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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/07/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 545/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore, avv. Bruno Parte_1
Coluccio, il quale la rappresenta e difende e con lui è elettIVmente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), alla Via E.A. Mario n. 15, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(già in Controparte_1 Controparte_2 persona del procuratore speciale pro tempore, elettIVmente domiciliata Salerno (SA), alla
Via SS. Martiri Salernitani n. 66, presso e nello studio dall'avv. Ciro Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello ex art. 702 quarter c.p.c. avverso l'ordinanza rep. n. 249/2024, del
Tribunale di Lanciano, comunicata in data 06.05.2024 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: Per la Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di l'Aquila adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
Nel merito:
1) ordinare alla , P.IV , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società, a surrogare ai sensi dell'art. 1203 c.c. la nei diritti Parte_1 di credito derIVnti dai seguenti contratti di finanziamento: ctr. – P.IVA_2 Per_1
; ctr – ; ctr – ; ctr.
[...] P.IVA_3 Persona_2 P.IVA_4 Persona_3 P.IVA_5
– ; ctr. – Persona_4 P.IVA_6 Controparte_3
2) ordinare alla , P.IV , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società, la consegna alla appellante dei fascicoli in originale dei seguenti contratti di finanziamento: ctr. – ; ctr – P.IVA_2 Persona_1 P.IVA_3 [...]
; ctr – ; ctr. – ; ctr. 30420916 Per_2 P.IVA_4 Persona_3 P.IVA_5 Persona_4
– ; Controparte_3
3) condannare la appellata, a titolo di astreinte, a pagare una somma di denaro, determinata in € 100,00/die od in subordine equitatIVmente a far data dal 30° giorno dall'inoltro dell'istanza di richiesta della documentazione, e per il caso di perdurante inosservanza dell'ordine di consegna eventualmente emesso;
4) condannare la appellata al pagamento del doppio grado di Giudizio delle spese della presente lite, con attribuzione diretta al procuratore antistatario.”.
Per la CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condannare l'appellante alle spese e competenze, con le maggiorazioni di legge
e secondo le Tariffe Professionali vigenti, di entrambi i gradi di giudizio per tutti i motivi dedotti nelle difese dalla e pertanto voglia accertare e dichiarare: CP_1 in via preliminare e pregiudiziale
1) la improcedibilità della domanda in I grado, per mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito
2) il corretto e legittimo comportamento della convenuta e quindi l'assenza di CP_2 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché non obbligata alla conservazione dei documenti;
3) la cessazione della materia del contendere, stante il deposito, con la costituzione innanzi al Tribunale, della documentazione richiesta, con diniego della infondata richiesta di pagamento di penale ex art 614 bis cpc;
4) Comunque la prescrizione, ex art 2946 c.c., del preteso diritto alla conservazione dei documenti per il decorso del termine decennale per i finanziamenti di , Persona_3
, e nonché del preteso diritto alla surroga, Controparte_3 Persona_4 Persona_2 per decorso del decennio dalla naturale scadenza del prestito, con conseguente rigetto della richiesta di surroga per la mancata prova dei pagamenti eseguiti in virtù della clausola “non riscosso per riscosso” e degli eventuali diretti incassi ricevuti dalla resistente;
5) la mancata prova da parte della ricorrente in I grado dei pagamenti eseguiti in virtù della clausola “non riscosso per riscosso” e la mancata prova degli eventuali diretti incassi ricevuti dalla in relazione alla richiesta di surroga per la posizione . CP_2 Persona_1
Con condanna della alle spese e competenze del doppio grado.”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento n. 312/2022 – promosso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dalla odierna appellante principale contro l'allora
[...]
(oggi , onde ottenere la Controparte_4 Controparte_1 condanna, intesa come ordine, di quest'ultima a surrogarla, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nei diritti di credito derIVnti dai contratti di finanziamento meglio specificati in atti, e, di conseguenza, a consegnarle i fascicoli in originale degli indicati contratti di finanziamento, oltre che la condanna dell'istituto di credito a corrisponderle la somma di Euro 100,00 giornalieri, a far data dal trentesimo giorno dall'inoltro della richiesta della documentazione, fino alla consegna della stessa– il Tribunale di Lanciano così statuIV: “a) rigetta le domande; b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che la ricorrente, a sostegno della propria azione, aveva dedotto: - che, con convenzione del luglio 1995, l'allora Controparte_5
(dante causa della ), con riferimento ai
[...] Controparte_4 contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio di cui è causa, le aveva affidato l'incarico di concludere tali operazioni di finanziamento e di procedere ai relativi incassi per suo conto;
- che tale operazione era caratterizzata dal c.d. patto del “non riscosso per riscosso”, in dipendenza del quale la doveva far pervenire alla banca, entro la fine Pt_1 di ciascun mese, l'importo delle quote scadute il mese antecedente;
- che, tuttavia, nel 2010 la banca le aveva revocato il mandato generale conferitole. 1.2. Dava, inoltre, atto che si era costituito in giudizio l'istituto di credito resistente, producendo i contratti e la relatIV documentazione con riferimento ai finanziamenti dei sigg.ri , e;
chiedendo, comunque, il rigetto delle domande, tra le Per_3 CP_3 Per_1 altre cose, per prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto alla conservazione dei documenti, oltre che del diritto alla surroga.
1.3. Ciò premesso il Tribunale, dopo aver riportato il contenuto della scrittura prIVta intercorsa tra le parti nel luglio del 1995, in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
12, specificava che la surrogazione per pagamento rappresenta una vicenda traslatIV del credito e degli accessori che ha come presupposto, non un negozio di cessione, ma l'estinzione relatIV del credito stesso, attraverso un fatto di adempimento.
Spiegava, inoltre, che la surrogazione legale di chi ha pagato, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, comprende in primis il pagamento del debitore solidale oltre che, come espressamente previsto dall'art. 1949 c.c., del fideiussore, anch'egli debitore solidale;
comprende poi il pagamento fatto dal terzo espromittente, cioè da parte di colui che senza delegazione del debitore ne abbia assunto l'obbligazione verso il creditore;
mentre non è prevista la surrogazione nel caso di pagamento del debitore principale, quale l'assuntore-accollante.
1.4. Osserva quindi: - che, nella specie, la non era obbligata, con altri o per Parte_1 altri, al pagamento alla dante causa di delle quote scadute;
- che, infatti, quello della CP_1 era un proprio distinto debito, il cui adempimento, in puntuale contrapposizione a Pt_1 quanto avviene in caso di surrogazione per pagamento, non comportava alcuna estinzione del debito dei finanziati cedenti o delle amministrazioni cedute, i quali non erano debitori nei confronti della dante causa di , ma nei confronti della stessa - che, solo qualora CP_1 Pt_1 la revoca del mandato si fosse estesa fino ad escludere la facoltà per la di esigere le Pt_1 quote delle operazioni già eseguite all'incasso, vi avrebbe provveduto direttamente la CP_2
e la sarebbe esonerata dal versare all'inizio di ogni mese le quote medesime;
- che, Pt_1 di pagamento “per altri”, propriamente per garanzia, poteva parlarsi solo in relazione alla previsione dell'art. 12, secondo cui restava ferma la garanzia, assunta da di Pt_1 provvedere direttamente al rimborso delle quote scadute che, per qualsiasi motivo, fossero o rimanessero insolute, ove riferita alle quote per cui, successIVmente alla revoca del mandato, venIV esclusa la facoltà per la di esigere le quote delle operazioni già Pt_1 eseguite e si sarebbe provveduto all'incasso direttamente dalla banca;
- che la Pt_1 nemmeno con riferimento a tale ipotesi, aveva precisato a quali quote non versate si faceva riferimento, se a quelle da “non riscosso per riscosso” o a quelle per “garanzia”; - che, pertanto, nella specie non sussistevano i presupposti della surrogazione legale per pagamento, né per la surrogazione per pagamento per volontà del creditore;
- che, infatti, la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e deve avvenire contemporaneamente al pagamento, non potendosi qualificare, in tal senso, la previsione della scrittura prIVta, intercorsa tra e la in data 19 ottobre Controparte_6 Pt_1
2010, volta a regolare le conseguenze della revoca del mandato generale;
- che, in virtù della documentazione in atti, doveva ritenersi che era tenuta, tra l'altro, ad assumere, Pt_1 in via diretta e senza intermediari, senza spese ed oneri per la banca, tutto il servizio di amministrazione dei prestiti e, pertanto, ciò presupponeva che, sempre contrattualmente, avesse la disponibilità della documentazione necessaria o, in ogni caso, fosse Pt_1 onerata, nel suo interesse, a diligentemente procurare che la documentazione fosse sempre nella sua disponibilità, a maggior ragione dopo la revoca del mandato;
- che, in definitIV, doveva ritenersi che la era stata scarsamente diligente nell'onere di procurarsi, Pt_1 tempestIVmente, quella documentazione che ragionevolmente, riguardando finanziamenti precedenti il 2010, deduceva di non aver rinvenuto presso gli archivi della CP_1 CP_2 depositando anche le relative denunce di smarrimento ed essendo stata la documentazione trasferita dagli archivi della a quelli della stessa Controparte_5
e, successIVmente, avendo subito altri spostamenti, a causa di diversa allocazione CP_1 dei medesimi archivi.
1.5. Rigettava, pertanto, la domanda attorea, compensando, tuttavia, integralmente le spese di lite.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di un unico articolato motivo, con il quale ha denunciato: Carenza di istruttoria – Erronea valutazione delle prove dedotte a sostegno della domanda – Presupposto di fatto errato illogicità manifesta -
Violazione dell'art.113 e 115 c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituita la banca appellata, riproponendo, in via preliminare, l'eccezione l'improcedibilità della domanda della controparte per non avere ella azionato il tentativo di mediazione obbligatorio;
nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
L'appellata ha anche proposto appello incidentale con cui ha censurato il capo della sentenza di primo grado nel quale si è disposta l'integrale compensazione delle spese, lamentando che il primo giudice non ha motIVto nulla in merito ad una soccombenza parziale che giustificasse tale compensazione. 4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dall'appellata, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'attrice in primo grado.
5.1. Segnatamente parte appellata deduce che la ricorrente in primo grado non ha introdotto, nel termine assegnatole, il procedimento di mediazione, obbligatorio per le controversie in materia di rapporti bancari, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni.
Reitera pertanto in questa sede l'eccezione di improcedibilità della domanda che, sollevata tempestIVmente in primo grado, non è stata esaminata dal primo giudice.
5.2. Premette il collegio che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relatIV a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derIVnte dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel contesto bancario, il richiamato art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010, prevede, più in particolare, che il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternatIV, il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis T.U.B. Nel caso in cui tale incombente non sia stato espletato, come avvenuto nel caso di specie, il giudice invita le parti alla mediazione obbligatoria.
Alla successIV udienza, nel caso di mancato avvio della procedura di mediazione, il giudice, preso atto dell'inerzia delle parti, dichiara l'improcedibilità della domanda condannando al pagamento delle spese di causa l'intimante inerte.
5.3. Nel caso in esame, dalla disamina degli atti di primo grado, emerge che la parte resistente sollevava, per la prima volta, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. pag. 3 e ss. comparsa depositata il 24.06.2022).
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
05.07.2022, il giudice di prime cure -affrontando espressamente la questione della riconducibilità del rapporto oggetto di causa ai rapporti bancari o finanziari- rilevava che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari e finanziari contiene un chiaro riferimento alla disciplina contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario e alla contrattualistica relatIV agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario.
Rilevava che il contratto presupposto (diretto) delle pretese della ricorrente, avente ad oggetto “l'acquisizione e l'istruttoria burocratica ed amministratIV di singole domande di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o salario” con l'obbligo per la ricorrente di
“curare il perfetto perfezionamento delle singole operazioni, in tutti i loro particolari, nessuno escluso od eccettuato, assumendo ogni responsabilità circa l'adempimento delle prescritte formalità e l'aderenza della contrattualistica alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, sicché doveva ritenersi che la controversia rientrasse nella materia dei contratti bancari.
Pertanto, visti gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti il termine per la proposizione della domanda di mediazione, sino al 22 maggio 2023 e fissava, per l'eventuale prosieguo del giudizio, l'udienza del 03 ottobre 2023 (cfr. ordinanza riservata del
02.05.2023).
