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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8497 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69130/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69130/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Viale G. Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Paola Benzoni, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Santangelo come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
, (C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 P.IVA_2
l' (C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge –
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2022 la Parte_2 ha convenuto in giudizio il e la al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertate le ragioni di credito derivanti dalla narrativa riportata in atti, condannare in solido sia il che la , alla Controparte_3 Controparte_4
Società la somma di € 640.986,92, ovvero quella somma Parte_1
maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre IVA ed interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, da calcolarsi a partire dal 12.01.2009 per il Decreto Prefettizio n. 23/08/ROTT emesso il 13.11.2008 e notificato il 01.12.2008 e dal 15.02.2011 per il Decreto Prefettizio n. 23/Bis/Integrazione emesso il
Pagina 1 17.12.2010 e notificato il 28.12.2010 e sino all'effettivo soddisfo, quale maggiore importo da riconoscersi sul corrispettivo accertato, alla ricorrente medesima, con i predetti Decreti Prefettizi n.
23/08/Rott e n. 23/Bis/Integrazione (cfr. Doc.1), a seguito della alienazione dei veicoli in giacenza presso l'istante; nonché spese e competenze del presente giudizio”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza per il 24.5.2023, si sono costituite in giudizio le amministrazioni convenute in data 7.4.2023 e hanno formulato le seguenti conclusioni: “voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato con vittoria di spese e compensi”. Il giudice ha poi assegnato i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 30.1.2024. Con successivo provvedimento del 26.2.2024 il giudice ha sciolto la riserva rinviando la causa all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata poi in detta ultima udienza trattenuta in decisione concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella causa in decisione occorre verificare la fondatezza o meno della pretesa di parte attrice inerente ai compensi per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro Amministrativo e penale. DA.
quale società autorizzata al recupero, custodia e al deposito Parte_3 dei veicoli sottoposti a sequestro, ha convenuto in giudizio il e la Controparte_1 CP_2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 640.986,92, oltre interessi
[...]
ex d. lgs. n. 231/2002 a titolo di residuo dovuto e non corrisposto per le spese di custodia e trasporto di n. 194 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. In particolare, parte attrice ha esposto quanto segue: con decreto n. 23/08rott. Del 13.11.2008 notificato in data 1.12.2008 e n.
23/bis/integrazione del 17.12.2010 notificato in data 28.12.2008, il Prefetto della Provincia di Roma aveva disposto il sequestro di n. 194 veicoli;
il decreto di liquidazione stabiliva in favore di parte attrice l'importo di € 237.277,16, IVA compresa, per spese di custodia;
il decreto di liquidazione delle spese di custodia era stato adottato ai sensi dell'art. 38, d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 (recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), anziché secondo le tariffe delineate dal D.P.R. n.
571/1982; il criterio utilizzato tuttavia non può considerarsi valido, secondo la difesa attorea, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 del 22.5.2013, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003, “nella parte in cui riconosce al custode, con effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti”; la CTP
(doc. 2) aveva quantificato l'importo spettante in complessivi € 905.354,74 oltre IVA ed interessi;
il residuo dovuto era pari, pertanto, a € 640.986,92, oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n.
Pagina 2 231/2002 sino alla data del 20.9.2022. Dal doc. n. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice (verbali di sequestro e affidamento custodia) emerge che il rapporto di custodia era sorto prima della data di entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2002. Pertanto, come stabilito dalla norma transitoria posta dall'art. 11, non possono essere riconosciuti interessi moratori nella misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002. Le Amministrazioni convenute hanno contestato comunque la fondatezza della domanda avversaria, eccependo in particolare quanto segue: la non estensibilità della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 38, commi 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003 al rapporto dedotto in giudizio in quanto interamente esaurito alla data della sentenza della Corte Costituzionale
n. 92/2013, in ragione dell'emissione dei vari ordinativi di pagamento (cfr. tabella allegata e doc. n.
1) susseguenti ai decreti prefettizi di liquidazione delle spese di custodia;
la mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo di tali decreti;
l'errata quantificazione del credito basata su calcoli errati e la non debenza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002. La difesa erariale in comparsa di costituzione in giudizio ha evidenziato più precisamente quanto segue: “In riferimento al caso di specie, in primo luogo, si sottolinea come la sentenza n. 92 del 2013 nulla dispone in ordine alla retroattività della medesima, che invece è data per scontata dall'odierna Ricorrente. Nello specifico,
i rapporti tra la e le Amministrazioni in epigrafe, Parte_1 regolati in virtù del predetto art. 38, erano già del tutto esauriti al momento dell'emissione della sentenza (20 maggio 2013), stante l'ultimo rateo di pagamento intervenuto il 30 marzo 2012 (come si evince dalla tabella elenco ordinativi di pagamento). Ne deriva che la pretesa avanzata non merita in alcun modo accoglimento. In dettaglio, si rappresenta che la in esecuzione dei CP_2
provvedimenti di liquidazione sopra specificati ha versato alla Parte_4
la somma pari ad euro 157.965,84, come si evince dagli ordinativi di pagamento.
[...]
Pertanto, gli oneri relativi ai 194 veicoli indicati nel ricorso sono stati tutti liquidati”. Inoltre, la difesa erariale ha richiamato “recente giurisprudenza in tal materia del Tribunale Di Roma – R.G. n.
21603/2018”, esponendosi che: “Nell'ordinanza, in primis, viene citato dal Giudice il prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in merito all'efficacia temporale delle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale (Cass. 20.11.2012, nr. 20381; Cass. 7.7.2016, nr. 13884; Cass. 5.4.2001, nr. 5039 “le pronunce di accoglimento del Giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile … fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti oramai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenza e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti
Pagina 3 normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità”) per poi proseguire “l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte considera certamente esauriti i rapporti il cui credito sia estinto, in ragione dell'avvenuto pagamento ovvero mediante una diversa modalità di estinzione delle obbligazioni …
“ad ogni modo il rapporto fra le parti va considerato definitivamente esaurito, posto che relativamente ai compensi liquidati nel decreto prefettizio risultano emessi gli ordinativi di pagamento, con riguardo a tutti i veicoli oggetto di causa, che la ha dichiarato di aver CP_2
onorato. Posto che la ricorrente non ha mai contestato tali pagamenti, ma anzi implicitamente gli ammette con la richiesta di conseguire la differenza fra essi e le maggiori somme cui ritiene di aver diritto, il rapporto obbligatorio deve ritenersi estinto”. Nel caso di specie, come evidenziato ancora dalla difesa erariale, “risultano essere stati emessi due decreti in favore della ditta
[...]
prot. n. 23/08/Rott. del 13 novembre 2008 e prot. n. Parte_1
23/BIS/Integrazione del 17 dicembre 2010, in base alla nuova disciplina prevista dall'art. 38 decreto legge poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 92 del
2013”. Di conseguenza, la difesa erariale ha evidenziato che “i decreti inerenti i veicoli del deposito presso la con i quali è stata disposta l'alienazione degli Parte_1 stessi ai fini della rottamazione, non sono mai stati impugnati”. Considerati, pertanto, i pagamenti avvenuti secondo il regime previgente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013, stante altresì la mancata impugnazione dei suddetti decreti per i veicoli con i quali è stata disposta l'alienazione degli stessi ai fini della rottamazione, il rapporto in riferimento al pagamento eseguito appare esaurito. Occorre altresì rilevare che manca un accertamento tecnico preventivo antecedente alla rottamazione che possa consentire la verifica in concreto delle condizioni e dello stato di conservazione dei singoli veicoli con conseguente limite dell'impianto probatorio che non consentirebbe di rivedere i calcoli secondo la normativa di settore e le tariffe di custodia in aderenza alla prospettazione di parte attrice, con conseguente incertezza sulla determinabilità del “quantum debeatur”. Per altro verso parte attrice, rispetto agli ordinativi di pagamento elencati dalla difesa erariale, non risulta aver accettato i pagamenti (di cui agli ordinativi allegati dalla difesa erariale) solo a titolo di acconto sul maggior preteso avere in relazione a causale specifica di debito. Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere in ordine ai rapporti esauriti infondata la domanda di parte attrice non risultando la stessa, comunque, adeguatamente provata, non potendo la
CTU sopperire alla regola dell'onere probatorio generale che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Consegue rigetto della domanda attorea. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata dalla difesa erariale.
Pagina 4
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da NA Parte_1
DA.CA. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni convenute
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, quale unica parte processuale plurisoggettiva,
[...] liquidate in € 7800,00 per compensi di avvocato oltre accessori (IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge.
Roma, 9-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69130/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Roma, alla via Viale G. Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Paola Benzoni, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Santangelo come per mandato in atti –
ATTRICE
Contro
, (C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore e Controparte_1 P.IVA_2
l' (C.F.: , in persona del Prefetto pro tempore, Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge –
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2022 la Parte_2 ha convenuto in giudizio il e la al fine di
[...] Controparte_1 Controparte_2 sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertate le ragioni di credito derivanti dalla narrativa riportata in atti, condannare in solido sia il che la , alla Controparte_3 Controparte_4
Società la somma di € 640.986,92, ovvero quella somma Parte_1
maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre IVA ed interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, da calcolarsi a partire dal 12.01.2009 per il Decreto Prefettizio n. 23/08/ROTT emesso il 13.11.2008 e notificato il 01.12.2008 e dal 15.02.2011 per il Decreto Prefettizio n. 23/Bis/Integrazione emesso il
Pagina 1 17.12.2010 e notificato il 28.12.2010 e sino all'effettivo soddisfo, quale maggiore importo da riconoscersi sul corrispettivo accertato, alla ricorrente medesima, con i predetti Decreti Prefettizi n.
23/08/Rott e n. 23/Bis/Integrazione (cfr. Doc.1), a seguito della alienazione dei veicoli in giacenza presso l'istante; nonché spese e competenze del presente giudizio”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza per il 24.5.2023, si sono costituite in giudizio le amministrazioni convenute in data 7.4.2023 e hanno formulato le seguenti conclusioni: “voglia
Codesto Ecc.mo Tribunale rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o infondato con vittoria di spese e compensi”. Il giudice ha poi assegnato i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato la causa all'udienza del 30.1.2024. Con successivo provvedimento del 26.2.2024 il giudice ha sciolto la riserva rinviando la causa all'udienza del 19.11.2024 per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata poi in detta ultima udienza trattenuta in decisione concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nella causa in decisione occorre verificare la fondatezza o meno della pretesa di parte attrice inerente ai compensi per la custodia di veicoli sottoposti a sequestro Amministrativo e penale. DA.
quale società autorizzata al recupero, custodia e al deposito Parte_3 dei veicoli sottoposti a sequestro, ha convenuto in giudizio il e la Controparte_1 CP_2
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 640.986,92, oltre interessi
[...]
ex d. lgs. n. 231/2002 a titolo di residuo dovuto e non corrisposto per le spese di custodia e trasporto di n. 194 veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. In particolare, parte attrice ha esposto quanto segue: con decreto n. 23/08rott. Del 13.11.2008 notificato in data 1.12.2008 e n.
23/bis/integrazione del 17.12.2010 notificato in data 28.12.2008, il Prefetto della Provincia di Roma aveva disposto il sequestro di n. 194 veicoli;
il decreto di liquidazione stabiliva in favore di parte attrice l'importo di € 237.277,16, IVA compresa, per spese di custodia;
il decreto di liquidazione delle spese di custodia era stato adottato ai sensi dell'art. 38, d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 (recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), anziché secondo le tariffe delineate dal D.P.R. n.
571/1982; il criterio utilizzato tuttavia non può considerarsi valido, secondo la difesa attorea, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013 del 22.5.2013, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003, “nella parte in cui riconosce al custode, con effetto retroattivo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti”; la CTP
(doc. 2) aveva quantificato l'importo spettante in complessivi € 905.354,74 oltre IVA ed interessi;
il residuo dovuto era pari, pertanto, a € 640.986,92, oltre IVA ed interessi moratori ex d. lgs. n.
Pagina 2 231/2002 sino alla data del 20.9.2022. Dal doc. n. 5 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice (verbali di sequestro e affidamento custodia) emerge che il rapporto di custodia era sorto prima della data di entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2002. Pertanto, come stabilito dalla norma transitoria posta dall'art. 11, non possono essere riconosciuti interessi moratori nella misura prevista dal d. lgs. n. 231/2002. Le Amministrazioni convenute hanno contestato comunque la fondatezza della domanda avversaria, eccependo in particolare quanto segue: la non estensibilità della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 38, commi 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003 al rapporto dedotto in giudizio in quanto interamente esaurito alla data della sentenza della Corte Costituzionale
n. 92/2013, in ragione dell'emissione dei vari ordinativi di pagamento (cfr. tabella allegata e doc. n.
1) susseguenti ai decreti prefettizi di liquidazione delle spese di custodia;
la mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo di tali decreti;
l'errata quantificazione del credito basata su calcoli errati e la non debenza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002. La difesa erariale in comparsa di costituzione in giudizio ha evidenziato più precisamente quanto segue: “In riferimento al caso di specie, in primo luogo, si sottolinea come la sentenza n. 92 del 2013 nulla dispone in ordine alla retroattività della medesima, che invece è data per scontata dall'odierna Ricorrente. Nello specifico,
i rapporti tra la e le Amministrazioni in epigrafe, Parte_1 regolati in virtù del predetto art. 38, erano già del tutto esauriti al momento dell'emissione della sentenza (20 maggio 2013), stante l'ultimo rateo di pagamento intervenuto il 30 marzo 2012 (come si evince dalla tabella elenco ordinativi di pagamento). Ne deriva che la pretesa avanzata non merita in alcun modo accoglimento. In dettaglio, si rappresenta che la in esecuzione dei CP_2
provvedimenti di liquidazione sopra specificati ha versato alla Parte_4
la somma pari ad euro 157.965,84, come si evince dagli ordinativi di pagamento.
[...]
Pertanto, gli oneri relativi ai 194 veicoli indicati nel ricorso sono stati tutti liquidati”. Inoltre, la difesa erariale ha richiamato “recente giurisprudenza in tal materia del Tribunale Di Roma – R.G. n.
21603/2018”, esponendosi che: “Nell'ordinanza, in primis, viene citato dal Giudice il prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in merito all'efficacia temporale delle pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale (Cass. 20.11.2012, nr. 20381; Cass. 7.7.2016, nr. 13884; Cass. 5.4.2001, nr. 5039 “le pronunce di accoglimento del Giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile … fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti oramai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenza e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti
Pagina 3 normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità”) per poi proseguire “l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte considera certamente esauriti i rapporti il cui credito sia estinto, in ragione dell'avvenuto pagamento ovvero mediante una diversa modalità di estinzione delle obbligazioni …
“ad ogni modo il rapporto fra le parti va considerato definitivamente esaurito, posto che relativamente ai compensi liquidati nel decreto prefettizio risultano emessi gli ordinativi di pagamento, con riguardo a tutti i veicoli oggetto di causa, che la ha dichiarato di aver CP_2
onorato. Posto che la ricorrente non ha mai contestato tali pagamenti, ma anzi implicitamente gli ammette con la richiesta di conseguire la differenza fra essi e le maggiori somme cui ritiene di aver diritto, il rapporto obbligatorio deve ritenersi estinto”. Nel caso di specie, come evidenziato ancora dalla difesa erariale, “risultano essere stati emessi due decreti in favore della ditta
[...]
prot. n. 23/08/Rott. del 13 novembre 2008 e prot. n. Parte_1
23/BIS/Integrazione del 17 dicembre 2010, in base alla nuova disciplina prevista dall'art. 38 decreto legge poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle Leggi con sentenza n. 92 del
2013”. Di conseguenza, la difesa erariale ha evidenziato che “i decreti inerenti i veicoli del deposito presso la con i quali è stata disposta l'alienazione degli Parte_1 stessi ai fini della rottamazione, non sono mai stati impugnati”. Considerati, pertanto, i pagamenti avvenuti secondo il regime previgente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 92/2013, stante altresì la mancata impugnazione dei suddetti decreti per i veicoli con i quali è stata disposta l'alienazione degli stessi ai fini della rottamazione, il rapporto in riferimento al pagamento eseguito appare esaurito. Occorre altresì rilevare che manca un accertamento tecnico preventivo antecedente alla rottamazione che possa consentire la verifica in concreto delle condizioni e dello stato di conservazione dei singoli veicoli con conseguente limite dell'impianto probatorio che non consentirebbe di rivedere i calcoli secondo la normativa di settore e le tariffe di custodia in aderenza alla prospettazione di parte attrice, con conseguente incertezza sulla determinabilità del “quantum debeatur”. Per altro verso parte attrice, rispetto agli ordinativi di pagamento elencati dalla difesa erariale, non risulta aver accettato i pagamenti (di cui agli ordinativi allegati dalla difesa erariale) solo a titolo di acconto sul maggior preteso avere in relazione a causale specifica di debito. Le argomentazioni che precedono inducono a ritenere in ordine ai rapporti esauriti infondata la domanda di parte attrice non risultando la stessa, comunque, adeguatamente provata, non potendo la
CTU sopperire alla regola dell'onere probatorio generale che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Consegue rigetto della domanda attorea. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014 e dell'attività difensiva in concreto espletata dalla difesa erariale.
Pagina 4
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da NA Parte_1
DA.CA. in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni convenute
, in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Prefetto pro tempore, quale unica parte processuale plurisoggettiva,
[...] liquidate in € 7800,00 per compensi di avvocato oltre accessori (IVA, CPA, rimborso spese generali ex D.M. 55/2014) se dovuti come per legge.
Roma, 9-6-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
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