Articolo 15 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 settembre 1995
Art. 15. (Interpretazione e applicazione
della legge straniera) 1. La legge straniera e' applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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