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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'esito della scadenza del termine ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1443 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: parte ricorrente
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2 parte resistente
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e note ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
quale mandataria di ha convenuto in Parte_2 Parte_1 giudizio e rispettivamente moglie e figlia del Controparte_1 CP_2 de cuius , chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione Persona_1 dell'eredità di quest'ultimo, deceduto in data 12 aprile 2019. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito delineati. Quanto alla posizione della moglie del de cuius , va osservato: Controparte_1
che la stessa in data in data 28.12.2022, in occasione del sopralluogo eseguito dalla Curatrice dell'eredità giacente presso l'immobile sito in Gallipoli alla via Gian Battista Vico snc, ultima residenza del de cuius, ebbe a dichiarare di “abitare l'immobile insieme alla figlia ” CP_2
(cfr. Verbale di sopralluogo);
che ebbe inoltre a riferire che l'autovettura Tg. CJ098DT di proprietà del de cuius si trovava presso un meccanico di cui non ricordava il
Tribunale di Lecce
nome in attesa di riparazione, non avendo allo stato la disponibilità economica per provvedervi;
che in data 10.02.2021 ha presentato la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali all'Agenzia delle Entrate, qualificandosi erede legittima del marito unitamente alla figlia
CP_2
che, con autocertificazione del 05.02.2021, ha, infine, dichiarato, sotto la propria responsabilità, la sua qualità di erede del marito, specificando di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali “prima casa” per l'immobile sopraindicato. Tali circostanze inducono a ritenere che abbia posto in Controparte_1 essere atti che presuppongono la sua volontà di accettare l'eredità, essendosi esplicitamente qualificata come erede del marito (vedi autodichiarazione in atti) ed avendo presentato domanda di voltura catastale (in suo favore e in favore della figlia) dell'immobile ereditato. L'accettazione tacita dell'eredità postula, come noto, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cassazione civile, sez. VI , 01/03/2021 , n. 5569). La presentazione della domanda di voltura catastale implica l'accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un atto che, spiegando effetti di natura civile, non può che venire dall'erede e presupporre la volontà di accettare l'eredità1. A nulla rileva, poi, il fatto che, dopo l'udienza del 22.07.2021, relativa al giudizio promosso ex art. 481 c.c. dall'odierna ricorrente, Controparte_1 non abbia dichiarato se intendesse o meno accettare l'eredità entro il termine assegnato dal giudice, in quanto l'esito di tale giudizio non è suscettibile di assumere l'autorità di cosa giudicata, con la conseguenza che la perdita del diritti di accettazione dell'eredità che normalmente ne discende può essere superata da una eventuale pronuncia che accerti la previa accettazione
Tribunale di Lecce
dell'eredità per fatti concludenti2. Nel caso di specie di specie, il ricorso ex art. 481 c.c. è stata depositato nel mese di aprile del 2021, mentre la dichiarazione di successione e voltura catastale è stata presentata telematicamente il 10.02.2021. Per quel che concerne la posizione della figlia si può invece CP_2 ritenere che l'accettazione dell'eredità si intervenuta per effetto del meccanismo di cui agli artt. 485 e 489 c.c. Secondo quanto prescritto dall'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, altrimenti si considera erede puro e semplice e quindi non più legittimato ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Il successivo art. 489 c.c., precisa che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della Sezione del codice che disciplina l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Nel caso di specie, al momento del decesso del padre, avvenuto il 12 aprile 2019, la figlia aveva 16 anni e ne avrebbe compiuti 18 il 24 CP_2 agosto del 2020. Ad avviso di questo giudice, si può presumere che questa fosse nel possesso dei beni ereditari, in quanto la madre ebbe a dichiarare alla curatrice dell'eredità giacente di abitare l'immobile unitamente alla figlia, che fino al 24 agosto 2020 era peraltro minorenne e quindi sotto la responsabilità genitoriale di . Depone poi in tal senso anche il certificato di Controparte_1 residenza di che la quale risulta risiedere presso l'immobile CP_2 caduto in successione. Essendo divenuta maggiorenne il 24 agosto del 2020, in forza CP_2 del disposto di cui all'art. 489 c.c., avrebbe dovuto redigere l'inventario entro il 24 agosto del 2021. 2 Cassazione civile , sez. II , 07/11/2024 , n. 28666“L'actio interrogatoria, di cui agli artt.
481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.”
Tribunale di Lecce
Tale circostanza però non risulta, sicché si deve ritenere che anche CP_2 sia divenuta erede per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
[...]
485 e 489 c.c., atteso che la scadenza del termine previsto all'art. 489 c.c. (nel caso di specie 24 agosto 2021) è intervenuta prima della scadenza del termine di sei mesi assegnato dal giudice tutelare all'udienza 22.07.2021 per l'eventuale accettazione o rinuncia all'eredità ex art. 481 c.c. In ragione della peculiarità della vicenda, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
(CF ), nato a [...] in data [...], ed C.F._3 ivi deceduto in data 12.04.2019, da parte di (CF Controparte_1
nata il [...] a [...] e C.F._1 CP_2
(CF ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._2
compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 27/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Lecce
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. II , 09/01/2025 , n. 522 “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.”.
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BERNINI ASTI CINZIA MARIA e , con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: parte ricorrente
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) CP_2 C.F._2 parte resistente
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo e note ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
quale mandataria di ha convenuto in Parte_2 Parte_1 giudizio e rispettivamente moglie e figlia del Controparte_1 CP_2 de cuius , chiedendo di accertare l'intervenuta accettazione Persona_1 dell'eredità di quest'ultimo, deceduto in data 12 aprile 2019. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito delineati. Quanto alla posizione della moglie del de cuius , va osservato: Controparte_1
che la stessa in data in data 28.12.2022, in occasione del sopralluogo eseguito dalla Curatrice dell'eredità giacente presso l'immobile sito in Gallipoli alla via Gian Battista Vico snc, ultima residenza del de cuius, ebbe a dichiarare di “abitare l'immobile insieme alla figlia ” CP_2
(cfr. Verbale di sopralluogo);
che ebbe inoltre a riferire che l'autovettura Tg. CJ098DT di proprietà del de cuius si trovava presso un meccanico di cui non ricordava il
Tribunale di Lecce
nome in attesa di riparazione, non avendo allo stato la disponibilità economica per provvedervi;
che in data 10.02.2021 ha presentato la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali all'Agenzia delle Entrate, qualificandosi erede legittima del marito unitamente alla figlia
CP_2
che, con autocertificazione del 05.02.2021, ha, infine, dichiarato, sotto la propria responsabilità, la sua qualità di erede del marito, specificando di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali “prima casa” per l'immobile sopraindicato. Tali circostanze inducono a ritenere che abbia posto in Controparte_1 essere atti che presuppongono la sua volontà di accettare l'eredità, essendosi esplicitamente qualificata come erede del marito (vedi autodichiarazione in atti) ed avendo presentato domanda di voltura catastale (in suo favore e in favore della figlia) dell'immobile ereditato. L'accettazione tacita dell'eredità postula, come noto, la ricorrenza di due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di tale atto, nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede (Cassazione civile, sez. VI , 01/03/2021 , n. 5569). La presentazione della domanda di voltura catastale implica l'accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di un atto che, spiegando effetti di natura civile, non può che venire dall'erede e presupporre la volontà di accettare l'eredità1. A nulla rileva, poi, il fatto che, dopo l'udienza del 22.07.2021, relativa al giudizio promosso ex art. 481 c.c. dall'odierna ricorrente, Controparte_1 non abbia dichiarato se intendesse o meno accettare l'eredità entro il termine assegnato dal giudice, in quanto l'esito di tale giudizio non è suscettibile di assumere l'autorità di cosa giudicata, con la conseguenza che la perdita del diritti di accettazione dell'eredità che normalmente ne discende può essere superata da una eventuale pronuncia che accerti la previa accettazione
Tribunale di Lecce
dell'eredità per fatti concludenti2. Nel caso di specie di specie, il ricorso ex art. 481 c.c. è stata depositato nel mese di aprile del 2021, mentre la dichiarazione di successione e voltura catastale è stata presentata telematicamente il 10.02.2021. Per quel che concerne la posizione della figlia si può invece CP_2 ritenere che l'accettazione dell'eredità si intervenuta per effetto del meccanismo di cui agli artt. 485 e 489 c.c. Secondo quanto prescritto dall'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, altrimenti si considera erede puro e semplice e quindi non più legittimato ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario. Il successivo art. 489 c.c., precisa che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d'inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della Sezione del codice che disciplina l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. Nel caso di specie, al momento del decesso del padre, avvenuto il 12 aprile 2019, la figlia aveva 16 anni e ne avrebbe compiuti 18 il 24 CP_2 agosto del 2020. Ad avviso di questo giudice, si può presumere che questa fosse nel possesso dei beni ereditari, in quanto la madre ebbe a dichiarare alla curatrice dell'eredità giacente di abitare l'immobile unitamente alla figlia, che fino al 24 agosto 2020 era peraltro minorenne e quindi sotto la responsabilità genitoriale di . Depone poi in tal senso anche il certificato di Controparte_1 residenza di che la quale risulta risiedere presso l'immobile CP_2 caduto in successione. Essendo divenuta maggiorenne il 24 agosto del 2020, in forza CP_2 del disposto di cui all'art. 489 c.c., avrebbe dovuto redigere l'inventario entro il 24 agosto del 2021. 2 Cassazione civile , sez. II , 07/11/2024 , n. 28666“L'actio interrogatoria, di cui agli artt.
481 c.c. e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento.”
Tribunale di Lecce
Tale circostanza però non risulta, sicché si deve ritenere che anche CP_2 sia divenuta erede per effetto del combinato disposto di cui agli artt.
[...]
485 e 489 c.c., atteso che la scadenza del termine previsto all'art. 489 c.c. (nel caso di specie 24 agosto 2021) è intervenuta prima della scadenza del termine di sei mesi assegnato dal giudice tutelare all'udienza 22.07.2021 per l'eventuale accettazione o rinuncia all'eredità ex art. 481 c.c. In ragione della peculiarità della vicenda, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accerta l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di Persona_1
(CF ), nato a [...] in data [...], ed C.F._3 ivi deceduto in data 12.04.2019, da parte di (CF Controparte_1
nata il [...] a [...] e C.F._1 CP_2
(CF ), nata a [...] il [...];
[...] C.F._2
compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Lecce, in data 27/11/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Tribunale di Lecce
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile , sez. II , 09/01/2025 , n. 522 “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non soltanto dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.”.