In data 28.09.2023, parte ricorrente in primo grado trametteva all'organismo di mediazione l'istanza di mediazione, a suo dire già trasmessa in data 19.05.2023 (cfr. deposito del
02.10.2023).
All'udienza del 03.10.2023 la parte resistente osservava che la controparte non aveva introdotto il procedimento di mediazione nei termini previsti e chiedeva la conseguente declaratoria di improcedibilità (cfr. verbale udienza del 03.10.2023). L'incontro effettivo di mediazione tra le parti avvenIV in data 23.10.2023 e si concludeva negatIVmente (cfr. verbale depositato dalla ricorrente in data 03.11.2023).
5.4. Ricostruita la cornice fattuale relatIV all'esperimento della mediazione ordinata in primo grado, giova rilevare che la Suprema Corte ha reiteratamente avuto occasione di precisare
(Cass. 4133/2024; Cass. 40035/2021) che in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma
2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, dovendo ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ci sia stato il primo incontro delle parti dinanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
5.5. Si può dunque affermare, secondo quanto precisato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 5919/2019, che, nonostante il termine per la proposizione della mediazione su ordine del giudice sia meramente ordinatorio (sicché la domanda di mediazione ben può essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice), ciò che rileva è l'effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell'udienza fissata dal giudice proprio per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell'azione.
5.6. Venendo all'applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva che parte appellante, ricorrente in primo grado non ha dimostrato di aver effettIVmente trasmesso l'istanza di mediazione in data 19.05.2023 (come da lei sostenuto).
Infatti, in atti è stata prodotta soltanto la mail di trasmissione dell'istanza all'istituto di mediazione, avvenuta in data 28.09.2023 e cioè 5 giorni prima dell'udienza.
Prima di tale data la ricorrente non si è neppure preoccupata di verificare l'eventuale sorte della domanda che aveva asseritamente trasmesso nel maggio 2023, ossia quattro mesi prima.
5.7. In definitIV, non vi è prova che la parte originaria ricorrente abbia effettIVmente trasmesso all'organismo di mediazione la domanda il 19.05.2023 e che sia stato per inerzia di quest'ultimo che l'incontro di mediazione non sia stato fissato prima dell'udienza fissata per la verifica di tale incombente.
Al riguardo osserva la Corte che parte resistente non ha depositato alcuna e-mail o altro rapporto di trasmissione riferito alla data del 19.05.2023, a nulla rilevando che l'istanza rechi la data del 19.05.2023, ben potendo essere stata retrodatata alla data dell'inoltro del settembre 2023.
5.8. Quanto al rilievo operato da parte appellata in sede di comparsa conclusionale di non riconducibilità della controversia ai rapporti bancari o finanziari occorre rilevare come la questione sia stata motIVtamente disattesa dal primo giudice senza che la parte appellante abbia tempestIVmente mosso alcuna censura al riguardo nel presente grado.ì.
7. Dall'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione per il presente grado della voce relatIV alla fase di trattazione/istruzione)
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successIV al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa) dovuto per la stessa impugnazione. (da rapportarsi all'effettivo valore della causa) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitIVmente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda avanzata da parte appellante in primo grado;
2) CONDANNA la al pagamento in favore dell'appellata delle Parte_1 spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generale e ad IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi € 6.946,00 di per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CPA come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 545/2024 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.06.2025, vertente
TRA
, in persona del liquidatore pro tempore, avv. Bruno Parte_1
Coluccio, il quale la rappresenta e difende e con lui è elettIVmente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli (NA), alla Via E.A. Mario n. 15, il tutto in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE
E
(già in Controparte_1 Controparte_2 persona del procuratore speciale pro tempore, elettIVmente domiciliata Salerno (SA), alla
Via SS. Martiri Salernitani n. 66, presso e nello studio dall'avv. Ciro Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello ex art. 702 quarter c.p.c. avverso l'ordinanza rep. n. 249/2024, del
Tribunale di Lanciano, comunicata in data 06.05.2024 – Contratti bancari.
Conclusioni delle parti: Per la Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di l'Aquila adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis:
Nel merito:
1) ordinare alla , P.IV , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società, a surrogare ai sensi dell'art. 1203 c.c. la nei diritti Parte_1 di credito derIVnti dai seguenti contratti di finanziamento: ctr. – P.IVA_2 Per_1
; ctr – ; ctr – ; ctr.
[...] P.IVA_3 Persona_2 P.IVA_4 Persona_3 P.IVA_5
– ; ctr. – Persona_4 P.IVA_6 Controparte_3
2) ordinare alla , P.IV , con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Modena alla Via San Carlo 8/20, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società, la consegna alla appellante dei fascicoli in originale dei seguenti contratti di finanziamento: ctr. – ; ctr – P.IVA_2 Persona_1 P.IVA_3 [...]
; ctr – ; ctr. – ; ctr. 30420916 Per_2 P.IVA_4 Persona_3 P.IVA_5 Persona_4
– ; Controparte_3
3) condannare la appellata, a titolo di astreinte, a pagare una somma di denaro, determinata in € 100,00/die od in subordine equitatIVmente a far data dal 30° giorno dall'inoltro dell'istanza di richiesta della documentazione, e per il caso di perdurante inosservanza dell'ordine di consegna eventualmente emesso;
4) condannare la appellata al pagamento del doppio grado di Giudizio delle spese della presente lite, con attribuzione diretta al procuratore antistatario.”.
Per la CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello rigettare l'appello e, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, condannare l'appellante alle spese e competenze, con le maggiorazioni di legge
e secondo le Tariffe Professionali vigenti, di entrambi i gradi di giudizio per tutti i motivi dedotti nelle difese dalla e pertanto voglia accertare e dichiarare: CP_1 in via preliminare e pregiudiziale
1) la improcedibilità della domanda in I grado, per mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito
2) il corretto e legittimo comportamento della convenuta e quindi l'assenza di CP_2 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, perché non obbligata alla conservazione dei documenti;
3) la cessazione della materia del contendere, stante il deposito, con la costituzione innanzi al Tribunale, della documentazione richiesta, con diniego della infondata richiesta di pagamento di penale ex art 614 bis cpc;
4) Comunque la prescrizione, ex art 2946 c.c., del preteso diritto alla conservazione dei documenti per il decorso del termine decennale per i finanziamenti di , Persona_3
, e nonché del preteso diritto alla surroga, Controparte_3 Persona_4 Persona_2 per decorso del decennio dalla naturale scadenza del prestito, con conseguente rigetto della richiesta di surroga per la mancata prova dei pagamenti eseguiti in virtù della clausola “non riscosso per riscosso” e degli eventuali diretti incassi ricevuti dalla resistente;
5) la mancata prova da parte della ricorrente in I grado dei pagamenti eseguiti in virtù della clausola “non riscosso per riscosso” e la mancata prova degli eventuali diretti incassi ricevuti dalla in relazione alla richiesta di surroga per la posizione . CP_2 Persona_1
Con condanna della alle spese e competenze del doppio grado.”. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata ordinanza, resa all'esito del procedimento n. 312/2022 – promosso, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dalla odierna appellante principale contro l'allora
[...]
(oggi , onde ottenere la Controparte_4 Controparte_1 condanna, intesa come ordine, di quest'ultima a surrogarla, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nei diritti di credito derIVnti dai contratti di finanziamento meglio specificati in atti, e, di conseguenza, a consegnarle i fascicoli in originale degli indicati contratti di finanziamento, oltre che la condanna dell'istituto di credito a corrisponderle la somma di Euro 100,00 giornalieri, a far data dal trentesimo giorno dall'inoltro della richiesta della documentazione, fino alla consegna della stessa– il Tribunale di Lanciano così statuIV: “a) rigetta le domande; b) compensa interamente tra le parti le spese di lite.”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che la ricorrente, a sostegno della propria azione, aveva dedotto: - che, con convenzione del luglio 1995, l'allora Controparte_5
(dante causa della ), con riferimento ai
[...] Controparte_4 contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio di cui è causa, le aveva affidato l'incarico di concludere tali operazioni di finanziamento e di procedere ai relativi incassi per suo conto;
- che tale operazione era caratterizzata dal c.d. patto del “non riscosso per riscosso”, in dipendenza del quale la doveva far pervenire alla banca, entro la fine Pt_1 di ciascun mese, l'importo delle quote scadute il mese antecedente;
- che, tuttavia, nel 2010 la banca le aveva revocato il mandato generale conferitole. 1.2. Dava, inoltre, atto che si era costituito in giudizio l'istituto di credito resistente, producendo i contratti e la relatIV documentazione con riferimento ai finanziamenti dei sigg.ri , e;
chiedendo, comunque, il rigetto delle domande, tra le Per_3 CP_3 Per_1 altre cose, per prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto alla conservazione dei documenti, oltre che del diritto alla surroga.
1.3. Ciò premesso il Tribunale, dopo aver riportato il contenuto della scrittura prIVta intercorsa tra le parti nel luglio del 1995, in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e
12, specificava che la surrogazione per pagamento rappresenta una vicenda traslatIV del credito e degli accessori che ha come presupposto, non un negozio di cessione, ma l'estinzione relatIV del credito stesso, attraverso un fatto di adempimento.
Spiegava, inoltre, che la surrogazione legale di chi ha pagato, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, comprende in primis il pagamento del debitore solidale oltre che, come espressamente previsto dall'art. 1949 c.c., del fideiussore, anch'egli debitore solidale;
comprende poi il pagamento fatto dal terzo espromittente, cioè da parte di colui che senza delegazione del debitore ne abbia assunto l'obbligazione verso il creditore;
mentre non è prevista la surrogazione nel caso di pagamento del debitore principale, quale l'assuntore-accollante.
1.4. Osserva quindi: - che, nella specie, la non era obbligata, con altri o per Parte_1 altri, al pagamento alla dante causa di delle quote scadute;
- che, infatti, quello della CP_1 era un proprio distinto debito, il cui adempimento, in puntuale contrapposizione a Pt_1 quanto avviene in caso di surrogazione per pagamento, non comportava alcuna estinzione del debito dei finanziati cedenti o delle amministrazioni cedute, i quali non erano debitori nei confronti della dante causa di , ma nei confronti della stessa - che, solo qualora CP_1 Pt_1 la revoca del mandato si fosse estesa fino ad escludere la facoltà per la di esigere le Pt_1 quote delle operazioni già eseguite all'incasso, vi avrebbe provveduto direttamente la CP_2
e la sarebbe esonerata dal versare all'inizio di ogni mese le quote medesime;
- che, Pt_1 di pagamento “per altri”, propriamente per garanzia, poteva parlarsi solo in relazione alla previsione dell'art. 12, secondo cui restava ferma la garanzia, assunta da di Pt_1 provvedere direttamente al rimborso delle quote scadute che, per qualsiasi motivo, fossero o rimanessero insolute, ove riferita alle quote per cui, successIVmente alla revoca del mandato, venIV esclusa la facoltà per la di esigere le quote delle operazioni già Pt_1 eseguite e si sarebbe provveduto all'incasso direttamente dalla banca;
- che la Pt_1 nemmeno con riferimento a tale ipotesi, aveva precisato a quali quote non versate si faceva riferimento, se a quelle da “non riscosso per riscosso” o a quelle per “garanzia”; - che, pertanto, nella specie non sussistevano i presupposti della surrogazione legale per pagamento, né per la surrogazione per pagamento per volontà del creditore;
- che, infatti, la surrogazione deve essere fatta in modo espresso e deve avvenire contemporaneamente al pagamento, non potendosi qualificare, in tal senso, la previsione della scrittura prIVta, intercorsa tra e la in data 19 ottobre Controparte_6 Pt_1
2010, volta a regolare le conseguenze della revoca del mandato generale;
- che, in virtù della documentazione in atti, doveva ritenersi che era tenuta, tra l'altro, ad assumere, Pt_1 in via diretta e senza intermediari, senza spese ed oneri per la banca, tutto il servizio di amministrazione dei prestiti e, pertanto, ciò presupponeva che, sempre contrattualmente, avesse la disponibilità della documentazione necessaria o, in ogni caso, fosse Pt_1 onerata, nel suo interesse, a diligentemente procurare che la documentazione fosse sempre nella sua disponibilità, a maggior ragione dopo la revoca del mandato;
- che, in definitIV, doveva ritenersi che la era stata scarsamente diligente nell'onere di procurarsi, Pt_1 tempestIVmente, quella documentazione che ragionevolmente, riguardando finanziamenti precedenti il 2010, deduceva di non aver rinvenuto presso gli archivi della CP_1 CP_2 depositando anche le relative denunce di smarrimento ed essendo stata la documentazione trasferita dagli archivi della a quelli della stessa Controparte_5
e, successIVmente, avendo subito altri spostamenti, a causa di diversa allocazione CP_1 dei medesimi archivi.
1.5. Rigettava, pertanto, la domanda attorea, compensando, tuttavia, integralmente le spese di lite.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l'originaria ricorrente, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di un unico articolato motivo, con il quale ha denunciato: Carenza di istruttoria – Erronea valutazione delle prove dedotte a sostegno della domanda – Presupposto di fatto errato illogicità manifesta -
Violazione dell'art.113 e 115 c.p.c.
3. Nell'ambito del procedimento d'appello si è costituita la banca appellata, riproponendo, in via preliminare, l'eccezione l'improcedibilità della domanda della controparte per non avere ella azionato il tentativo di mediazione obbligatorio;
nel merito, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
L'appellata ha anche proposto appello incidentale con cui ha censurato il capo della sentenza di primo grado nel quale si è disposta l'integrale compensazione delle spese, lamentando che il primo giudice non ha motIVto nulla in merito ad una soccombenza parziale che giustificasse tale compensazione. 4. Nel corso della prima udienza del giorno 17.12.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 17.06.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale.
Come detto, anche l'udienza del 17.06.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.06.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dall'appellata, di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria da parte dell'attrice in primo grado.
5.1. Segnatamente parte appellata deduce che la ricorrente in primo grado non ha introdotto, nel termine assegnatole, il procedimento di mediazione, obbligatorio per le controversie in materia di rapporti bancari, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni.
Reitera pertanto in questa sede l'eccezione di improcedibilità della domanda che, sollevata tempestIVmente in primo grado, non è stata esaminata dal primo giudice.
5.2. Premette il collegio che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. lgs. n. 28 del 2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relatIV a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derIVnte dalla circolazione di veicoli, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Nel contesto bancario, il richiamato art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010, prevede, più in particolare, che il potenziale attore debba preliminarmente esperire il procedimento di mediazione disciplinato da tale decreto oppure, in alternatIV, il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128 bis T.U.B. Nel caso in cui tale incombente non sia stato espletato, come avvenuto nel caso di specie, il giudice invita le parti alla mediazione obbligatoria.
Alla successIV udienza, nel caso di mancato avvio della procedura di mediazione, il giudice, preso atto dell'inerzia delle parti, dichiara l'improcedibilità della domanda condannando al pagamento delle spese di causa l'intimante inerte.
5.3. Nel caso in esame, dalla disamina degli atti di primo grado, emerge che la parte resistente sollevava, per la prima volta, l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria (cfr. pag. 3 e ss. comparsa depositata il 24.06.2022).
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
05.07.2022, il giudice di prime cure -affrontando espressamente la questione della riconducibilità del rapporto oggetto di causa ai rapporti bancari o finanziari- rilevava che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti bancari e finanziari contiene un chiaro riferimento alla disciplina contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario e alla contrattualistica relatIV agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario.
Rilevava che il contratto presupposto (diretto) delle pretese della ricorrente, avente ad oggetto “l'acquisizione e l'istruttoria burocratica ed amministratIV di singole domande di prestito contro cessione del quinto dello stipendio o salario” con l'obbligo per la ricorrente di
“curare il perfetto perfezionamento delle singole operazioni, in tutti i loro particolari, nessuno escluso od eccettuato, assumendo ogni responsabilità circa l'adempimento delle prescritte formalità e l'aderenza della contrattualistica alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, sicché doveva ritenersi che la controversia rientrasse nella materia dei contratti bancari.
Pertanto, visti gli artt. 5 e 6 del D. Lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti il termine per la proposizione della domanda di mediazione, sino al 22 maggio 2023 e fissava, per l'eventuale prosieguo del giudizio, l'udienza del 03 ottobre 2023 (cfr. ordinanza riservata del
02.05.2023).
In data 28.09.2023, parte ricorrente in primo grado trametteva all'organismo di mediazione l'istanza di mediazione, a suo dire già trasmessa in data 19.05.2023 (cfr. deposito del
02.10.2023).
All'udienza del 03.10.2023 la parte resistente osservava che la controparte non aveva introdotto il procedimento di mediazione nei termini previsti e chiedeva la conseguente declaratoria di improcedibilità (cfr. verbale udienza del 03.10.2023). L'incontro effettivo di mediazione tra le parti avvenIV in data 23.10.2023 e si concludeva negatIVmente (cfr. verbale depositato dalla ricorrente in data 03.11.2023).
5.4. Ricostruita la cornice fattuale relatIV all'esperimento della mediazione ordinata in primo grado, giova rilevare che la Suprema Corte ha reiteratamente avuto occasione di precisare
(Cass. 4133/2024; Cass. 40035/2021) che in tema di mediazione delegata ex art. 5, comma
2, del d.lgs. n. 28 del 2010, il termine di quindici giorni disposto dal giudice non ha natura perentoria, dovendo ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, ci sia stato il primo incontro delle parti dinanzi al mediatore, conclusosi senza l'accordo.
5.5. Si può dunque affermare, secondo quanto precisato dalla Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 5919/2019, che, nonostante il termine per la proposizione della mediazione su ordine del giudice sia meramente ordinatorio (sicché la domanda di mediazione ben può essere presentata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice), ciò che rileva è l'effettivo mancato esperimento della mediazione alla data dell'udienza fissata dal giudice proprio per la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione, a cui è subordinata la procedibilità dell'azione.
5.6. Venendo all'applicazione di tali principi al caso di specie, si rileva che parte appellante, ricorrente in primo grado non ha dimostrato di aver effettIVmente trasmesso l'istanza di mediazione in data 19.05.2023 (come da lei sostenuto).
Infatti, in atti è stata prodotta soltanto la mail di trasmissione dell'istanza all'istituto di mediazione, avvenuta in data 28.09.2023 e cioè 5 giorni prima dell'udienza.
Prima di tale data la ricorrente non si è neppure preoccupata di verificare l'eventuale sorte della domanda che aveva asseritamente trasmesso nel maggio 2023, ossia quattro mesi prima.
5.7. In definitIV, non vi è prova che la parte originaria ricorrente abbia effettIVmente trasmesso all'organismo di mediazione la domanda il 19.05.2023 e che sia stato per inerzia di quest'ultimo che l'incontro di mediazione non sia stato fissato prima dell'udienza fissata per la verifica di tale incombente.
Al riguardo osserva la Corte che parte resistente non ha depositato alcuna e-mail o altro rapporto di trasmissione riferito alla data del 19.05.2023, a nulla rilevando che l'istanza rechi la data del 19.05.2023, ben potendo essere stata retrodatata alla data dell'inoltro del settembre 2023.
5.8. Quanto al rilievo operato da parte appellata in sede di comparsa conclusionale di non riconducibilità della controversia ai rapporti bancari o finanziari occorre rilevare come la questione sia stata motIVtamente disattesa dal primo giudice senza che la parte appellante abbia tempestIVmente mosso alcuna censura al riguardo nel presente grado.ì.
7. Dall'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità della domanda, consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado liquidate come da dispositivo ex
D.M. 55/2014 (con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, cause di valore indeterminabile a complessità bassa, con esclusione per il presente grado della voce relatIV alla fase di trattazione/istruzione)
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successIV al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato (da rapportarsi all'effettivo valore della causa) dovuto per la stessa impugnazione. (da rapportarsi all'effettivo valore della causa) dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitIVmente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda avanzata da parte appellante in primo grado;
2) CONDANNA la al pagamento in favore dell'appellata delle Parte_1 spese del doppio grado che liquida: quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generale e ad IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi € 6.946,00 di per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CPA come per legge
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 1.07.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)