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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/10/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa AB AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 996 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv. RAIMONDI NUNZIO Parte_1
appellante
E
, con l'avv. MURACA ANNA Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 645/2024 , pubblicata in data 05/07/2024; impugnativa licenziamento disciplinare.
FATTO
1.Con ricorso del 20.07.2023 al Giudice del Lavoro di Catanzaro, , Dirigente Parte_1
Medico presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Soverato, ha impugnato il licenziamento per giusta causa, intimatogli, con missiva prot. n. 0060939 del 30.05.2023, in ragione di molteplici condotte di violenza e molestie sessuali, truffa aggravata, poste in essere in danno di n. 36 donne spacciandosi per ginecologo, meglio descritte nella nota di contestazione prot. n. 0012624 del 01.02.2023.
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
1 a) la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare;
b) la mancata adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio nelle more del procedimento penale.
c) che il licenziamento gli è stato irrogato quando il procedimento penale era ancora in fase iniziale e che nessuna rilevanza avrebbe potuto assumere la mera richiesta di rinvio a giudizio, in assenza di una autonoma valutazione da parte dell' CP_1
Ha quindi chiesto di “- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità,
l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare ex art. 72, comma 10, punto 2, lettera b, del CCNL 2016-2018 impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
- Applicare, per l'effetto, previa revoca del licenziamento disciplinare ex art. 72, comma 10, punto 2, lettera b, del
CCNL 2016-2018, la sospensione dal servizio ex art.74 del CCNL 2016-2018”.
2.Nella resistenza dell' datoriale, il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base Controparte_1 delle seguenti considerazioni:
<… l' contestava al ricorrente la commissione delle seguenti condotte illecite, CP_1 analiticamente descritte nella richiesta di rinvio a giudizio del che costituisce parte Pt_1 integrante della contestazione:
a) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis co. 2 n. 2) e 61) n.11) c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, traendo in inganno numerose donne sulla propria qualifica di medico ginecologo – specializzazione mai conseguita – col pretesto di effettuare visite mediche, le induceva a compiere e subire atti sessuali. Con
l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'opera professionale;
b) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis co. 2 n. 2), 609 ter n. 5) e 61 n.11) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, traendole in inganno sulla propria qualifica di medico ginecologo – specializzazione mai conseguita – col pretesto di effettuare visite mediche, induceva classe 2003), S.L. (classe 2003), S.S. (classe Pt_2
2005) c C.A. (classe 2002) a compiere e subire atti sessuali. Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danni di persona minore degli anni diciotto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'opera professionale;
c) reato p. e p. dall'art. 600 ter co. 1 n. 1) c.p., perché utilizzando una persona minore degli anni diciotto, produceva materiale pedopornografico;
in particolare, con una telecamera nascosta
2 installata all'interno del proprio studio medico, realizzava un video avente quale protagonista la minore classe 2003), mentre compiva e subiva atti sessuali;
Pt_2
d) reato p. e p. dall'art. 615 bis c.p., perché attraverso l'utilizzo di mezzi di ripresa visiva e sonora e, precisamente, di una telecamera posizionata all'interno del proprio studio medico e puntata in direzione del lettino su cui effettuava le visite, si procurava indebitamente immagini attinenti alla vita privata di numerose pazienti, che memorizzava e conservava sui propri dispositivi elettronici
(telefoni cellulari, computer, notebook);
e) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 640 co. 2 n. 2) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente di essere un medico con specializzazione in ginecologia, inducendo in errore numerose pazienti in relazione alle proprie competenze professionali, si procurava un ingiusto profitto rappresentato dalle somme di denaro (variabili dai 100 ai 150 euro a visita) corrisposte dalle pazienti quale compenso per la prestazione professionale svolta, con conseguente danno per le persone offese. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario e, segnatamente, rappresentando alle pazienti patologie inesistenti per convincerle a sottoporsi a visita specialistica.
Nella richiesta di rinvio a giudizio, venivano individuate n. 36 persone offese.
Terminata la fase istruttoria, l' visto e applicato l'art. 72, comma 10), punto 2), lettera b), CP_2 del CCNL 2016-2018, che commina la sanzione del licenziamento senza preavviso per gravi fatti illeciti di rilevanza penale, irrogava al dirigente il provvedimento espulsivo impugnato.
Ciò posto, parte ricorrente addebita all'amministrazione datrice di lavoro di non aver sospeso dal servizio il ricorrente in attesa della definizione del procedimento penale, che lo vede imputato, benché lo stesso fosse sottoposto a misura restrittiva della libertà personale.
La doglianza non può essere accolta.
L'art. 74, comma 1, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, che prevede l'obbligo dell'amministrazione di sospendere il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale, fa salva la possibilità per l' di procedere direttamente “ai sensi dell'art. 72, comma 10, CP_1
(Codice disciplinare), e dell'art. 55 ter del D.lgs.n.165/2001”.
Orbene, nel caso di specie, l'amministrazione, in conformità alla disposizione richiamata, ha instaurato un autonomo procedimento disciplinare e ha irrogato al dipendente la sanzione del
3 licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 72, comma 10) punto 2, lettera b), previa contestazione di “gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale)..”.
Inoltre, nel sistema prefigurato dall'art. 55-ter, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001, in presenza di accertamenti istruttori complessi, è consentito e non già imposto al datore di lavoro di sospendere il procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale.
La norma, in particolare, rimette in tal caso alla facoltà dell'amministrazione l'opzione per l'eccezionale sospensione del procedimento disciplinare e privilegia, al contrario, l'autonoma definizione del procedimento stesso anche in pendenza di quello penale.
Ciò è ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, richiamando un proprio precedente a cui ritiene di dare continuità, sul punto evidenzia quanto segue: “Questa Corte (Cass. civ. sez. lav. 13 maggio 2019 nr. 12662) ha già affermato che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata a riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione. In tal senso il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, qui non applicabile ratione temporis, nell'aggiungere un ultimo periodo al suddetto comma uno, nel senso che «...il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo» formalizza una regola già ricavabile dal sistema” (cfr. Cass. n. 7085/2020).
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha ritenuto di non sospendere il procedimento disciplinare nè si potrebbe in ogni caso chiedere a questo giudice di sindacare la determinazione dell' CP_1 posto che si tratta di scelta riservata alla discrezionalità della datrice di lavoro.
Non è necessario, quindi, attendere l'esito del processo penale né è impedito al datore di lavoro, prima, ed al giudice, poi, di utilizzare gli atti del processo penale, fermo restando che gli stessi
4 dovranno essere oggetto di un'autonoma valutazione quanto alla rilevanza ed alla concludenza ai fini disciplinari (cfr. Cass. 41892/2021).
