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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/02/2024, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2024, il giorno 29 del mese di febbraio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al n. 3531 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
Da
nato a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via CodiceFiscale_1
S. Anna II tronco n. 105/A presso lo studio dell'avv. Elisabetta Francesca Spanò, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Vittorio Veneto n. 65 presso lo studio dell'avv. Fabio Sarra, che la rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Aucone, per rispettive procure notarili;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo.
Sono comparsi: l'avv. Caterina Neri, per delega dell'avv. Elisabetta Francesca Spanò, per parte attrice;
l'avv. Fabio Sarra, per parte convenuta;
la dott.ssa , ai fini della pratica forense. Controparte_2
IL G.I.
DISPONE
Che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio pronuncia, dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE IN REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1
con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, che prevedeva l'ipotesi degli infortuni- per farla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 8 settembre
2013, alla stregua delle garanzie contrattuali.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
resistendo alla domanda attorea.
Ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda, avanzata da parte attrice, non appare fondata.
1. L'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che, ex art 2697
c.c., gli imponeva di dar prova del nesso causale delle lesioni lamentate.
Invero, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere della relativa prova incombe sull'attore (vd. Cass. civ. sez.
III, 23 maggio 2001, n. 7026).
Parte attrice nell'atto introduttivo riferisce che l'8.09.2013, alle ore
12.30 circa, in località Favazzina (RC), mentre viaggiava, in qualità di trasportato a bordo dell'autovettura PE OR tg. ER816HL di proprietà del sig. , rimaneva coinvolto in un Persona_1
incidente stradale.
Evidenzia, inoltre, che la vettura PE OR veniva tamponata dall'Autocarro FIAT 50 tg. RC519965, di proprietà del sig.
[...]
, andando a sbattere con la parte anteriore contro il muro di Per_2
protezione e, nell'occorso, egli riportava lesioni personali, così diagnosticate “trauma distorsivo spalla destra e spalla sinistra, ematoma occhio destro, distorsione ginocchio sinistro, trauma dorso-lombare”.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre evidenziare che, parte attrice ha allegato “Prontuario – Rilevazione incidente stradale dell'8.09.2013”, redatto dalla Polizia Municipale del
Comune di Scilla.
Detto documento reca puntuale indicazione della natura del sinistro
(tamponamento), delle caratteristiche della strada, dei veicoli e conducenti coinvolti nell'incidente e, in particolare, riporta il nominativo dell'attore tra le “persone NON INFORTUNATE” trasportate dall'autovettura PE OR (“veicolo 2”), coinvolta nel sinistro (cfr. pag. 8 del suddetto Prontuario).
L'identificazione dell'attore al momento del detto sinistro stradale, mediante rilevazione del di lui documento di identità (i cui estremi sono riportati nel menzionato Prontuario), assicura la sua presenza al momento dell'intervento della Polizia Municipale e la diretta e precisa constatazione delle sue condizioni fisiche.
Orbene, nessun riscontro è stato acquisito in relazione al dedotto evento lesivo ed alla sua efficacia causale rispetto alle lesioni lamentate.
Inoltre, le dedotte lesioni, sulle quali l'attore fonda l'avanzata domanda di indennizzo, risultano certificate solo nella serata (ore 20.15) dell'8.09.2013 (cfr. referto rilasciato dall' Organizzazione_1
Palmi), sicchè il lasso di tempo intercorso non rende
[...]
neanche validamente apprezzabile -secondo il criterio temporale- il nesso causale rispetto al dedotto sinistro risalente alla mattinata.
Né a ciò soccorre l'entità delle lesioni;
infatti, avendo la parte attrice dedotto che ne sia derivata una invalidità permanente in misura del 20%, appare poco verosimile che, a fronte di lesioni di tale portata, il sig. non abbia avvertito la necessità di Parte_1
immediata assistenza medica, laddove, di contro, la prima RX sarebbe stata effettuata solo in data 01.10.2013 (cfr. C.T.P., allegata al fascicolo di parte attrice).
Alla luce di questi elementi, quindi, non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del nesso causale tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni oggetto del chiesto risarcimento, risultando, dunque, non necessario l'espletamento della C.T.U. medico-legale chiesta dall'attore
(cfr. ordinanza datata 29.04.2022).
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
2. La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nella causa iscritta al n. 3531 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, così provvede:
A) rigetta la domanda di parte attrice;
B) dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 29 febbraio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Grazia Maria Crucitti
.
L'anno 2024, il giorno 29 del mese di febbraio, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al n. 3531 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa
Da
nato a [...] il [...] Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via CodiceFiscale_1
S. Anna II tronco n. 105/A presso lo studio dell'avv. Elisabetta Francesca Spanò, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORE -
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via Vittorio Veneto n. 65 presso lo studio dell'avv. Fabio Sarra, che la rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Giovanna Aucone, per rispettive procure notarili;
-CONVENUTA -
avente per OGGETTO: pagamento indennizzo assicurativo.
Sono comparsi: l'avv. Caterina Neri, per delega dell'avv. Elisabetta Francesca Spanò, per parte attrice;
l'avv. Fabio Sarra, per parte convenuta;
la dott.ssa , ai fini della pratica forense. Controparte_2
IL G.I.
DISPONE
Che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio pronuncia, dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE IN REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la società
[...] Controparte_1
con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa, che prevedeva l'ipotesi degli infortuni- per farla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, a seguito del sinistro stradale occorsogli in data 8 settembre
2013, alla stregua delle garanzie contrattuali.
Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
resistendo alla domanda attorea.
Ritiene questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, la domanda, avanzata da parte attrice, non appare fondata.
1. L'attore non ha adempiuto all'onere probatorio che, ex art 2697
c.c., gli imponeva di dar prova del nesso causale delle lesioni lamentate.
Invero, spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697
c.c., l'onere della relativa prova incombe sull'attore (vd. Cass. civ. sez.
III, 23 maggio 2001, n. 7026).
Parte attrice nell'atto introduttivo riferisce che l'8.09.2013, alle ore
12.30 circa, in località Favazzina (RC), mentre viaggiava, in qualità di trasportato a bordo dell'autovettura PE OR tg. ER816HL di proprietà del sig. , rimaneva coinvolto in un Persona_1
incidente stradale.
Evidenzia, inoltre, che la vettura PE OR veniva tamponata dall'Autocarro FIAT 50 tg. RC519965, di proprietà del sig.
[...]
, andando a sbattere con la parte anteriore contro il muro di Per_2
protezione e, nell'occorso, egli riportava lesioni personali, così diagnosticate “trauma distorsivo spalla destra e spalla sinistra, ematoma occhio destro, distorsione ginocchio sinistro, trauma dorso-lombare”.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre evidenziare che, parte attrice ha allegato “Prontuario – Rilevazione incidente stradale dell'8.09.2013”, redatto dalla Polizia Municipale del
Comune di Scilla.
Detto documento reca puntuale indicazione della natura del sinistro
(tamponamento), delle caratteristiche della strada, dei veicoli e conducenti coinvolti nell'incidente e, in particolare, riporta il nominativo dell'attore tra le “persone NON INFORTUNATE” trasportate dall'autovettura PE OR (“veicolo 2”), coinvolta nel sinistro (cfr. pag. 8 del suddetto Prontuario).
L'identificazione dell'attore al momento del detto sinistro stradale, mediante rilevazione del di lui documento di identità (i cui estremi sono riportati nel menzionato Prontuario), assicura la sua presenza al momento dell'intervento della Polizia Municipale e la diretta e precisa constatazione delle sue condizioni fisiche.
Orbene, nessun riscontro è stato acquisito in relazione al dedotto evento lesivo ed alla sua efficacia causale rispetto alle lesioni lamentate.
Inoltre, le dedotte lesioni, sulle quali l'attore fonda l'avanzata domanda di indennizzo, risultano certificate solo nella serata (ore 20.15) dell'8.09.2013 (cfr. referto rilasciato dall' Organizzazione_1
Palmi), sicchè il lasso di tempo intercorso non rende
[...]
neanche validamente apprezzabile -secondo il criterio temporale- il nesso causale rispetto al dedotto sinistro risalente alla mattinata.
Né a ciò soccorre l'entità delle lesioni;
infatti, avendo la parte attrice dedotto che ne sia derivata una invalidità permanente in misura del 20%, appare poco verosimile che, a fronte di lesioni di tale portata, il sig. non abbia avvertito la necessità di Parte_1
immediata assistenza medica, laddove, di contro, la prima RX sarebbe stata effettuata solo in data 01.10.2013 (cfr. C.T.P., allegata al fascicolo di parte attrice).
Alla luce di questi elementi, quindi, non può dirsi raggiunta la prova dell'esistenza del nesso causale tra il sinistro occorso all'attore e le lesioni oggetto del chiesto risarcimento, risultando, dunque, non necessario l'espletamento della C.T.U. medico-legale chiesta dall'attore
(cfr. ordinanza datata 29.04.2022).
La domanda deve, pertanto, essere respinta.
2. La natura della controversia e le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nella causa iscritta al n. 3531 dell'anno 2015 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, così provvede:
A) rigetta la domanda di parte attrice;
B) dichiara le spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 29 febbraio 2024.
Il Giudice
dott.ssa Grazia Maria Crucitti
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