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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1058/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1058/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN IO AM
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Carla Vita Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/06/2025) posta in decisione con provvedimento del 03/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a EN il 28/08/2010 (Atto n. 38, parte II, serie
A, anno 2010);
1 Per_
- che dall'unione nascevano i figli (17.01.2003), maggiorenne affetto da anemia mediterranea, e (07.11.2005); Per_2
- con sentenza n. 159/2024 del 29/07/2004, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, senza farsi reciproche molestie e sono liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno. Per_ 2) I figli e continueranno a vivere con il padre nella casa coniugale, in Per_2
EN (SR) via Agnone n. 128 “Residence Il Padio”.
3) Il sig. si obbliga a mantenere economicamente i figli fino a Parte_1 quando gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica.
4) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso delle stesse, ove anticipate da uno di loro. Dette spese dovranno essere previamente concordate e giustificate da idonea documentazione di spesa. In mancanza di accordo, pertanto, nessuna contribuzione sarà dovuta.
5) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
6) La sig.ra si obbliga a trasferire, entro e non oltre il 30 giugno Controparte_1
2026, al sig. la proprietà esclusiva dell'appartamento sito in Parte_1
EN via Agnone n. 128 “Residence Il Padio”, Scala A int. 10, piano 3, unitamente al garage di EN via Agnone n. 120 interno 21, piano S1, censiti al N.C.E.U. del
Comune come segue: foglio 68, particella 1816, sub 15, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 4,5, rendita catastale € 178,95, e particella 1816, sub 102, categoria C/6, classe 2, consistenza 13 m, rendita catastale € 22,16.
7) Tale trasferimento di proprietà - in virtù di quanto sopra, incluse le pretese vantate dal signor - viene eseguito anche quale contributo di mantenimento Parte_1 in un'unica soluzione nei confronti dei figli. Le spese relative all'eventuale rogito e/o alla trascrizione del presente verbale restano ad esclusivo carico del sig. Parte_1
.
[...]
8) Il sig. sin da ora dichiara - che avvenuto il trasferimento di Parte_1 proprietà dei predetti immobili - di non avere nulla a pretendere dalla moglie in ordine al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della indipendenza economica.
2 9) Il sig. , avendo avuto di fatto il possesso del veicolo con targa Parte_1
FB148VG fino al 5.10.2023 e del veicolo con targa CY209XL fino al 23.11.2023, formalmente intestati alla sig.ra , si accolla l'onere del pagamento Controparte_1 delle relative tasse (bollo annuale) e di eventuali multe relative alla guida di detti veicoli (sanzioni per violazioni), obbligandosi a mantenere comunque indenne la moglie in caso di inadempimento anche parziale, e concordemente prevedendo un integrale rimborso per quanto la sig.ra dovesse essere costretta a Controparte_1 pagare, previa esibizione di relativa ricevuta di pagamento.
10) Il sig. , finché non è avvenuto il trasferimento di proprietà dei Parte_1 predetti immobili e avendo di fatto il possesso anche del garage di pertinenza sito in
EN via Agnone n. 120 interno 21, piano S1 (censito al N.C.E.U. del Comune come segue: foglio 68, particella 1816, sub 102, categoria C/6), intestato alla sig.ra
[...]
, si accolla l'onere del pagamento delle relative tasse (TARI anni dal CP_1
19.01.2024 data di sottoscrizione dell'accordo di separazione tra i coniugi), obbligandosi a mantenere comunque indenne la moglie in caso di inadempimento anche parziale, e concordemente prevedendo un integrale rimborso per quanto la sig.ra dovesse pagare, previa esibizione di relativa ricevuta di Controparte_1 pagamento.
11) Le parti dichiarano di avere provveduto così a regolare i reciproci rapporti e che all'infuori delle pattuizioni suddette non hanno nulla a pretendere per nessun motivo ragione e/o causale.
12) Le parti convengono e stabiliscono che il trasferimento della proprietà esclusiva dei predetti immobili a favore del signor è condizione essenziale Parte_1 del presente accordo di divorzio congiunto.
13) L'accordo patrimoniale sopra citato ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14) Le parti convengono che gli accordi contenuti nel presente atto avranno decorrenza dalla sua sottoscrizione.
15) Le spese e compensi del giudizio vengono compensate tra le parti.”
Con provvedimento del 03/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la
3 protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1058/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in EN il giorno 28/08/2010 (Atto n. 38, parte
[...] Controparte_1
II, serie A, anno 2010); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di EN di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 01.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1058/2025 V.G., avente ad oggetto: “divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AN IO AM
e
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Carla Vita Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 03/06/2025) posta in decisione con provvedimento del 03/11/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a EN il 28/08/2010 (Atto n. 38, parte II, serie
A, anno 2010);
1 Per_
- che dall'unione nascevano i figli (17.01.2003), maggiorenne affetto da anemia mediterranea, e (07.11.2005); Per_2
- con sentenza n. 159/2024 del 29/07/2004, questo Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) Le parti continueranno a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, senza farsi reciproche molestie e sono liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno. Per_ 2) I figli e continueranno a vivere con il padre nella casa coniugale, in Per_2
EN (SR) via Agnone n. 128 “Residence Il Padio”.
3) Il sig. si obbliga a mantenere economicamente i figli fino a Parte_1 quando gli stessi non raggiungeranno l'indipendenza economica.
4) Rimangono a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, secondo le linee guida approvate dal Tribunale di Siracusa, che le parti dichiarano di ben conoscere e di approvare anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso delle stesse, ove anticipate da uno di loro. Dette spese dovranno essere previamente concordate e giustificate da idonea documentazione di spesa. In mancanza di accordo, pertanto, nessuna contribuzione sarà dovuta.
5) Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
6) La sig.ra si obbliga a trasferire, entro e non oltre il 30 giugno Controparte_1
2026, al sig. la proprietà esclusiva dell'appartamento sito in Parte_1
EN via Agnone n. 128 “Residence Il Padio”, Scala A int. 10, piano 3, unitamente al garage di EN via Agnone n. 120 interno 21, piano S1, censiti al N.C.E.U. del
Comune come segue: foglio 68, particella 1816, sub 15, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 4,5, rendita catastale € 178,95, e particella 1816, sub 102, categoria C/6, classe 2, consistenza 13 m, rendita catastale € 22,16.
7) Tale trasferimento di proprietà - in virtù di quanto sopra, incluse le pretese vantate dal signor - viene eseguito anche quale contributo di mantenimento Parte_1 in un'unica soluzione nei confronti dei figli. Le spese relative all'eventuale rogito e/o alla trascrizione del presente verbale restano ad esclusivo carico del sig. Parte_1
.
[...]
8) Il sig. sin da ora dichiara - che avvenuto il trasferimento di Parte_1 proprietà dei predetti immobili - di non avere nulla a pretendere dalla moglie in ordine al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della indipendenza economica.
2 9) Il sig. , avendo avuto di fatto il possesso del veicolo con targa Parte_1
FB148VG fino al 5.10.2023 e del veicolo con targa CY209XL fino al 23.11.2023, formalmente intestati alla sig.ra , si accolla l'onere del pagamento Controparte_1 delle relative tasse (bollo annuale) e di eventuali multe relative alla guida di detti veicoli (sanzioni per violazioni), obbligandosi a mantenere comunque indenne la moglie in caso di inadempimento anche parziale, e concordemente prevedendo un integrale rimborso per quanto la sig.ra dovesse essere costretta a Controparte_1 pagare, previa esibizione di relativa ricevuta di pagamento.
10) Il sig. , finché non è avvenuto il trasferimento di proprietà dei Parte_1 predetti immobili e avendo di fatto il possesso anche del garage di pertinenza sito in
EN via Agnone n. 120 interno 21, piano S1 (censito al N.C.E.U. del Comune come segue: foglio 68, particella 1816, sub 102, categoria C/6), intestato alla sig.ra
[...]
, si accolla l'onere del pagamento delle relative tasse (TARI anni dal CP_1
19.01.2024 data di sottoscrizione dell'accordo di separazione tra i coniugi), obbligandosi a mantenere comunque indenne la moglie in caso di inadempimento anche parziale, e concordemente prevedendo un integrale rimborso per quanto la sig.ra dovesse pagare, previa esibizione di relativa ricevuta di Controparte_1 pagamento.
11) Le parti dichiarano di avere provveduto così a regolare i reciproci rapporti e che all'infuori delle pattuizioni suddette non hanno nulla a pretendere per nessun motivo ragione e/o causale.
12) Le parti convengono e stabiliscono che il trasferimento della proprietà esclusiva dei predetti immobili a favore del signor è condizione essenziale Parte_1 del presente accordo di divorzio congiunto.
13) L'accordo patrimoniale sopra citato ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14) Le parti convengono che gli accordi contenuti nel presente atto avranno decorrenza dalla sua sottoscrizione.
15) Le spese e compensi del giudizio vengono compensate tra le parti.”
Con provvedimento del 03/11/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la
3 protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1058/2025 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in EN il giorno 28/08/2010 (Atto n. 38, parte
[...] Controparte_1
II, serie A, anno 2010); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di EN di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 01.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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