Ciò posto, la lettera di contestazione dell'01.02.2023 indica analiticamente le condotte illecite di rilevanza penale addebitate al ricorrente, così come descritte specificamente nella richiesta di rinvio a giudizio che costituisce parte integrante della predetta contestazione.
Tuttavia, a fronte della dettagliata indicazione degli illeciti addebitatigli, con l'elencazione puntuale delle singole condotte che integrano tali illeciti, esso avrebbe dovuto ribattere altrettanto puntualmente, contrapponendo specifici elementi fattuali diversi, tali da escludere l'esistenza di quelli posti a base degli addebiti (cfr. Cass. n. 3604/2010).
Ed invece:
a) in sede disciplinare, nel corso della seduta dell'08.03.2023, si è limitato, per il tramite del suo difensore, a chiedere la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale;
b) nell'impugnare il licenziamento in sede giudiziale ha genericamente contestato i fatti a lui addebitati, lamentando che l'amministrazione non ha provveduto a verificarli autonomamente. Ma, pur consapevole delle risultanze investigative recepite dall'amministrazione e, dunque, delle fonti da cui esse promanano, non ha replicato in maniera puntuale alle stesse, per confutarle od offrire ad esse una verificabile spiegazione alternativa.
A ciò si aggiunga la considerazione che le infrazioni a lui addebitate, che genericamente il ricorrente contesta, trovano solido riscontro nelle emergenze probatorie valorizzate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva adottata nei confronti del menzionata Pt_1 nella richiesta di rinvio a giudizio che, come detto, costituisce parte integrante della contestazione.
Nella predetta ordinanza cautelare - acquisita d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - sono riportate le dichiarazioni delle persone offese e del personale sanitario.
In particolare, nell'ordinanza cautelare si legge: “come riportato nell'informativa, in data 4 giugno 2021, [ P.J. ] sporgeva denuncia querela nei confronti del medico Nel Parte_1 dettaglio, la denunciante riferiva: “- di aver conosciuto il dott. nel mese di febbraio 2021 Pt_1 presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Soverato ove si era recata con la madre al fine di ritirare dei referti medici di suo nonno. Nell'occasione il aventando che la malattia da Pt_1 cui era affetto il nonno potesse essere ereditaria, consigliava alla [ P. ] si sottoporsi a visita presso
5 il suo studio medico privato di Soverato in quanto, a suo dire, le visite in Ospedale prevedevano dei tempi di attesa molto lunghi;
- che in data 4.3.2021, come da appuntamento, si recava presso lo studio privato del insieme ai suoi genitori, i quali, durante la visita, si trattenevano Pt_1 all'esterno. Nel corso della visita, il chiedeva alla denunciante di spogliarsi integralmente Pt_1
e dopo aversa fatta distendere sul lettino, effettuava un elettrocardiogramma. La [ P. ] si rendeva immediatamente conto che il dott. utilizzava modalità “particolari” per una visita Pt_1 cardiologia, in quanto, mentre la visitava, le toccava il seno più volte immotivatamente. A visita cardiologica conclusa, il vantando competenze e specializzazioni anche in ambito Pt_1 ginecologico, eseguiva d'iniziativa un'ecografia diagnosticando alla [ P. ] un'infezione alla vagina e prescrivendole una cura consistente in applicazione di ovuli nonché altri farmaci per la coagulazione del sangue;
- che dopo circa un mese dall'inizio della terapia prescritta, a causa dell'insorgenza di una serie di effetti collaterali, decideva autonomamente di interromperla;
comunicata la sua decisione al quest'ultimo la invitava a recarsi presso il suo studio Pt_1 privato per effettuare una visita di controllo. La [ P. ], accompagnata dalla madre, si recava presso lo studio privato del dott. ove quest'ultimo eseguiva una “visita ginecologica nel seguente Pt_1 modo: La faceva spogliare integralmente;
La invitava ad appoggiare un fazzoletto sulla vagina ed esercitate delle pressioni su di essa. Al termine di tale operazione, con il solo sguardo del fazzoletto, il diagnosticava una grave infezione vaginale;
Le chiedeva informazioni in Pt_1 merito alla sua sfera sessuale privata ed in particolare ai metodi di eccitazione utilizzati dal suo fidanzato;
Le afferrava la mano e la portava in direzione dei suoi pantaloni all'altezza del pene.
Nella circostanza, la [ P. ] impaurita, ritraeva la mano;
Le introduceva un ovulo all'interno della vagina adducendo pretestuosi scopi terapeutici;
- che aveva avuto l'impressione che la visita del venisse ripresa a una telecamera nascosta all'interno dello studio del medico;
- che dopo Pt_1 aver eseguito la visita con il dottor al fine di ottenere un ulteriore parere sulle proprie Pt_1 condizioni di salite, si rivolgeva alla ginecologa dott.ssa la quale, oltre a Persona_1 riferire che il non possedeva alcuna specifica competenza in campo ginecologico, Pt_1 sottolineava la “stravagante” tecnica utilizzata dallo stesso per eseguire la visita”
Si legge, inoltre, che veniva “sentita a sommarie informazioni testimoniali, la dott.ssa Per_1 che, intanto, riferiva di aver sottoposto a visita ginecologica la [ P. ] e di aver constatato che la ragazza non era affetta dalla patologia riscontrata dal Aggiungeva, inoltre, “che un paio Pt_1 di mesi fa presso il mio studio si era presentata un'atra giovane ragazza del comprensorio, la quale si era recata presso lo studio privato (del dott. per una visita cardiologica ed anche in Pt_1 quella circostanza a seguito di visita le venne diagnosticata una “insufficienza venosa ovarica” e
6 che per tale motivo avrebbe dovuto procurarsi da sola degli orgasmi….Non ho mai sentito tale malattia (insufficienza venosa ovarica). Esiste una malattia denominata “varicocele pelvico” che comunque non viene curata in tale modo”.
Tra le dichiarazioni delle persone offese, vi è quella di minorenne, che ha rappresentato così Pt_2
i fatti di cui è rimasta vittima: “Quanto avevo sedici anni, nel 2019, ho avuto diversi episodi di svenimento, pertanto, non ricordo chi me lo consigliò, ma mi feci visitare in ospedale dal dott.
