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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/10/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, a seguito della sostituzione dell'udienza del 16 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3089/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in qualità di titolare Parte_1 C.F._1 della ditta individuale “ (P.I. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Posterino come da P.IVA_1
procura in atti;
opponente
e
Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. ssa Maria Luana Cambareri, dott. ssa Donatella Calabrò, dott. ssa dott. ssa Controparte_3 [...]
dott. dott. e dott. CP_4 Controparte_5 Controparte_6
; Controparte_7
opposto in Controparte_8
persona del Ministro pro tempore, (c.f: ; P.IVA_3
opposto contumace
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 ottobre 2023 , in qualità Parte_1
di titolare della ditta individuale , ha adito Controparte_1 Parte_1
questo giudice del lavoro per l'accertamento della illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 448 del 8/09/2023 emessa dall' Controparte_2
di con la quale è stata comminata la sanzione pecuniaria
[...] Controparte_2
di 4.050,00 euro per la violazione dell'art. 3 del D.L. n. 12/2002 per aver impiegato irregolarmente il lavoratore subordinato ), deducendo Persona_1
la violazione dei principi di chiarezza, trasparenza e determinatezza in relazione al calcolo della sanzione amministrativa inflitta e l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Costituitosi in giudizio l , ha Controparte_2
resistito alla pretesa chiedendone il rigetto, mentre il Controparte_8
è rimasto contumace.
[...]
Quindi, istruita per documenti, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Va premesso che è ormai consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale il principio della c.d. “ragione più liquida” in forza del quale
è possibile invertire l'ordine logico-giuridico dei motivi dedotti in giudizio qualora vi sia un profilo di chiara ed immediata evidenza decisoria che possa assorbire l'interesse dell'intero giudizio.
È sufficiente, al riguardo, il richiamo alle motivazioni espresse dalla
Suprema Corte: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002 del
28/05/2014; conformi più di recente Cass. n. 23531 del 18/11/2016 e Cass. n.
15350 del 21/06/2017).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, peraltro, chiarito che proprio l'esigenza di economia processuale e di celerità della decisione consentono di attribuire prevalenza alla ragione più liquida anche rispetto a questioni processuali e di rito preliminari (“In applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” -
Cass. SU n. 9936 dell'8/05/2014).
In applicazione di tale principio, il Tribunale ritiene che nella specie la causa possa essere decisa immediatamente, senza approfondimenti istruttori, sulla base dei dati oggettivi già emersi dalla documentazione in atti.
3.- La domanda è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
L'opponente non ha contestato che al momento dell'accesso ispettivo presso l'azienda fosse presente intento a “sistemare un Persona_1 computer”, ma ha dedotto che lo stesso abbia reso soltanto una prestazione occasionale, come emerge dal contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale in atti. Occorre pertanto verificare la correttezza delle conclusioni cui sono giunti i funzionari che hanno condotto le operazioni ispettive, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto subordinato tra l'opponete e il presunto lavoratore.
Va precisato che in tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che costituiscono il fondamento della sanzione amministrativa (v., tra le tante, Cass.
n. 17615/2007) e che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o dagli ispettori del lavoro possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite dai lavoratori al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v. Cass. n. 22743/2010).
Inoltre, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (v. Cass. n. 14863/2017).
Nella fattispecie, risulta pacifico che, in occasione dell'accesso ispettivo del 31/10/2019 presso gli uffici della ditta, “era intento a Persona_1 sistemare un computer, nello specifico, lavorava sul software dello stesso”.
Occorre quindi indagare la natura della prestazione, dal momento che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione” (v. Cass. n. 2728/2010).
In particolare, è stato affermato che, ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro. Gli altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante (v. Cass. nn. 20669/2004
e 21028/2006).
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
Nella fattispecie, non vengono in rilievo elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente e il
, atteso che nulla è emerso in ordine alla sottoposizione di quest'ultimo al Per_1
potere direttivo e disciplinare da parte della società, con conseguente impossibilità di ravvisare alcun indice rilevatore della natura del rapporto e, in particolare, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, di seguire le direttive del datore di lavoro, di giustificare a quest'ultimo eventuali assenze o ritardi.
Dall'istruttoria compiuta emerge esclusivamente che il abbia reso Pt_2
una prestazione d'opera di supporto alla risoluzione di problematiche softwafe e che sia stato concordato un compenso forfettario di 350,00 euro (v. contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale in atti).
Tali circostanze, tuttavia, non possono ritenersi di per sé sufficienti per individuare la sussistenza di un rapporto in regime di subordinazione. La sussistenza di indici sussidiari, quali l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro e la retribuzione predeterminata, non può ritenersi determinante al fine di provare il vincolo della subordinazione, trattandosi di elementi che svolgono una funzione di natura complementare e secondaria, soltanto indiziaria rispetto all'unico indice probante della subordinazione, rappresentato dalla dimostrazione della permanente disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento gerarchico al potere di direzione e controllo di quest'ultimo.
Pertanto, alla luce delle complessive risultanze istruttorie, deve pervenirsi alla conclusione che l' non abbia fornito prova - come CP_2
sarebbe stato suo onere - della fondatezza dell'illecito contestato e a tale rilievo consegue l'accoglimento del ricorso, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza impugnata.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 1.030,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia del Controparte_8
[...]
2) dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 448 del
8/09/2023;
3) condanna l resistente a corrispondere all'opponente le CP_2
spese di giudizio, liquidate in 1.030,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa.
Palmi, 17/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS