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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2644/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Via Starza, n. 48, in Sant'Anastasia (NA), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dalla'Avv.to
Barbalinardo Luca;
RICORRENTE
E
, nato il 13/02/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
Via Starza n. 48 in Sant'Anastasia (NA), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to Abete
Giovanni;
RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza svoltasi mediante modalità cartolare il 5.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.05.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in data 15.09.2001 in Pomigliano d'Arco, dal quale sono nate le figlie (2002), Per_1
Per_ (2005) e (2008) chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione Persona_2
Per_ personale con addebito al coniuge , di affidare in via esclusiva la minore alla madre, CP_1 assegnare alla ricorrente la casa coniugale regolamentare il diritto di visita e l'ammontare dell'assegno di mantenimento del padre, di disporre in favore della ricorrente un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
si costituiva in giudizio e, contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, chiedeva di CP_1 disporre l'affidamento condiviso della figlia minore e di riconoscere l'assegno di mantenimento in Per_ favore delle figlie e Persona_2
All'udienza del 16 dicembre 2024 i procuratori costituiti chiedevano un breve rinvio in ordine alla formalizzazione di un accordo tra le parti. Il Giudice, pertanto, rinviava al 5 febbraio 2025, disponendo la trattazione nelle modalità dell'art. 127ter c.p.c. della suddetta udienza.
Lette le note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto delle intese raggiunte dalle parti, il Giudice riservava la decisione al Collegio previa trasmissione degli atti al PM in sede.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dalla legge (cfr. Cass.
Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ. 13062/2000).
2. La domanda di separazione è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Nel merito, va accolta la domanda di separazione sulla quale concordano entrambe le parti.
2 Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 24.6.2015 in Camposano. Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
3. Appaiono conformi alle norme imperative e all'ordine pubblico nonché, con riferimento all'interesse Per_ della figlia minore al rispetto delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della
Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss,
316 e ss, 337 bis e ss c.c., le condizioni espresse nei patti e depositate in atti e testualmente:
“1) I coniugi si danno il reciproco consenso alla separazione personale ed a vivere separatamente;
2) la casa coniugale, sita in Sant'Anastasia (NA) alla via Starza, 48, con l'arredo ivi esistente, ad eccezione di quanto di seguito precisato al punto 10, viene attribuita alla moglie che ne è anche la piena proprietaria;
3) I tre figli nata a [...] il giorno 8/09/2022, nata a [...]_5
Ottaviano (NA) il 9/06/2005, nata a [...] il [...], la prima maggiorenne ed Persona_6 economicamente autosufficiente, le seconde entrambe non economicamente autosufficiente vivranno con la madre, nella casa coniugale;
4) Il marito, entro la fine del mese di febbraio del presente anno, lascerà la casa di via Starza, 48, trasferendo definitivamente la propria dimora, domicilio e residenza, in altro immobile, e corrisponderà alla moglie, che gode di reddito proprio, quale contributo per il mantenimento delle due figlie nata a [...] il giorno Persona_5
9/06/2005 ed nata a [...] i l giorno 1/02/2008, la prima maggiorenne ma non Persona_6 economicamente autosufficiente, la seconda minore, con decorrenza dal mese di gennaio del 2025, la somma mensile di € Per_ 500,00 (eurocinquecento), di cui € 250,00 per la figlia ed € 250,00 per la figlia assoggettando Persona_2 tale contributo alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., somma da corrispondersi, a mezzo bonifico bancario sulle coordinate bancarie del conto [...] intestato alla sig.ra CP_2
entro e non oltre il giorno trenta di ogni mese. Parte_1
5) I coniugi provvederanno inoltra al pagamento del 50% delle spese scolastiche, sportive, ludiche, e mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale per le figlie ed entrambe non Persona_5 Persona_6 economicamente autosufficienti, purché previamente comunicate e documentate dalla moglie;
6) Il marito avrà ampio diritto di visita della figlia minore da concordarsi previo contatto telefonico con la Persona_6 madre;
3 7) I coniugi si comunicheranno tempestivamente ogni eventuale cambio di domicilio e/o residenza e si avviseranno per ogni problema concernente la salute e l'educazione della figlia minore Persona_6
8) I coniugi si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei passaporti;
9) I coniugi dichiarano di aver già diviso tra loro, di comune accordo, tutti i beni comuni nonché di aver risolto, direttamente, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di carattere patrimoniale;
10) Il Sig. avrà diritto di ritirare presso la casa coniugale di via Starza in S. Anastasia, previo accordi CP_1 con la sig.ra sul giorno e l'ora del ritiro, attrezzi ed arnesi da lavoro afferenti la propria attività, frigorifero Pt_1
Samsung e tavolo con sedie, come già concordato”.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al relativo recepimento nella sentenza. Per_ Va, in ultimo, precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della figlia minore considerate le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
4. Stante le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, considerata la richiesta delle stesse, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
➢ DICHIARA la separazione personale di nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. ), e , nato il 13/02/1978 in NAPOLI (NA) (C.F. C.F._1 CP_1
), che hanno contratto matrimonio il giorno 15.01.2001 in Pomigliano C.F._2
d'Arco, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 126, parte II, serie A
– anno 2001 – Comune di Pomigliano d'Arco (NA));
➢ PRENDE ATTO E DISPONE in conformità agli accordi intervenuti dalle parti da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
➢ DICHIARA cessata la materia del contendere su ogni altra domanda;
➢ PRENDE ATTO di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
➢ ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pomigliano d'Arco (NA) per le annotazioni e le
4 ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al
D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato civile;
➢ COMPENSA integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 6.2.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Federica Peluso dott.ssa Vincenza Barbalucca
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