Sentenza 23 gennaio 1998
Massime • 1
In tema di associazioni criminose, l'aggravante della disponibilità di armi di cui al comma quarto dell'art. 416 bis cod. pen. si sostanzia in una situazione di fatto che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto, non solo perché la disponibilità non corrisponde necessariamente alla attuale ed effettiva detenzione o porto, ma perché essa può riguardare anche armi legalmente detenute, sicché l'armamento viene in rilievo come semplice ed oggettiva situazione di fatto. Tale figura si differenzia nettamente dall'aggravante delle scorrerie in armi di cui al comma quarto dell'art. 416 cod. pen., la quale richiede il trasferimento da un luogo a un altro di associati armati, sicché la semplice disponibilità di armi, al di là della eventuale specifica rilevanza penale del fatto, non integra tale circostanza aggravante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/1998, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 23/1/1998
Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
Dott. GIOVANNI CASO Consigliere N. 265
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ADALBERTO ALBAMONTE Consigliere N. 33836/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
OG FE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza 13.6.1997 della Corte d'Appello di Bari. Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Assennato;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Mario Favalli, che ha chiesto l'annullamento, senza rinvio e la scarcerazione del ricorrente;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 13.6.1997 il Tribunale di Bari rigettava l'appello proposto da RI GL avverso il provvedimento col quale il 9.5.1997 la Corte di Assise d'Appello di Bari aveva rigettato sua istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva.
Rilevato in fatto che dalla carcerazione preventiva, sofferta dall'imputato alla data dell'istanza in anni quattro, mesi quattro e giorni venti andava detratta la durata della sospensione "in complessivi 421 giorni, pari ad un anno, un mese e ventisei giorni" e premesso che con sentenza del 4.8.1995 la Corte d'Assise d'Appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la "colpevolezza del GL in ordine al reato di cui al capo A)" -associazione armata di tipo mafioso-qualificato però "ai sensi dell'art.416" nonché in ordine ad altri delitti ascrittigli e riducendogli la pena ad anni quattordici e mesi sei di reclusione e L.
3.000.000 di multa;
che sul ricorso di quel Procuratore Generale denunziante "mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla derubricazione dell'associazione di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica" questa Suprema Corte aveva annullato detta sentenza quanto alla derubricazione predetta, disponendo nuovo giudizio in ordine "ai punti della sentenza come sopra annullata"; riteneva infatti che reato, per il quale si procedeva, era quello, originariamente contestato e ravvisato dal giudice di primo grado, di associazione di tipo mafioso aggravata dal possesso di armi, per il quale il termine di durata massima della custodia cautelare è di anni sei, mentre l'imputato aveva fondato la propria istanza sulla circostanza che, come denunziato dalla misura della pena inflittagli, il giudice di secondo grado aveva ritenuto insussistente l'aggravante predetta, punto a suo dire coperto dal giudicato per mancata impugnazione da parte della pubblica accusa. Fondava l'espresso convincimento, da una parte, sul rilievo che il giudice di secondo grado si era limitato ad escludere la mafiosità del l'associazione, ma non anche la circostanza aggravante, della quale nulla aveva detto "esplicitamente sia in motivazione sia in dispositivo" e, dall'altra, sulla considerazione che la formula dell'impugnazione, tendente com'era a ricondurre il giudizio nell'ambito dell'originaria contestazione, doveva ritenersi "assorbente l'intera imputazione sub capo a) dell'originaria rubrica".
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e chiede l'annullamento della predetta ordinanza nonché l'immediata scarcerazione del GL per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, denunziando in unico contesto manifesta illogicità della motivazione e inosservanza di norme processuali per violazione del principio di formazione progressiva del giudicato in relazione agli artt. 125/3, 304, 624 c.p.p. e 416 bis/4 c.p..- Deduce sostanzialmente che l'aggravante del possesso armi nella sentenza annullata "è stata esclusa, come si ricava inequivocabilmente da un dato processuale insuperabile, costituito dall'entità della pena comminata, come si dice in ricorso, "a tutti i coimputati ritenuti non meritevoli della concessione delle attenuanti generiche" e che l'ipotesi di un errore, di calcolo di essa nella sentenza annullata è apodittica, "contrastata dalla oggettiva evidenza processuale" e dalla mancanza di censure in punto nel ricorso del Procuratore Generale, di guisa che in base al principio di formazione progressiva del giudicato la mancata impugnazione sul punto e il silenzio della sentenza di rinvio, dalla quale non è lecito arguire che il giudice di legittimità abbia inteso "demandare al giudice di rinvio la decisione sull'intera contestazione riportata al capo A) della rubrica" la esclusione dell'aggravante in questione si deve ritenere passata in giudicato con tutte le conseguenze sui termini di durata massima della custodia cautelare, a suo dire decorsi.
IN DIRITTO
Il ricorso è malfondato sulla surrettizia prospettazione di un'aggravante speciale delle armi trasferibile negli esatti termini di sua fattualità dal delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. all'associazione per delinquere di cui al precedente art.416.
Cio è però all'evidenza impossibile in diritto non soltanto perché si verte in tema di aggravanti ad effetto speciale non trasferibili a fattispecie diverse di quelle, alla cui struttura formale ineriscono così intimamente da trovare collocazione nel medesimo articolo di legge, ma perché nel caso di specie l'aggravante ad effetto speciale relativa alle armi propria dell'associazione di tipo mafioso, di amplissima previsione com'è, ha contenuto formale e configurazione del tutto diversi e assai meno intensi dell'aggravante propria del delitto di associazione per delinquere, che è invece fortemente caratterizzata e perciò di applicazione assai limitata e comunque assai più rara.
La prima infatti si sostanzia nella disponibilità delle armi, cioè in una situazione di fatto che non coincide coi fatti d'illegale detenzione e porto, non solo perché la disponibilità non corrisponde necessariamente all'attuale ed effettiva detenzione e tanto meno al porto, ma anche perché essa può riguardare perfino armi legalmente detenute, sicché l'armamento del sodalizio criminoso viene in considerazione, ai fini dell'aggravante del reato associativa, come semplice e oggettiva situazione di fatto, indipendentemente dalla sua eventuale e intrinseca illiceità penale, di guisa che nell'associazione di tipo mafioso non restano assorbiti i reati in tema di armi (cfr. ex plurimis Cass. I, 28.10.1991 n. 3395, Ruga).
La seconda si sostanzia di una disponibilità delle armi che trae rilevanza e si atteggia come aggravante ad effetto speciale solo "se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie". Detta aggravante richiede cioè per la propria configurazione il trasferimento da un luogo ad un altro di associati, che, avendo programmato solo genericamente dei delitti, scelgono secondo occasionali circostanze gli oggetti delle loro azioni criminose (cfr. Cass. VI, 23.12.1986 n. 14688, Morelli). Il porto o il semplice possesso e ancor meno la semplice disponibilità di armi, al di là della eventuale rilevanza penale del fatto in sè come delitto relativo alle armi, non si configura dunque come aggravante ad effetto speciale dell'associazione per delinquere prevista dall'art.416 c.p..- Di conseguenza, ravvisato nei fatti contestati sub A) in rubrica il reato di cui all'art.416 predetto, il giudice di secondo grado null'altro aveva da aggiungere in motivazione riguardo all'aggravante propria dell'altro reato associativo contestato, travolta dalla diversa configurazione giuridica data al fatto e dalla pacifica mancanza di scorrerie armate da parte degli associati e tanto spiega il silenzio in punto di aggravante ad effetto speciale di detto giudice, della pubblica accusa, che non aveva ragione di censurare la parte quando censurava il tutto, e del giudice di legittimità. Per converso è evidente che l'annullamento di detta sentenza proprio in punto di qualificazione giuridica del fatto contestato non comporta formazione di giudicato sull'adminiculum e che il conseguente rinvio per nuovo giudizio sul punto ha rimesso in gioco l'originaria contestazione e la sua adeguatezza al fatto anche per la parte supportante la contestata aggravante.
Ne consegue la permanenza attuale dei termini di carcerazione preventiva e l'infondatezza del ricorso, che deve pertanto essere rigettato.
p.q.m.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94/iter disp. att. c.p.p..-
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 1998.-
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 1998