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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3459/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3459/2021 R.G.A.C., riservata in decisione, senza termini, all'udienza del 5 giugno 2025, vertente:
TRA
, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, via Ravagnese Superiore, n. 37, presso lo studio dell'avv. Marianna Polimeni, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- contro
cod. fisc. in persona del responsabile Controparte_1 P.IVA_1 della funzione Affari Legali e Societari, avv. , giusta poteri conferiti con CP_2 procura del 29 dicembre 2015 (rep. 13605; racc. n. 5200), a rogito del dott.
[...]
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Reggio Persona_1
Campi I tronco, n. 42, presso lo studio dell'avv. Antonietta Occhiuto, dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Andrea Colletti e Gianluca Cotone, giusta procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
Conclusioni delle parti (Udienza del 5 giugno 2025): pagina 1 di 11 Parte attrice rappresentava che, in data 18 marzo 2025, la società convenuta, senza l'intermediazione dei procuratori del giudizio e senza effettuare agli stessi alcuna comunicazione, ha pagato alla parte personalmente, residente a [...], la somma di euro 16.683,34 che non corrisponde a quella azionata in processo pari ad euro 20.035,69. Precisava le conclusioni insistendo, pertanto, sulla propria domanda, ritenendo l'importo corrisposto, in caso di accoglimento delle proprie istanze, un acconto sul maggiore dovuto ovvero chiedendo, nel caso di ritenuta corrispondenza, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese secondo soccombenza virtuale, tenuto conto della condotta della controparte. Parte convenuta, preso atto dell'avvenuta liquidazione di parte della polizza in contesa, non comunicata da al proprio rappresentante processuale, Controparte_3 insisteva sulle proprie posizioni ed eccezioni, con il favore delle spese. Evidenziava, per il caso di accoglimento della domanda attorea, la necessità di imputare il dichiarato pagamento alla somma eventualmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 26.11.2021, Parte_1 evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, per Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni “preliminarmente accertata e dichiarata la qualità di beneficiario ex contractu del sig. e qualificato come contratto emesso a suo Parte_1 favore la polizza assicurativa n 71001190228, tenuto conto della Parte_2 volontà della contraente e del suo avvenuto decesso determinare il diritto in capo all'attore alla riscossione della polizza indicata. Voglia conseguentemente il sig. Giudice accertare e dichiarare la legittimità della richiesta avanzata dallo stesso con le missive allegate e successiva mediazione a riscuotere la polizza stipulata dalla dante causa, la sig.ra , per la somma indicata in termini di CP_4 polizza e determinata in € 20035,69. Voglia per altra via il Sig. Giudice accertare e dichiarare la piena legittimità alla riscossione del contratto da parte della sig. anche ai sensi degli artt. 1992 e segg. c.c. ; nonché sulla Pt_1 base delle pronunce Giurisprudenziali della Corte di Legittimità della Corte di Cassazione in tema di documenti di legittimazione ed accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc di nella mancata liquidazione della polizza. Controparte_1
Voglia infine il Sig. Giudice condannare al pagamento della Controparte_5 somma di € 20035,69 interessi convenzionali maturati come sopra meglio specificati, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ogni singola annualità e fino al soddisfo o nella misura diversa che emergerà in corso di causa e che si riterrà di giustizia. pagina 2 di 11 Con Vittoria di spese e competenze di Giudizio e di mediazione, che il sig. Giudice vorrà distrarre a favore dell'odierno procuratore antistatario”. A sostegno della propria domanda, rappresentava che: in data 4.1.2016, CP_4 sua nonna, aveva stipulato in suo favore la polizza assicurativa sulla vita Parte_2 cod. MIXV1 N. 71001190228; nel regolamento negoziale, si conveniva che eventuali modifiche e/o revoche dei beneficiari avrebbero dovuto essere comunicate per iscritto direttamente alla compagnia di assicurazione ovvero disposte per testamento, a pena di irricevibilità delle stesse;
venuta a mancare la donna, compiuta la maggiore età, chiedeva alla compagnia il rimborso della predetta polizza, fornendo, su richiesta di quest'ultima, copia del testamento redatto dalla de cuius; la società convenuta, deducendo ragioni di carattere dilatorio, si era opposta al pagamento;
esperiva, quindi, la procedura di mediazione, al fine di evitare il contenzioso;
anche tale tentativo si rivelava infruttuoso perché nulla veniva pagato;
l'ammontare del dovuto, considerati i frutti maturati al “saggio di interesse convenzionale progressivamente maggiore nel tempo” ammontava ad euro € 20.035,6; era legittimato ad agire, in quanto beneficiario esclusivo del contratto sottoscritto dalla propria ascendente in suo favore;
peraltro, neppure era prospettabile una diversa volontà della congiunta, atteso che, dal testamento e dalla dichiarazione di successione, non emergeva alcuna diversa disposizione né la stessa aveva comunicato alla compagnia alcuna variazione in tal senso;
in forza di tale qualità, aveva diritto ad ottenere la riscossione della polizza, essendosi verificato l'evento condizionante il pagamento, ossia la morte della nonna, e detto diritto discendeva dallo stesso contratto di assicurazione, non da altro atto mortis causa, con la conseguenza che la somma, esclusa dal patrimonio ereditario, andava trasferita direttamente al beneficiario;
aveva diritto alla somma in questione, oltre ad interessi legali decorrenti dalla data del primo gennaio 2022 e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria. Infine, stante la condotta abusiva della compagnia assicurativa, che non avrebbe dovuto esitare nella liquidazione della somma, chiedeva accertarsi la responsabilità aggravata della convenuta per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.1.2022, si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo la correttezza della Controparte_1 propria condotta. Invero, rappresentava che il rifiuto espresso in ordine alla liquidazione della polizza era dovuto all'incompletezza della documentazione necessaria a provare il diritto dell'attore, documentazione indicata espressamente all'art. 19, comma 3, delle Condizioni Generali di Assicurazione, che contemplava una serie di obblighi di consegna in capo al beneficiario, tra cui la consegna dell'originale ovvero della copia autenticata dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva dello pagina 3 di 11 stesso, attestante la redazione di un testamento, l'ultimo e valido, a firma della contraente, non modificato da ulteriori disposizioni né impugnato, e la consegna della copia autenticata dello stesso, con verbale di pubblicazione. Trattavasi, infatti, di documenti necessari al fine di evitare l'erogazione di prestazioni sine titulo. Concludeva rassegnando le seguenti richieste: “in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in capo al beneficiario ex art. 19 cga e, per l'effetto, ordinare ex art. 210 c.p.c. - persistendo l'inadempimento - l'esibizione della documentazione meglio richiamata ai punti (a) e (b) del paragrafo a) del presente atto al fine di verificare l'esistenza del diritto alla prestazione assicurata in capo al sig. In ogni caso, ritenere e Parte_1 dichiarare le domande attrici infondate e sfornite di prova e, conseguente, rigettarle integralmente”. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 12.12.2022, il G.o.t. rigettava le richieste istruttorie avanzate dalle parti. Alla successiva udienza del 25.5.2023, lo stesso disponeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni, con possibilità di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Successivamente, all'udienza del 5.6.2025, precisate le conclusioni ed evidenziato, per come sopra riportato, il pagamento ad opera di parte convenuta della somma di euro 16.683,34 in favore di parte attrice, le parti chiedevano la decisione della controversia.
2.- La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
3. - Va premesso che risulta incontroverso e, quindi provato ex art. 115, comma 1, c.p.c., e comunque documentato, che:
- in data 4.1.2016, sottoscriveva polizza assicurativa sulla vita CP_4 Pt_2
cod. MIXV1 n. 71001190228 con la compagnia
[...] Controparte_1 indicando quale beneficiario del capitale, in caso di decesso, (cfr. Parte_1 documento denominato “contratto in essere”, allegato al fascicolo di parte attrice);
- nella scheda di contratto, alla voce “Caratteristiche del contratto” si conveniva che
“ogni modifica e/o revoca dei Beneficiari deve essere comunicata per iscritto direttamente alla Compagnia, oppure tramite la Banca intermediaria o disposta per testamento. La variazione non è valida se non riporta il numero della polizza”;
- la contraente decedeva il 29 dicembre 2019; CP_4
- nel testamento pubblico del 16 ottobre 2017, rep. n. 342, racc. n. 20866 (versato nel fascicolo telematico di parte attrice, allegato 2), ricevuto dal Notaio dott.ssa
[...]
, la de cuius nulla prevedeva in ordine ad una eventuale modifica e/o revoca del Per_2 beneficiario della polizza assicurativa in causa;
pagina 4 di 11 - in data 30.12.2020, il beneficiario-odierno attore, divenuto maggiorenne, richiedeva la liquidazione dell'indennizzo a lui spettante per effetto della designazione effettuata dalla congiunta (la nonna), allegando copia del testamento della donna e il modulo, debitamente compilato, per l'identificazione della clientela (cfr. all. 2 fascicolo attoreo);
- ai fini della liquidazione, la compagnia assicurativa richiedeva la produzione di ulteriori documenti attestanti l'inesistenza di diversi ed ulteriori testamenti recanti una diversa volontà della contraente relativamente all'indicazione del beneficiario della polizza (cfr. doc. allegato 5 fascicolo di parte attrice e documento allegato 3 fascicolo del convenuto).
4. - Nell'opporsi alla domanda di parte attrice, rectius al pagamento della polizza assicurativa, la compagnia convenuta ha eccepito - questa, nella sostanza, l'unica difesa
- la mancata consegna, da parte dell'attore, della documentazione necessaria per la liquidazione della prestazione, così come previsto dalla regolamentazione negoziale, segnatamente dall'articolo 19, comma 3, delle Condizioni Generali di Assicurazione, allegate al fascicolo di parte (cfr. documento all. 5), aggiungendo, a conforto della propria tesi, che, secondo l'ultimo paragrafo di detta norma rubricato “Richieste motivate di altri documenti”, era in facoltà della compagnia “richiedere ulteriori documenti, specificandone la motivazione, in presenza di situazioni particolari, per le quali risulti necessario od opportuno acquisirli prima di procedere al pagamento, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, oppure al fine di adempiere a specifiche disposizioni di legge”.
4.1 – Invero, l'art. 19 delle condizioni di assicurazione, al punto 3 rubricato
“Documenti” stabilisce che “Per verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e individuare gli aventi diritto la Compagnia deve ricevere, tramite la Banca intermediaria o direttamente, i documenti necessari;
i documenti da fornire nei vari casi sono i seguenti. Decesso del Cliente:
- comunicazione di decesso del Cliente con la richiesta di pagamento firmata da ciascun Beneficiario;
- originale del certificato di morte del Cliente con indicazione della data di nascita e della data di decesso;
- in presenza di dati sensibili relativi ai Beneficiari (quali per esempio dati idonei a rilevare lo stato di salute relativi a incapacità o infermità fisiche e/o psichiche connesse a stati giuridici come l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno) sottoscrizione dello specifico modulo di consenso al trattamento dei dati;
- originale del provvedimento o dei provvedimenti del Giudice Tutelare, con il quale si autorizza chi esercita la potestà parentale/Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno a
pagina 5 di 11 riscuotere il capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci, nonché l'indicazione delle modalità per il reimpiego di tale capitale e l'esonero della Compagnia da ogni responsabilità. Se la richiesta di pagamento si riferisce a una designazione non testamentaria:
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto senza lasciare testamento indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con il Cliente (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità). Se la richiesta di pagamento fa riferimento a una designazione testamentaria:
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che il Cliente sia deceduto lasciando uno o più testamenti indicante che i testamenti sono gli unici conosciuti, validi e non impugnati, riportando l'elenco di tutti gli eredi testamentari del Cliente, la loro data di nascita e capacità di agire;
- copia autentica dei testamenti, completa del loro verbale di pubblicazione”.
4.2 – La società convenuta, nel dedurre che, chiedendo a) “l'originale o copia autenticata dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui deve risultare che la contraente-assicurata ha fatto testamento e se tale testamento (di cui devono indicarsi gli estremi) è l'ultimo, considerato valido, non modificato da ulteriori disposizioni né impugnato e che non sono in corso azioni di riduzione per lesione della quota di legittima” ovvero b) la
“copia autenticata del testamento, completa del verbale di pubblicazione”, “nessun abuso è stato perpetrato nei confronti del sig. , ha concluso la propria difesa chiedendo al Pt_1
Tribunale adito di accertare l'inadempimento contrattuale del beneficiario in relazione all'articolo 19 delle condizioni di assicurazione (conclusione sub A) della comparsa di costituzione e risposta), dovendosi ritenere i menzionati documenti necessari “al fine di verificare l'esistenza del diritto alla prestazione assicurata in capo al sig. . Parte_1
5. – Ebbene tanto premesso, va respinta la tesi della compagnia di assicurazione. Invero, nessun inadempimento è configurabile e nessuna declaratoria di necessità della documentazione in questione, ai fini del pagamento della polizza, è possibile, atteso che, la clausola contrattuale richiamata dalla società convenuta, recte quella di cui sopra concernente la documentazione pretesa in caso di designazione testamentaria, deve ritenersi (e, quindi, dichiararsi incidenter tantum) priva di validità ed efficacia siccome vessatoria.
pagina 6 di 11 5.1 – Va in prima battuta rammentato che l'art. 33 del d. lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo, prevede due tipi di clausole vessatorie - “atipiche”, previste dal comma 1, per le quali è onere di chi ne invochi la nullità dimostrare che hanno provocato un significativo squilibrio tra le posizioni delle parti;
“tipiche”, previste dal comma 2, le quali si presumono vessatorie fino a prova contraria -, e rilevato che, nella fattispecie, la contraente-assicurata è certamente qualificabile come consumatore.
5.2 - In seconda battuta, va osservato che, dovendo la scrivente procedere all'applicazione della norma contrattuale in questione, siccome richiesta dalla parte convenuta ed ai fini della decisione della causa, è tenuta a verificarne la validità con l'esame officioso della sua natura (abusiva o meno). Sul punto, giova ricordare che “La rilevabilità d'ufficio della natura vessatoria della clausola negoziale si giustifica in quanto il consumatore è in posizione svantaggiata rispetto al professionista non soltanto nell'ambito delle trattative bensì anche in sede processuale. Per tale ragione, in quest'ultima sede, il gap informativo è colmabile mediante l'intervento dell'organo giudicante, tenuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale abusività delle clausole negoziali (Corte giust. UE, sez. IX, sent. 22 settembre 2022, C-335/21, Vincente)” (così Tribunale Napoli n. 8306/2024).
5.3 – Ora, tanto acclarato, non appare revocabile in dubbio che la previsione che il beneficiario di una polizza - chiaramente, precisamente e validamente individuato in contratto in detta sua qualità -, una volta accertata la sua corretta individuazione personale, per ottenere il pagamento della prestazione assicurativa, debba consegnare, oltre il certificato di morte del portatore del rischio, anche atti notori o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, in originale o in copia autenticata, attestanti informazioni su disposizioni testamentarie dell'assicurato, sugli estremi di dette disposizioni, sulla loro validità, sulla loro eventuale impugnazione ovvero sulla pendenza di azioni giudiziarie di riduzione, nonché “copia autenticata del testamento, completa del verbale di pubblicazione”, ovvero altra imprecisata documentazione integrativa, è manifestamente vessatoria ai sensi dell'art. 33, lettera (q) (“limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità”), d. lgs. 206 del 2005 (clausola vessatoria tipica).
5.4 – Più precisamente, la previsione in capo al beneficiario della garanzia assicurativa della necessaria consegna di una siffatta documentazione non solo pone, a suo carico, un rilevante onere economico, ma per di più lo grava di un onere di documentare vicende testamentarie e giudiziarie a quelle connesse e/o collegate, che per legge non ha. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi pagina 7 di 11 del rischio, e, quindi, la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (c.d. portatore del rischio).
5.5 – In particolare, la previsione per cui il beneficiario deve consegnare all'assicuratore i superiori documenti ovvero ulteriore documentazione in presenza di particolari esigenze istruttorie è, per un verso, di sconfinata latitudine, ove si ponga mente al fatto che, non ci si ferma alla richiesta della previsione testamentaria, ma si chiedono attestazioni circa i tempi di eventuali testamenti, in ordine alla loro efficacia e validità ovvero investigazioni relative ad eventuali impugnazioni e giudizi o ancora non meglio determinati documenti, per altro verso addossa al beneficiario l'onere economico di copie autenticate e l'onere materiale di contrastare eccezioni di riservatezza che le parti delle possibili azioni processuali potrebbero opporre.
5.6 – Trattasi, dunque, di previsioni gravose ed opprimenti per il beneficiario, che subordinano il pagamento della prestazione di polizza al compimento di attività, da parte del medesimo, di difficile attuazione “e per di più senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 17024/2015).
5.6.1 – L'abuso è tanto più evidente ove si consideri che una designazione del beneficiario, specifica, espressa, corrispondente alla volontà dell'assicurato che lo ha indicato, nell'ipotesi di specie c'è, dacchè in tali casi è sufficiente la prova della propria identità (di beneficiario). Invero, “la previsione per cui il beneficiario deve produrre un atto notorio riguardante lo “stato successorio” del deceduto è inutile, posto che il beneficiario acquista il diritto all'indennizzo iure proprio, non certo iure haereditario, e per l'assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto sia morto ab intestato oppure no” (cfr. Cassazione citata).
5.7 – Va, pertanto, incidenter tantum dichiarato parzialmente nullo (nella parte in cui prevede, ai fini del pagamento della prestazione assicurativa, la produzione e consegna di documentazione attestante lo stato successorio dell'assicurata) l'art. 19, comma 3, delle condizioni contrattuali di polizza per la gravosità degli oneri imposti al beneficiario.
6. – Ciò detto, nel caso sub iudice, l'attore ha dimostrato non soltanto l'avvenuto decesso della nonna assicurata, trasmettendo alla compagnia la copia del certificato di morte (cfr. all. 4 fascicolo attoreo), e la propria identità, fornendo le proprie generalità mediante la compilazione del “Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela” (cfr. all. 2 fascicolo attoreo), ma ha pure prodotto (e lo aveva trasmesso, anche pagina 8 di 11 prima del giudizio, alla compagnia) copia del testamento pubblico e della sua registrazione, dalla cui lettura si evince l'assenza di disposizioni modificative della designazione contrattuale assicurativa.
6.1 - Né la convenuta ha dedotto e provato la presenza di contrastanti dichiarazioni della contraente-assicurata, sicché non residuano dubbi in ordine alla legittimità della pretesa dell'attore, al quale deve essere dunque corrisposto il dovuto.
7. – Del resto, la circostanza che la compagnia assicuratrice abbia sic et simpliciter pagato, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, segnatamente in data 18 marzo 2025 (dopo oltre tre anni di processo), la gran parte della somma dovuta, per come dichiarato all'udienza del 5 giugno 2025 dal procuratore di parte attrice, indica non solo la fondatezza della tesi dell'attore, ma anche quanto sia stata abusiva la resistenza della compagnia di assicurazione.
8. – Ne deriva che, riconosciuto il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento della polizza, parte convenuta va condannata al pagamento della pacifica - perché non specificatamente contestata -, somma di euro 20.035,69, cui va sottratto, giusta la dichiarazione di parte attrice, l'importo di euro 16.683,34, versato a marzo 2025, per un totale, all'esito della sottrazione, importo di euro 3.352,35, oltre interessi di legge dalla diffida del marzo 2021 sino al soddisfo. Non risultano provati danni da svalutazione monetaria maggiori rispetto al danno compensato con gli interessi legali.
9. – Malgrado l'abusiva resistenza e condotta processuale della parte convenuta (della quale si terrà conto in punto di spese processuali, riconoscendole, per come tra breve si dirà, nei valori medi), questa Giudice ritiene di respingere la domanda attorea di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avuto riguardo al superiore pronunciamento incidentale, ed officioso, di parziale nullità per vessatorietà della clausola negoziale di cui all'art. 19, punto 3, delle condizioni di assicurazione.
10.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore - come segue, avuto riguardo al valore della causa e ai valori medi di riferimento: € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase la pagina 9 di 11 trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale, per un totale di € 5.077,00. Si precisa che viene riconosciuta la fase di trattazione, in assenza di istruttoria in senso stretto, avendo parte attrice depositato le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. Parte convenuta deve a parte attrice anche euro 264,00 per spese documentate (non è stato documentato il costo ed il pagamento della procedura di mediazione, sicchè rispetto a questa nulla può riconoscersi).
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 3459/2021 R.G.A.C. promossa da nei Parte_1 confronti di disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la qualità di beneficiario della polizza assicurativa in causa (Giusto Mix Cod. MIXV1 n. 71001190228) in capo all'odierno attore, Parte_1 legittimato a chiedere il pagamento della prestazione assicurativa;
- e, per l'effetto, accertata incidenter tantum la parziale nullità della previsione di cui all'art. 19, punto 3, delle condizioni generali di assicurazione, nella parte meglio precisata in motivazione e per le ragioni ivi esposte, accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la liquidazione della prestazione assicurativa di euro Parte_1
20.035,69;
- e, per l'effetto, preso atto che, a marzo 2025, giusta la dichiarazione del procuratore di parte attrice, è stata pagata la somma di euro 16.683,34, condanna Controparte_1
a pagare a la restante somma di euro 3.352,35, oltre
[...] Parte_1 interessi legali sull'intera somma riconosciuta dal marzo 2021 al soddisfo;
- rigetta le richieste di parte convenuta;
- rigetta la richiesta attorea di risarcimento danni per lite temeraria;
- condanna la società a rimborsare al le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., nella somma complessiva di euro 5.341,00, di cui euro 264,00 per spese documentate ed euro 5.077,00 per compensi, oltre il 15% di quest'ultima somma a titolo di spese forfettarie. Così deciso in Reggio Calabria, 6 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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