con la quale è stata approvata la Variante 23 al Piano degli Interventi del Comune di Verona, nelle parti inerenti all’area di proprietà della ricorrente, per la riduzione della SUL e della destinazione commerciale e, comunque, per il mancato accoglimento delle osservazioni presentate il 21 settembre 2018;
- degli atti costituenti il predetto Piano degli Interventi, ivi espressamente compresi nei limiti di interesse della presente impugnativa, la Relazione 2 Illustrativa, l’elaborato “Schede Norma – Piano degli Interventi art. 6 – ATO 4 (1° Bando)” , l’elaborato “Schede Norma – Piano degli Interventi art. 6 – ATO 4 (2° Bando)”, l’elaborato “Analisi e valutazione alle osservazioni P.I. Var. 23”;
- di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, per quanto d’interesse: (i) la Deliberazione di Giunta comunale del 26 febbraio 2020 n°84, (ii) la Deliberazione di Consiglio Comunale del 21 giugno 2018 n°31 (e relativi allegati ed elaborati), con i quali è stata modificata e rivalutata l’adozione della Variante 23 al Piano degli Interventi, (iii) la Deliberazione di Consiglio Comunale del 20 gennaio 2017 n°1, con la quale è stata adottata la Variante 23 nella sua prima versione, (iv) la Deliberazione del Consiglio comunale del 9 novembre 2017 n°64.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 novembre 2024 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente E.V.A. Magazzini e Frigoriferi Verona S.r.l. è proprietaria di un’area sita nel Comune di Verona, in Via della Siderurgia n. 10, estesa per circa 27.000 mq, con una superficie coperta (SUL) pari a circa 18.000 mq.
Nel corso degli anni 2013 e 2015, su istanza della stessa società, il Comune di Verona adottava alcune modifiche urbanistiche che riducevano la SUL a 17.000 mq. Successivamente, a seguito dell’insediamento di una nuova Amministrazione nel 2018, il Comune procedeva alla rivalutazione della Variante n. 23 e, con deliberazione consiliare del 21 giugno 2018, n. 31, modificava la scheda norma n. 95-RA41, riducendo del 35% la metratura assentita alla società ricorrente, che passava da 17.000 mq a 11.000 mq. Tale superficie veniva suddivisa in 6.000 mq destinati a uso commerciale (U2) e 5.000 mq destinati a uso turistico-ricettivo (U4).
Con deliberazione consiliare n. 48/2019, pubblicata in data 3 marzo 2020, il Comune approvava definitivamente la Variante n. 23 al Piano degli Interventi, confermando le modifiche alla scheda norma n. 95-RA41.
Avverso tale deliberazione, la società ricorrente proponeva impugnazione, articolando i seguenti motivi di ricorso:
(1) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 12 e 18 della legge regionale n. 11/2004. Eccesso di potere per carenza di presupposto e di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione . La riduzione della caratura urbanistica della propria area si porrebbe in contrasto con i criteri ispiratori adottati dall’Amministrazione nel procedimento di revisione della Variante n. 23.
(2) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e non discriminazione. Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria . La ricorrente contesta la riduzione della propria caratura urbanistica, sostenendo di essere l’unico operatore economico ad avere dovuto accollarsi tale sacrificio, con evidente sacrificio dei propri interessi rispetto agli altri soggetti proponenti.
(3) Violazione dell’articolo 113 delle NTO al Piano degli Interventi. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti . I provvedimenti impugnati si porrebbero in evidente contrasto con l’articolo 113 delle NTO al Piano degli Interventi, rimasto inalterato nonostante l’approvazione delle Varianti n. 22 e n. 23.
(4) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004, nonché degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990. Violazione delle regole in materia di autotutela. Eccesso di potere per carenza di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione . L’Amministrazione avrebbe erroneamente ritenuto che la deliberazione di adozione dello strumento urbanistico costituisse un atto meramente procedimentale, privo di rilevanza esterna, omettendo così di applicare le garanzie proprie dell’autotutela amministrativa.
(5) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 11/2004. Violazione del diritto di partecipazione al procedimento. Eccesso di potere per carenza di presupposto, difetto di istruttoria e di motivazione . La società lamenta la mancata ripubblicazione della Variante n. 23, nonostante le modifiche sostanziali apportate rispetto al progetto originario, con conseguente alterazione significativa del contenuto dello strumento urbanistico e lesione del diritto di partecipazione al procedimento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, che ha resistito nel merito e in rito, rilevando che “ in data 15.9.2020, successivamente alla proposizione del ricorso, parte ricorrente ha presentato istanza di piano urbanistico attuativo, in modo conforme alla scheda norma così come modificata in sede di variante n. 23 al P.I. ”. Il ricorso sarebbe quindi improcedibile, per intervenuta acquiescenza rispetto alla variante impugnata, in quanto assunta a presupposto del piano attuativo.