Andai da lui in ospedale accompagnato da mia madre, nel mese di marzo del 2019. In Pt_1 quell'occasione, sempre in presenza di mia madre, mi pesò, mi fece un elettrocardiogramma e da quali escluse che i miei problemi non fossero di natura cardiaca ma bensì riconducibile ad una disfunzione ormonale e all'ovaio policistico, pertanto mi consigliò di fare una visita approfondita presso il suo studio privato, poiché lui oltre ad essere cardiologo aveva anche delle conoscenze in campo ginecologico, disse. Sempre in quell'occasione, in un momento in cui rimanemmo da soli mi chiese se ero vergine o meno….Dopo una prima anamnesi si passò alla visita, mia madre rimase dietro il separè ma sempre all'interno della stanza. Mi fece spogliare completamente ma subito dopo avermi chiesto se fossi imbarazzata. Io risposi che se fosse stato necessario visitarmi lo avrei fatto. Inizialmente mi chiese di rimanere in intimo poi successivamente mi fece togliere anche questi. Si concentrò esclusivamente sulla visita ginecologica. Mi disse che doveva effettuare un'ecografia interna, mi fece bere tantissimo ma non riusciva a vedere la situazione interna delle ovaie pertanto mi disse che per vedere meglio era necessario che mi masturbassi ma io ero molto in imbarazzo, ero molto rigida e vedendo questa mia difficoltà iniziò a farlo lui dapprima toccando la vulva, poi introducendo le dita in vagina ma non raggiunse lo scopo da lui voluto, anzi l'effetto contrario, provano solamente dolore poiché io avevo avuto un solo rapporto sessuale pertanto era comprensibile, lui capiva che sentivo dolore ma continuava ugualmente, anzi mi diceva di parlare o di fare “versi” a bassa voce perché mia madre poteva sentire. Non riuscendo con le dita introdusse un oggetto di forma fallica ma ovviamente non riuscivo a raggiungere l'orgasmo, provavo solamente dolore. Nella seconda visita aggiunse anche la visita anale…”.
Il GIP ha proceduto ad una valutazione analitica del contenuto delle dichiarazioni raccolte dalle quali è emersa “una modalità costante di operare, da parte del nei confronti delle sue Pt_1 giovani pazienti (nel caso di [M.M] perfino minorenne) che si concretizzavano in un'inaspettata visita ginecologica – dal momento che a lui si rivolgevano in qualità di cardiologo – con modalità del tutto peculiari.
7 E su questo aspetto occorre indugiare per mettere in evidenza che le ragazze si rivolgevano al medico, accompagnate dai propri familiari, per problemi cardiologici o comunque per una visita cardiologica.
In tale occasione “professionale”, atteso il rapporto almeno astrattamente fiduciario instauratosi tra medico e paziente – evincibile dalla circostanza che lo specialista veniva scelto dalle pazienti – il dott. approfittando del rapporto impari, dal punto di vista delle conoscenze medico- Pt_1 legali, e dell'affidamento in lui riposto dalle pazienti, le ingannava e, subdolamente, le sottoponeva a “violenze sessuali””.
In merito alla gravità indiziaria, l'ordinanza cautelare ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti
è emersa “dalle dichiarazioni delle vittime, suffragata dall'analisi dei video e dei file presenti nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, nonché dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa
. Per_1
Per quanto riguarda le dichiarazioni delle persone offese, è il caso di osservare che esse, già di per sé sono idonee ad integrare il requisito della gravità indiziaria, giacché rappresentano una prova diretta del fatto, in quanto, come nel caso che ci occupa, provenienti da persone credibili, che sono state sentite su fatti specifici e che hanno reso dichiarazioni precise, puntuali, analitiche, senza risparmiare dettagli imbarazzanti se non umilianti..”.
Orbene, le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale possono, anche da sole, essere sufficienti a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 16592/2005), in particolare se, come nel caso di specie, non contrastate altrimenti.
Sicché, entrambe le argomentazioni esposte convergono nel far ritenere provati gli addebiti rivolti al ricorrente e posti a fondamento della reazione espulsiva dell'amministrazione.
Né può rilevare, contrariamente a quanto sostenuto dal che l'istruttoria interna compiuta Pt_1 dalla resistente (con l'acquisizione delle dichiarazioni del dott. e della dott.ssa Per_2 Per_3 abbia escluso la perpetrazione, all'interno della struttura ospedaliera (ASP di Catanzaro), delle condotte contestate, dal momento che anche una condotta illecita commessa al di fuori del contesto lavorativo può assumere rilievo disciplinare;
in particolare, “le condotte extralavorative che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della giusta causa afferiscono non alla sola vita privata in senso stretto, bensì a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere necessariamente successive all'instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il
8 grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente e dal ruolo da quest'ultimo rivestito nell'organizzazione aziendale. Possono, di conseguenza, rilevare anche le condotte tenute dal lavoratore in occasione di altro rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo rispetto a quello in cui il fatto viene in considerazione” (Cass. n. 428/2019 che richiama un principio già affermato da
Cass. n. 15373/2004).
Ciò detto, non vi è dubbio che, nel caso di specie, le condotte illecite di rilevanza penale poste in essere dal ricorrente sono connotate da un forte disvalore morale e sociale, sia per la loro oggettiva gravità che per la intensità del dolo, desumibile dalla molteplicità degli episodi.
Tali condotte, inoltre, non possono certamente ritenersi compatibili con il ruolo dirigente medico ricoperto dal all'interno dell'azienda - la cui missione è quella di tutelare la salute dei Pt_1 cittadini utenti – e sono idonee ad integrare la giusta causa di licenziamento, rientrando tra quei comportamenti costituenti grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario che giustificano la massima sanzione disciplinare. >>.
3. ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma, sulla base dell'unico motivo Parte_1 rubricato “violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 72 C.C.N.L. Dirigenza Medica e
Sanitaria e 55 quater D. Lgs. 165/2001 - Erroneo riconoscimento della sussistenza della giusta causa di recesso: inconfigurabilità della fattispecie disciplinare contestata – insussistenza della gravità delle condotte – violazione del principio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione irrogata”, con cui ha declinato diversi profili di censura che possono così sintetizzarsi:
a) il licenziamento disciplinare è stato irrogato per “gravi fatti illeciti di rilevanza penale” senza considerare che il procedimento penale era ancora in corso e, dunque, alcun elemento di colpevolezza certo e definitivo poteva ritenersi esistente a suo carico. Peraltro, considerato che alcun comportamento censurabile gli è stato addebitato dai Dirigenti medici responsabili della struttura sanitaria né da alcun altro paziente, eccetto una, non si può escludere che < il narrato delle altre 35 pazienti sia stato del tutto scevro da condizionamenti e che le stesse abbiano di poi voluto procedere giudizialmente assumendo le vesti di parti civili, anche al non sospetto fine di allontanare da sé un'onta rispetto le vicende nelle quali, volenti o nolenti, erano rimaste coinvolte.
La reale dinamica dell'accaduto consente, quindi, quantomeno di escludere che i fatti siano stati caratterizzati da quell'evidenza di cui si è avvalsa l' per irrogare al ricorrente la sanzione CP_2 più grave del licenziamento disciplinare senza preavviso>;
9 b) Il primo Giudice ha erroneamente preteso che esso ricorrente < si difendesse in sede disciplinare e, poi, in sede di impugnazione del licenziamento, operando una trasmigrazione in tali sedi delle difese articolate nell'ambito del processo penale;
difese, peraltro, in quel momento, in attesa della celebrazione del dibattimento, neppure completamente dispiegate. Una richiesta davvero incomprensibile, sol che si consideri che il ricorrente potrà espletare a pieno il proprio diritto di difesa soltanto nel contesto di un dibattimento penale che si preannuncia lungo e impegnativo>;
c) dapprima, l'UPD e, di poi, il giudice di prime cure (come meglio si vedrà infra) non soltanto hanno errato nel ritenere adeguatamente provati i fatti penalmente contestati al ma Pt_1 hanno, altresì, illegittimamente ritenuto, limitandosi ad affermazioni meramente tautologiche, che gli stessi fossero gravi e idonei a giustificare il licenziamento. >;
d) sia l'UPD che Primo Giudice hanno omesso qualsiasi motivazione in ordine alla proporzionalità della misura espulsiva, che avrebbe dovuto valutare secondo i criteri di cui agli artt. 1453 e 1455
c.c. nonché secondo i criteri dettati dall'art. 72 CCNL;
d)<… essendo il caso caratterizzato da una particolare complessità imposta dall'accertamento del fatto addebitato e data l'assoluta scarsità degli elementi emersi all'esito dell'istruttoria disciplinare, l' avrebbe dovuto meramente sospendere il dipendente. Tale operazione, CP_2 avrebbe consentito allo stesso modo di salvaguardare due opposte esigenze tuttavia parimenti meritevoli: da un lato l' avrebbe comunque manifestato un segno significativo Parte_3 di Ente virtuoso che si attiva per venire a conoscenza dei fatti riguardanti il proprio personale dipendente e che agisce a presidio della tutela della propria immagine e, dall'altro, in assenza di alcun elemento dirimente avrebbe potuto contemperare l'esigenza di tutela del lavoratore mediante conservazione del posto di impiego>.
4.L'ASP di Catanzaro, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
5. La Corte ha disposto la trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note depositate da entrambe le parti, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
6. L'appello va respinto.
10 7.Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale e ha disciplinato il possibile conflitto fra gli esiti dei due procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma).
Ne discende, per giurisprudenza consolidata:
a) che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, non è obbligatoria ma costituisce una facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento;
b) in ogni caso, nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.
7.1-E', quindi, priva di pregio la censura afferente la mancata sospensione del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere consentito- nell'ottica dei suddetti principi giurisprudenziali- Contr all' di valutare gli atti di indagine dei quali è entrato in possesso, costituiti da dichiarazioni delle vittime, suffragata dall'analisi dei video e dei file presenti nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato> e di trarre da essi, all'esito del contraddittorio ritualmente instaurato con il elementi sufficienti a integrare illeciti disciplinari addebitabili al dipendente senza Pt_1 attendere l'esito del processo penale.
8.Parimenti infondato l'assunto dell'appellante con cui addebita al Tribunale e prima ancora Contr all' di avere affermato la sussistenza dell'illecito disciplinare in assenza di un definitivo accertamento della sua responsabilità in sede penale e di avere motivato in maniera tautologica in ordine alla proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità dei fatti ascritti.
8.1-Quanto alla posizione dell'UDP, è sufficiente ribadire che è pacifico in giurisprudenza che l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione disciplinare, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass.
n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016; Cass.33979/2022).
11 8.2- Quanto all'operato del Tribunale, occorre premettere che il primo giudice ha ritenuto provate le condotte contestate al all'esito dell' esame delle dichiarazioni delle persone offese Pt_1
( riportate testualmente) ed altresì osservando che nell'ordinanza cautelare si dà atto di ulteriori riscontri probatori, oggettivi, costituiti da disponibilità dell'indagato>.
Ciò premesso, reputa la Corte che la pronuncia, nella parte in cui evidenzia la utilizzabilità di detti atti penali ai fini della formazione ex art. 116 c.p.c. del libero convincimento del giudice, è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. 30.1.2013 n.
2168; Cass.
8.1.2008 n. 132; Cass.
2.7.2010 n. 15714; Cass.5317/2017).
E per come rilevato dal Tribunale, il lavoratore ricorrente non ha invece fornito alcun elemento di contraria valutazione alle emergenze istruttorie suddette, non richiedendo alcun mezzo istruttorio idoneo a delineare una plausibile versione dei fatti alternativa rispetto a quella riferita dalle persone offese e idoneo a mettere quanto meno in discussione la genuinità dei video e dei file presenti nei dispositivi rinvenuti nella sua disponibilità.
8.3-Infine, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura anche nella parte relativa alla proporzionalità della sanzione: il Tribunale a tal fine, ha effettuato una argomentata valutazione oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, valorizzando il < forte disvalore morale e sociale> che indubbiamente le accompagna, la intensità del dolo che le sorregge desumibile dalla molteplicità degli episodi>, la loro incompatibilità con il ruolo dirigente medico ricoperto dal all'interno dell'azienda - la cui missione è quella di tutelare la salute dei cittadini utenti>. Pt_1
Per contro, appare tautologica l'affermazione dell'appellante secondo cui le reiterate condotte ascrittegli di violenza sessuale e molestie in danno di pazienti, non potrebbero essere considerate idonee a determinare una drastica frattura del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro del dirigente medico con l'azienda sanitaria, la cui natura di presidio pubblico a tutela del diritto costituzionale alla salute e il cui fine di cura e assistenza medica sono evidentemente e irrimediabilmente incompatibili con i detti comportamenti.
9.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
12 10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le cause di valore indeterminabile
(complessità media fino a euro 26.000) in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
-Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 18/09/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
645/2024 , pubblicata in data 05/07/2024 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.500,00, oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/7/2025
La Presidente est.
AB AL
13
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa AB AL Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 996 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
con l'avv. RAIMONDI NUNZIO Parte_1
appellante
E
, con l'avv. MURACA ANNA Controparte_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 645/2024 , pubblicata in data 05/07/2024; impugnativa licenziamento disciplinare.
FATTO
1.Con ricorso del 20.07.2023 al Giudice del Lavoro di Catanzaro, , Dirigente Parte_1
Medico presso l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Soverato, ha impugnato il licenziamento per giusta causa, intimatogli, con missiva prot. n. 0060939 del 30.05.2023, in ragione di molteplici condotte di violenza e molestie sessuali, truffa aggravata, poste in essere in danno di n. 36 donne spacciandosi per ginecologo, meglio descritte nella nota di contestazione prot. n. 0012624 del 01.02.2023.
In particolare, il ricorrente ha dedotto:
1 a) la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare;
b) la mancata adozione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio nelle more del procedimento penale.
c) che il licenziamento gli è stato irrogato quando il procedimento penale era ancora in fase iniziale e che nessuna rilevanza avrebbe potuto assumere la mera richiesta di rinvio a giudizio, in assenza di una autonoma valutazione da parte dell' CP_1
Ha quindi chiesto di “- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità,
l'illegittimità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare ex art. 72, comma 10, punto 2, lettera b, del CCNL 2016-2018 impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
- Applicare, per l'effetto, previa revoca del licenziamento disciplinare ex art. 72, comma 10, punto 2, lettera b, del
CCNL 2016-2018, la sospensione dal servizio ex art.74 del CCNL 2016-2018”.
2.Nella resistenza dell' datoriale, il Tribunale ha rigettato il ricorso sulla base Controparte_1 delle seguenti considerazioni:
<… l' contestava al ricorrente la commissione delle seguenti condotte illecite, CP_1 analiticamente descritte nella richiesta di rinvio a giudizio del che costituisce parte Pt_1 integrante della contestazione:
a) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis co. 2 n. 2) e 61) n.11) c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, traendo in inganno numerose donne sulla propria qualifica di medico ginecologo – specializzazione mai conseguita – col pretesto di effettuare visite mediche, le induceva a compiere e subire atti sessuali. Con
l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'opera professionale;
b) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis co. 2 n. 2), 609 ter n. 5) e 61 n.11) c.p., perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, traendole in inganno sulla propria qualifica di medico ginecologo – specializzazione mai conseguita – col pretesto di effettuare visite mediche, induceva classe 2003), S.L. (classe 2003), S.S. (classe Pt_2
2005) c C.A. (classe 2002) a compiere e subire atti sessuali. Con l'aggravante di aver commesso il fatto a danni di persona minore degli anni diciotto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni d'opera professionale;
c) reato p. e p. dall'art. 600 ter co. 1 n. 1) c.p., perché utilizzando una persona minore degli anni diciotto, produceva materiale pedopornografico;
in particolare, con una telecamera nascosta
2 installata all'interno del proprio studio medico, realizzava un video avente quale protagonista la minore classe 2003), mentre compiva e subiva atti sessuali;
Pt_2
d) reato p. e p. dall'art. 615 bis c.p., perché attraverso l'utilizzo di mezzi di ripresa visiva e sonora e, precisamente, di una telecamera posizionata all'interno del proprio studio medico e puntata in direzione del lettino su cui effettuava le visite, si procurava indebitamente immagini attinenti alla vita privata di numerose pazienti, che memorizzava e conservava sui propri dispositivi elettronici
(telefoni cellulari, computer, notebook);
e) reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 640 co. 2 n. 2) c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e poste in essere in tempi diversi, con artifici e raggiri consistiti nel dichiarare falsamente di essere un medico con specializzazione in ginecologia, inducendo in errore numerose pazienti in relazione alle proprie competenze professionali, si procurava un ingiusto profitto rappresentato dalle somme di denaro (variabili dai 100 ai 150 euro a visita) corrisposte dalle pazienti quale compenso per la prestazione professionale svolta, con conseguente danno per le persone offese. Con l'aggravante di aver commesso il fatto ingenerando nelle persone offese il timore di un pericolo immaginario e, segnatamente, rappresentando alle pazienti patologie inesistenti per convincerle a sottoporsi a visita specialistica.
Nella richiesta di rinvio a giudizio, venivano individuate n. 36 persone offese.
Terminata la fase istruttoria, l' visto e applicato l'art. 72, comma 10), punto 2), lettera b), CP_2 del CCNL 2016-2018, che commina la sanzione del licenziamento senza preavviso per gravi fatti illeciti di rilevanza penale, irrogava al dirigente il provvedimento espulsivo impugnato.
Ciò posto, parte ricorrente addebita all'amministrazione datrice di lavoro di non aver sospeso dal servizio il ricorrente in attesa della definizione del procedimento penale, che lo vede imputato, benché lo stesso fosse sottoposto a misura restrittiva della libertà personale.
La doglianza non può essere accolta.
L'art. 74, comma 1, CCNL Comparto Sanità 2016-2018, che prevede l'obbligo dell'amministrazione di sospendere il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale, fa salva la possibilità per l' di procedere direttamente “ai sensi dell'art. 72, comma 10, CP_1
(Codice disciplinare), e dell'art. 55 ter del D.lgs.n.165/2001”.
Orbene, nel caso di specie, l'amministrazione, in conformità alla disposizione richiamata, ha instaurato un autonomo procedimento disciplinare e ha irrogato al dipendente la sanzione del
3 licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 72, comma 10) punto 2, lettera b), previa contestazione di “gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 74 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale)..”.
Inoltre, nel sistema prefigurato dall'art. 55-ter, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001, in presenza di accertamenti istruttori complessi, è consentito e non già imposto al datore di lavoro di sospendere il procedimento disciplinare in attesa del giudicato penale.
La norma, in particolare, rimette in tal caso alla facoltà dell'amministrazione l'opzione per l'eccezionale sospensione del procedimento disciplinare e privilegia, al contrario, l'autonoma definizione del procedimento stesso anche in pendenza di quello penale.
Ciò è ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, richiamando un proprio precedente a cui ritiene di dare continuità, sul punto evidenzia quanto segue: “Questa Corte (Cass. civ. sez. lav. 13 maggio 2019 nr. 12662) ha già affermato che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, di cui all'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento, essendo legittimata a riprendere il procedimento disciplinare senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione. In tal senso il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, qui non applicabile ratione temporis, nell'aggiungere un ultimo periodo al suddetto comma uno, nel senso che «...il procedimento disciplinare sospeso può essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo» formalizza una regola già ricavabile dal sistema” (cfr. Cass. n. 7085/2020).
Nel caso di specie, l'Amministrazione ha ritenuto di non sospendere il procedimento disciplinare nè si potrebbe in ogni caso chiedere a questo giudice di sindacare la determinazione dell' CP_1 posto che si tratta di scelta riservata alla discrezionalità della datrice di lavoro.
Non è necessario, quindi, attendere l'esito del processo penale né è impedito al datore di lavoro, prima, ed al giudice, poi, di utilizzare gli atti del processo penale, fermo restando che gli stessi
4 dovranno essere oggetto di un'autonoma valutazione quanto alla rilevanza ed alla concludenza ai fini disciplinari (cfr. Cass. 41892/2021).
Ciò posto, la lettera di contestazione dell'01.02.2023 indica analiticamente le condotte illecite di rilevanza penale addebitate al ricorrente, così come descritte specificamente nella richiesta di rinvio a giudizio che costituisce parte integrante della predetta contestazione.
Tuttavia, a fronte della dettagliata indicazione degli illeciti addebitatigli, con l'elencazione puntuale delle singole condotte che integrano tali illeciti, esso avrebbe dovuto ribattere altrettanto puntualmente, contrapponendo specifici elementi fattuali diversi, tali da escludere l'esistenza di quelli posti a base degli addebiti (cfr. Cass. n. 3604/2010).
Ed invece:
a) in sede disciplinare, nel corso della seduta dell'08.03.2023, si è limitato, per il tramite del suo difensore, a chiedere la sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale;
b) nell'impugnare il licenziamento in sede giudiziale ha genericamente contestato i fatti a lui addebitati, lamentando che l'amministrazione non ha provveduto a verificarli autonomamente. Ma, pur consapevole delle risultanze investigative recepite dall'amministrazione e, dunque, delle fonti da cui esse promanano, non ha replicato in maniera puntuale alle stesse, per confutarle od offrire ad esse una verificabile spiegazione alternativa.
A ciò si aggiunga la considerazione che le infrazioni a lui addebitate, che genericamente il ricorrente contesta, trovano solido riscontro nelle emergenze probatorie valorizzate nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva adottata nei confronti del menzionata Pt_1 nella richiesta di rinvio a giudizio che, come detto, costituisce parte integrante della contestazione.
Nella predetta ordinanza cautelare - acquisita d'ufficio ex art. 421 c.p.c. - sono riportate le dichiarazioni delle persone offese e del personale sanitario.
In particolare, nell'ordinanza cautelare si legge: “come riportato nell'informativa, in data 4 giugno 2021, [ P.J. ] sporgeva denuncia querela nei confronti del medico Nel Parte_1 dettaglio, la denunciante riferiva: “- di aver conosciuto il dott. nel mese di febbraio 2021 Pt_1 presso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Soverato ove si era recata con la madre al fine di ritirare dei referti medici di suo nonno. Nell'occasione il aventando che la malattia da Pt_1 cui era affetto il nonno potesse essere ereditaria, consigliava alla [ P. ] si sottoporsi a visita presso
5 il suo studio medico privato di Soverato in quanto, a suo dire, le visite in Ospedale prevedevano dei tempi di attesa molto lunghi;
- che in data 4.3.2021, come da appuntamento, si recava presso lo studio privato del insieme ai suoi genitori, i quali, durante la visita, si trattenevano Pt_1 all'esterno. Nel corso della visita, il chiedeva alla denunciante di spogliarsi integralmente Pt_1
e dopo aversa fatta distendere sul lettino, effettuava un elettrocardiogramma. La [ P. ] si rendeva immediatamente conto che il dott. utilizzava modalità “particolari” per una visita Pt_1 cardiologia, in quanto, mentre la visitava, le toccava il seno più volte immotivatamente. A visita cardiologica conclusa, il vantando competenze e specializzazioni anche in ambito Pt_1 ginecologico, eseguiva d'iniziativa un'ecografia diagnosticando alla [ P. ] un'infezione alla vagina e prescrivendole una cura consistente in applicazione di ovuli nonché altri farmaci per la coagulazione del sangue;
- che dopo circa un mese dall'inizio della terapia prescritta, a causa dell'insorgenza di una serie di effetti collaterali, decideva autonomamente di interromperla;
comunicata la sua decisione al quest'ultimo la invitava a recarsi presso il suo studio Pt_1 privato per effettuare una visita di controllo. La [ P. ], accompagnata dalla madre, si recava presso lo studio privato del dott. ove quest'ultimo eseguiva una “visita ginecologica nel seguente Pt_1 modo: La faceva spogliare integralmente;
La invitava ad appoggiare un fazzoletto sulla vagina ed esercitate delle pressioni su di essa. Al termine di tale operazione, con il solo sguardo del fazzoletto, il diagnosticava una grave infezione vaginale;
Le chiedeva informazioni in Pt_1 merito alla sua sfera sessuale privata ed in particolare ai metodi di eccitazione utilizzati dal suo fidanzato;
Le afferrava la mano e la portava in direzione dei suoi pantaloni all'altezza del pene.
Nella circostanza, la [ P. ] impaurita, ritraeva la mano;
Le introduceva un ovulo all'interno della vagina adducendo pretestuosi scopi terapeutici;
- che aveva avuto l'impressione che la visita del venisse ripresa a una telecamera nascosta all'interno dello studio del medico;
- che dopo Pt_1 aver eseguito la visita con il dottor al fine di ottenere un ulteriore parere sulle proprie Pt_1 condizioni di salite, si rivolgeva alla ginecologa dott.ssa la quale, oltre a Persona_1 riferire che il non possedeva alcuna specifica competenza in campo ginecologico, Pt_1 sottolineava la “stravagante” tecnica utilizzata dallo stesso per eseguire la visita”
Si legge, inoltre, che veniva “sentita a sommarie informazioni testimoniali, la dott.ssa Per_1 che, intanto, riferiva di aver sottoposto a visita ginecologica la [ P. ] e di aver constatato che la ragazza non era affetta dalla patologia riscontrata dal Aggiungeva, inoltre, “che un paio Pt_1 di mesi fa presso il mio studio si era presentata un'atra giovane ragazza del comprensorio, la quale si era recata presso lo studio privato (del dott. per una visita cardiologica ed anche in Pt_1 quella circostanza a seguito di visita le venne diagnosticata una “insufficienza venosa ovarica” e
6 che per tale motivo avrebbe dovuto procurarsi da sola degli orgasmi….Non ho mai sentito tale malattia (insufficienza venosa ovarica). Esiste una malattia denominata “varicocele pelvico” che comunque non viene curata in tale modo”.
Tra le dichiarazioni delle persone offese, vi è quella di minorenne, che ha rappresentato così Pt_2
i fatti di cui è rimasta vittima: “Quanto avevo sedici anni, nel 2019, ho avuto diversi episodi di svenimento, pertanto, non ricordo chi me lo consigliò, ma mi feci visitare in ospedale dal dott.
Andai da lui in ospedale accompagnato da mia madre, nel mese di marzo del 2019. In Pt_1 quell'occasione, sempre in presenza di mia madre, mi pesò, mi fece un elettrocardiogramma e da quali escluse che i miei problemi non fossero di natura cardiaca ma bensì riconducibile ad una disfunzione ormonale e all'ovaio policistico, pertanto mi consigliò di fare una visita approfondita presso il suo studio privato, poiché lui oltre ad essere cardiologo aveva anche delle conoscenze in campo ginecologico, disse. Sempre in quell'occasione, in un momento in cui rimanemmo da soli mi chiese se ero vergine o meno….Dopo una prima anamnesi si passò alla visita, mia madre rimase dietro il separè ma sempre all'interno della stanza. Mi fece spogliare completamente ma subito dopo avermi chiesto se fossi imbarazzata. Io risposi che se fosse stato necessario visitarmi lo avrei fatto. Inizialmente mi chiese di rimanere in intimo poi successivamente mi fece togliere anche questi. Si concentrò esclusivamente sulla visita ginecologica. Mi disse che doveva effettuare un'ecografia interna, mi fece bere tantissimo ma non riusciva a vedere la situazione interna delle ovaie pertanto mi disse che per vedere meglio era necessario che mi masturbassi ma io ero molto in imbarazzo, ero molto rigida e vedendo questa mia difficoltà iniziò a farlo lui dapprima toccando la vulva, poi introducendo le dita in vagina ma non raggiunse lo scopo da lui voluto, anzi l'effetto contrario, provano solamente dolore poiché io avevo avuto un solo rapporto sessuale pertanto era comprensibile, lui capiva che sentivo dolore ma continuava ugualmente, anzi mi diceva di parlare o di fare “versi” a bassa voce perché mia madre poteva sentire. Non riuscendo con le dita introdusse un oggetto di forma fallica ma ovviamente non riuscivo a raggiungere l'orgasmo, provavo solamente dolore. Nella seconda visita aggiunse anche la visita anale…”.
Il GIP ha proceduto ad una valutazione analitica del contenuto delle dichiarazioni raccolte dalle quali è emersa “una modalità costante di operare, da parte del nei confronti delle sue Pt_1 giovani pazienti (nel caso di [M.M] perfino minorenne) che si concretizzavano in un'inaspettata visita ginecologica – dal momento che a lui si rivolgevano in qualità di cardiologo – con modalità del tutto peculiari.
7 E su questo aspetto occorre indugiare per mettere in evidenza che le ragazze si rivolgevano al medico, accompagnate dai propri familiari, per problemi cardiologici o comunque per una visita cardiologica.
In tale occasione “professionale”, atteso il rapporto almeno astrattamente fiduciario instauratosi tra medico e paziente – evincibile dalla circostanza che lo specialista veniva scelto dalle pazienti – il dott. approfittando del rapporto impari, dal punto di vista delle conoscenze medico- Pt_1 legali, e dell'affidamento in lui riposto dalle pazienti, le ingannava e, subdolamente, le sottoponeva a “violenze sessuali””.
In merito alla gravità indiziaria, l'ordinanza cautelare ha evidenziato che la ricostruzione dei fatti
è emersa “dalle dichiarazioni delle vittime, suffragata dall'analisi dei video e dei file presenti nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato, nonché dalle dichiarazioni rese dalla dott.ssa
. Per_1
Per quanto riguarda le dichiarazioni delle persone offese, è il caso di osservare che esse, già di per sé sono idonee ad integrare il requisito della gravità indiziaria, giacché rappresentano una prova diretta del fatto, in quanto, come nel caso che ci occupa, provenienti da persone credibili, che sono state sentite su fatti specifici e che hanno reso dichiarazioni precise, puntuali, analitiche, senza risparmiare dettagli imbarazzanti se non umilianti..”.
Orbene, le risultanze delle indagini preliminari svolte in sede penale possono, anche da sole, essere sufficienti a fondare il convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 16592/2005), in particolare se, come nel caso di specie, non contrastate altrimenti.
Sicché, entrambe le argomentazioni esposte convergono nel far ritenere provati gli addebiti rivolti al ricorrente e posti a fondamento della reazione espulsiva dell'amministrazione.
Né può rilevare, contrariamente a quanto sostenuto dal che l'istruttoria interna compiuta Pt_1 dalla resistente (con l'acquisizione delle dichiarazioni del dott. e della dott.ssa Per_2 Per_3 abbia escluso la perpetrazione, all'interno della struttura ospedaliera (ASP di Catanzaro), delle condotte contestate, dal momento che anche una condotta illecita commessa al di fuori del contesto lavorativo può assumere rilievo disciplinare;
in particolare, “le condotte extralavorative che possono assumere rilievo ai fini dell'integrazione della giusta causa afferiscono non alla sola vita privata in senso stretto, bensì a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e non devono essere necessariamente successive all'instaurazione del rapporto, sempre che si tratti di comportamenti appresi dal datore dopo la conclusione del contratto e non compatibili con il
8 grado di affidamento richiesto dalle mansioni assegnate al dipendente e dal ruolo da quest'ultimo rivestito nell'organizzazione aziendale. Possono, di conseguenza, rilevare anche le condotte tenute dal lavoratore in occasione di altro rapporto di lavoro, tanto più se omogeneo rispetto a quello in cui il fatto viene in considerazione” (Cass. n. 428/2019 che richiama un principio già affermato da
Cass. n. 15373/2004).
Ciò detto, non vi è dubbio che, nel caso di specie, le condotte illecite di rilevanza penale poste in essere dal ricorrente sono connotate da un forte disvalore morale e sociale, sia per la loro oggettiva gravità che per la intensità del dolo, desumibile dalla molteplicità degli episodi.
Tali condotte, inoltre, non possono certamente ritenersi compatibili con il ruolo dirigente medico ricoperto dal all'interno dell'azienda - la cui missione è quella di tutelare la salute dei Pt_1 cittadini utenti – e sono idonee ad integrare la giusta causa di licenziamento, rientrando tra quei comportamenti costituenti grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario che giustificano la massima sanzione disciplinare. >>.
3. ha appellato la sentenza e ne ha chiesto la riforma, sulla base dell'unico motivo Parte_1 rubricato “violazione di legge e/o falsa applicazione degli artt. 72 C.C.N.L. Dirigenza Medica e
Sanitaria e 55 quater D. Lgs. 165/2001 - Erroneo riconoscimento della sussistenza della giusta causa di recesso: inconfigurabilità della fattispecie disciplinare contestata – insussistenza della gravità delle condotte – violazione del principio di proporzionalità tra fatti contestati e sanzione irrogata”, con cui ha declinato diversi profili di censura che possono così sintetizzarsi:
a) il licenziamento disciplinare è stato irrogato per “gravi fatti illeciti di rilevanza penale” senza considerare che il procedimento penale era ancora in corso e, dunque, alcun elemento di colpevolezza certo e definitivo poteva ritenersi esistente a suo carico. Peraltro, considerato che alcun comportamento censurabile gli è stato addebitato dai Dirigenti medici responsabili della struttura sanitaria né da alcun altro paziente, eccetto una, non si può escludere che < il narrato delle altre 35 pazienti sia stato del tutto scevro da condizionamenti e che le stesse abbiano di poi voluto procedere giudizialmente assumendo le vesti di parti civili, anche al non sospetto fine di allontanare da sé un'onta rispetto le vicende nelle quali, volenti o nolenti, erano rimaste coinvolte.
La reale dinamica dell'accaduto consente, quindi, quantomeno di escludere che i fatti siano stati caratterizzati da quell'evidenza di cui si è avvalsa l' per irrogare al ricorrente la sanzione CP_2 più grave del licenziamento disciplinare senza preavviso>;
9 b) Il primo Giudice ha erroneamente preteso che esso ricorrente < si difendesse in sede disciplinare e, poi, in sede di impugnazione del licenziamento, operando una trasmigrazione in tali sedi delle difese articolate nell'ambito del processo penale;
difese, peraltro, in quel momento, in attesa della celebrazione del dibattimento, neppure completamente dispiegate. Una richiesta davvero incomprensibile, sol che si consideri che il ricorrente potrà espletare a pieno il proprio diritto di difesa soltanto nel contesto di un dibattimento penale che si preannuncia lungo e impegnativo>;
c) dapprima, l'UPD e, di poi, il giudice di prime cure (come meglio si vedrà infra) non soltanto hanno errato nel ritenere adeguatamente provati i fatti penalmente contestati al ma Pt_1 hanno, altresì, illegittimamente ritenuto, limitandosi ad affermazioni meramente tautologiche, che gli stessi fossero gravi e idonei a giustificare il licenziamento. >;
d) sia l'UPD che Primo Giudice hanno omesso qualsiasi motivazione in ordine alla proporzionalità della misura espulsiva, che avrebbe dovuto valutare secondo i criteri di cui agli artt. 1453 e 1455
c.c. nonché secondo i criteri dettati dall'art. 72 CCNL;
d)<… essendo il caso caratterizzato da una particolare complessità imposta dall'accertamento del fatto addebitato e data l'assoluta scarsità degli elementi emersi all'esito dell'istruttoria disciplinare, l' avrebbe dovuto meramente sospendere il dipendente. Tale operazione, CP_2 avrebbe consentito allo stesso modo di salvaguardare due opposte esigenze tuttavia parimenti meritevoli: da un lato l' avrebbe comunque manifestato un segno significativo Parte_3 di Ente virtuoso che si attiva per venire a conoscenza dei fatti riguardanti il proprio personale dipendente e che agisce a presidio della tutela della propria immagine e, dall'altro, in assenza di alcun elemento dirimente avrebbe potuto contemperare l'esigenza di tutela del lavoratore mediante conservazione del posto di impiego>.
4.L'ASP di Catanzaro, ritualmente costituita, ha insistito nel rigetto del gravame assumendone l'integrale infondatezza.
5. La Corte ha disposto la trattazione cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc e all'esito dell'acquisizione delle note depositate da entrambe le parti, ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
6. L'appello va respinto.
10 7.Nel pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell'autonomia del procedimento disciplinare da quello penale e ha disciplinato il possibile conflitto fra gli esiti dei due procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma).
Ne discende, per giurisprudenza consolidata:
a) che la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale, non è obbligatoria ma costituisce una facoltà discrezionale attribuita alla PA, la quale, può esercitarla qualora, per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione del procedimento;
b) in ogni caso, nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.
7.1-E', quindi, priva di pregio la censura afferente la mancata sospensione del procedimento disciplinare, dovendosi ritenere consentito- nell'ottica dei suddetti principi giurisprudenziali- Contr all' di valutare gli atti di indagine dei quali è entrato in possesso, costituiti da dichiarazioni delle vittime, suffragata dall'analisi dei video e dei file presenti nei dispositivi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato> e di trarre da essi, all'esito del contraddittorio ritualmente instaurato con il elementi sufficienti a integrare illeciti disciplinari addebitabili al dipendente senza Pt_1 attendere l'esito del processo penale.
8.Parimenti infondato l'assunto dell'appellante con cui addebita al Tribunale e prima ancora Contr all' di avere affermato la sussistenza dell'illecito disciplinare in assenza di un definitivo accertamento della sua responsabilità in sede penale e di avere motivato in maniera tautologica in ordine alla proporzionalità del licenziamento rispetto alla gravità dei fatti ascritti.
8.1-Quanto alla posizione dell'UDP, è sufficiente ribadire che è pacifico in giurisprudenza che l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione disciplinare, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti (Cass.
n.5284 del 2017, Cass. n.19183 del 2016; Cass.33979/2022).
11 8.2- Quanto all'operato del Tribunale, occorre premettere che il primo giudice ha ritenuto provate le condotte contestate al all'esito dell' esame delle dichiarazioni delle persone offese Pt_1
( riportate testualmente) ed altresì osservando che nell'ordinanza cautelare si dà atto di ulteriori riscontri probatori, oggettivi, costituiti da disponibilità dell'indagato>.
Ciò premesso, reputa la Corte che la pronuncia, nella parte in cui evidenzia la utilizzabilità di detti atti penali ai fini della formazione ex art. 116 c.p.c. del libero convincimento del giudice, è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. 30.1.2013 n.
2168; Cass.
8.1.2008 n. 132; Cass.
2.7.2010 n. 15714; Cass.5317/2017).
E per come rilevato dal Tribunale, il lavoratore ricorrente non ha invece fornito alcun elemento di contraria valutazione alle emergenze istruttorie suddette, non richiedendo alcun mezzo istruttorio idoneo a delineare una plausibile versione dei fatti alternativa rispetto a quella riferita dalle persone offese e idoneo a mettere quanto meno in discussione la genuinità dei video e dei file presenti nei dispositivi rinvenuti nella sua disponibilità.
8.3-Infine, la sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura anche nella parte relativa alla proporzionalità della sanzione: il Tribunale a tal fine, ha effettuato una argomentata valutazione oggettiva e soggettiva delle condotte contestate, valorizzando il < forte disvalore morale e sociale> che indubbiamente le accompagna, la intensità del dolo che le sorregge desumibile dalla molteplicità degli episodi>, la loro incompatibilità con il ruolo dirigente medico ricoperto dal all'interno dell'azienda - la cui missione è quella di tutelare la salute dei cittadini utenti>. Pt_1
Per contro, appare tautologica l'affermazione dell'appellante secondo cui le reiterate condotte ascrittegli di violenza sessuale e molestie in danno di pazienti, non potrebbero essere considerate idonee a determinare una drastica frattura del vincolo fiduciario che connota il rapporto di lavoro del dirigente medico con l'azienda sanitaria, la cui natura di presidio pubblico a tutela del diritto costituzionale alla salute e il cui fine di cura e assistenza medica sono evidentemente e irrimediabilmente incompatibili con i detti comportamenti.
9.Conclusivamente, la sentenza va confermata.
12 10. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per le cause di valore indeterminabile
(complessità media fino a euro 26.000) in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
-Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 18/09/2024 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
645/2024 , pubblicata in data 05/07/2024 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 4.500,00, oltre accessori di legge;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/7/2025
La Presidente est.
AB AL
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