Articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 61Articolo 63
Versione
6 maggio 1952
Art. 62.
(Preferenze negli accosti)


Il comandante del porto, nei regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l'ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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