Chiamata, quindi, all’udienza del 5 novembre 2024, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, appare infondata l’eccezione di improcedibilità, in quanto dalla mera presentazione del Piano urbanistico attuativo, peraltro ancora oggetto di esame da parte degli uffici, non può essere desunto il venir meno dell’interesse all’annullamento della Variante presupposta e alla prospettiva, tuttora attuale, di incremento delle volumetrie in caso di rivisitazione della strumentazione urbanistica generale da parte dell’Amministrazione comunale
Venendo al merito, i motivi primo, secondo, terzo e quarto, da esaminarsi congiuntamente, sono in parte da respingere e per, altra parte, suscettibili di accoglimento.
Deve essere innanzitutto precisato che le ragioni poste alla base del riesame dei contenuti della variante n. 23 al P.I. risiedono, come si desume dalle motivazioni della deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 2018 (cfr. p. 78 s.) nella enunciata necessità di operare il necessario raccordo con le previsioni del PTCP approvato dalla Regione Veneto il 3 marzo 2015 in tema di localizzazione degli interventi di realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ai sensi della l.r. n. 50 del 2012, previsioni che non risultavano oggetto di recepimento. Veniva evidenziato, in particolare, che, rispetto alle indicazioni contenute nella nota del 15 maggio 2017, con cui la Regione aveva invitato le amministrazioni comunali a rideterminarsi allo scopo di dare applicazione ai criteri della citata l.r. n. 50 del 2012, “ la localizzazione delle grandi strutture e delle medie strutture con superficie di vendita superiore a 1500 mq. operata con la variante n. 23 ed avvenuta mediante integrale recepimento della perimetrazione del centro urbano approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 14, in data 03.02.2015, non appare per alcune parti conforme ai criteri indicati con la nota 15 maggio 2017 PG 151420 e pertanto in sede di recepimento è necessario provvedere alla conformazione del perimetro del centro urbano alle norme di legge oltre che alla riclassificazione delle aree trasformabili in contrasto con tali criteri ”.
A fronte dell’obiettivo posto alla base della scrittura della Variante e, nell’ambito di questa, la reiezione delle osservazioni della ricorrente (n. 416) che richiedeva la conferma delle destinazioni e del dimensionamento previsti per l’ATO 4, appare coerente, salvo quanto sarà precisato tra breve, con i criteri enunciati al punto 4 della Relazione illustrativa, ed è perciò conforme all’obiettivo di riduzione del carico urbanistico e di conformazione delle superfici destinate alle strutture commerciali di medie e grandi dimensioni, rispetto al PI del 2011, soggette a doveroso adeguamento rispetto alla strumentazione urbanistica di livello superiore, senza che ciò possa determinare alcun contrasto con le previgenti NTO.
In tal senso, il dimezzamento della superficie commerciale lamentato dalla ricorrente, costituisce l’effetto di un intervento conformativo di per sé doveroso, il quale – come segnalato dal Comune – ha peraltro comportato anche la rimozione di sei grandi strutture e di tre medie strutture di vendita, circostanza che consente di escludere, sotto tale profilo, l’emersione dei contestati profili di disparità di trattamento (2° motivo).
A diverse conclusioni si deve invece pervenire riguardo alle parallele censure con le quali viene contestata la riduzione della superficie con destinazione turistico-ricettiva e congressuale (U4), atteso che gli indirizzi posti alla base della deliberazione impugnata, così come l’annessa Relazione illustrativa, non recano plausibili giustificazioni in proposito, che sono riferite (come può desumersi anche dalle motivazioni addotte in sede di reiezione dell’osservazione n. 416, presentata dalla ricorrente) alla sola necessità di intervenire sul dimensionamento delle strutture di vendita di medie e grandi dimensioni.
Sotto tale profilo, la riduzione della superficie destinata alla ricettività turistica e congressuale, puntualmente censurata dalla ricorrente, risulta viziata in quanto priva del necessario supporto motivazionale, con conseguente annullamento, in parte qua , degli atti impugnati, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di rideterminarsi.
Deve essere infine disatteso il quinto motivo di ricorso, avendo l’Amministrazione provveduto a pubblicare la deliberazione di adozione della Variante e i documenti annessi, ai sensi dell’art. 18 l.r. n. 11 del 2004 come attestato dalle premesse della deliberazione n. 48 del 2019 di approvazione della stessa (p. 275).
Non v’è infine luogo a pronunciarsi, allo stato, sulla richiesta di risarcimento del danno, dovendo l’Amministrazione rideterminarsi nei sensi sopra specificati.
La parziale soccombenza reciproca consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi, nei limiti e per gli effetti sopra precisati e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Mielli, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO