Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
Non è viziata da contraddittorietà l'ordinanza coercitiva che ritenga la gravità indiziaria degli elementi relativi alla partecipazione di taluno all'associazione dedita al narcotraffico, ma non di quelli concernenti il suo inserimento nel sodalizio mafioso, ben potendo l'associazione, purché dotata di una sua autonomia strutturale e organizzativa, costituire un'entità distinta, quantunque collegata al secondo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1999, n. 5612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5612 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Camillo LOSANA Presidente del 14/10/1999
Dott. Bruno ROSSI Consigliere SENTENZA
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore N. 5612
Dott. Gianfranco RIGGIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Emilio GIRONI Consigliere N. 15604/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SP VA, n.
9.5.1972 a Ragusa
avverso l'ordinanza in data 12.3.1999 del Tribunale di Catania Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero, Dott. Luigi CIAMPOLI che ha chiesto il rigetto del ricorso
O S S E R V A:
Con ordinanza del 12.3.1999 il Tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 26.2.1999 dal G.I.P. distrettuale nei confronti di SP VA, limitatamente ai contestati reati di spaccio di stupefacente e di partecipazione ad associazione ad esso finalizzata. Il Tribunale riepilogava le risultanze (in gran parte costituite da fonti collaborative) da cui emergeva l'esistenza di un "clan" mafioso, in lotta con gruppi contrapposti, facente capo ai fratelli D'Agosta. Gli elementi a carico del SP assumevano carattere di gravità soltanto in ordine allo stabile inserimento nella collaterale attività di spaccio gestita dal "clan". In proposito aveva riferito i collaboratore AS LO, le cui dichiarazioni erano riscontrate dai sequestri di "hashish" ed altri stupefacenti eseguiti a carico di lui e di un suo referente, nonché di appunti concernenti la relativa contabilità. Il collaboratore aveva indicato le fonti di rifornimento e precisato che l'"hashish" era destinato al SP il quale, dopo avere vanamente tentato di inserirsi nello spaccio di eroina, si era dedicato alla distribuzione del "fumo". Nel medesimo contesto il AS aveva riferito altri fatti relativi all'illecito traffico (peraltro non coinvolgenti il SP) che avevano trovato conferma da fonti indipendenti. Un ulteriore episodio riguarda l'incendio dell'autovettura di certo Di RA AF, cui il AS addebitava un'indiscrezione circa la collaborazione fornitagli nel corso di un'estorsione tentata ai danni dell'avv. La Vecchia;
tale vendetta sarebbe stata commissionata ed eseguita dal SP, compensato con 100 grammi di "hashish" e due di cocaina. L'incendio si era effettivamente verificato, e il professionista aveva confermato le richieste estorsive ricevute. Infine, il SP era stato già ripetutamente denunciato per detenzione di stupefacente destinato allo spaccio.
Ricorre per cassazione la difesa, denunciando carenza di motivazione ed erronea applicazione di legge, poiché il giudice del riesame si sarebbe soffermato sull'esistenza del gruppo criminale, senza indicare alcun elemento concernente l'individuale posizione dell'indagato; l'unico dato certo acquisito era costituito dalla consegna di un non elevato quantitativo di stupefacente - non destinato allo spaccio ma a consumo personale da parte di soggetto tossicodipendente - in corrispettivo dell'incendio della vettura del Di RA (episodio ammesso dal SP). Il AS aveva escluso l'inserimento nella "squadra" del gruppo criminale dell'indagato, del resto riconosciuto estraneo all'associazione mafiosa.
Il ricorso è infondato. È noto che, in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 C.P.P. devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, i quali - contenendo "in nuce" tutti e soltanto alcuni dei componenti strutturali della corrispondente prova - non valgono necessariamente, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, anche attraverso ulteriori, future acquisizioni, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza;
resta pertanto esclusa in tale ambito l'applicazione dell'art. 192 stesso codice. Alla stregua del criterio valutativo di cui sopra la chiamata in correità, per la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto per cui si procede, giustifica il dubbio in ordine al disinteresse delle motivazioni sottostanti e, conseguentemente, il ricorso alla massima di esperienza secondo la quale essa, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso integrare, di per sè sola, un grave indizio di colpevolezza, se non sia corroborata da riscontri estrinseci - non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione dell'incolpato, poiché l'assenza di tale ulteriore requisito, nell'ipotesi in cui non esistano elementi contrari al coinvolgimento di costui, non esclude, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata - ma comunque di consistenza tale da confortarne la portata accusatoria (cfr., per tutte, Cass. Sez. Un., 21.4/I.8.1995, Costantino e altro). Ora, nel caso di specie gli elementi di conferma indicati dal giudice del riesame, oltre a riscontrare in generale l'attendibilità delle circostanze riferite dal AS, investono direttamente la individuale posizione dell'indagato, in quanto dimostrativi di una consegna di stupefacente a lui fatta, la destinazione allo spaccio è d'altra parte desunta da specifici precedenti e pendenze, sicché il prospettato impiego per uso personale costituisce soltanto un'alternativa ipotesi di interpretazione delle risultanze indiziarie, in sè inidonea ad integrare vizio deducibile in sede di legittimità perché non tale da evidenziare una carenza logica del tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. Nè questo può ritenersi contraddittorio per avere affermato la gravità indiziaria degli elementi relativi alla partecipazione all'organizzazione dedita al narcotraffico, ma non di quelli concernenti l'inserimento nel sodalizio mafioso;
è infatti noto che la prima, purché dotata di una sia autonomia strutturale ed organizzativa, può costituire un'entità distinta, ancorché collegata al secondo (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 16.6.1992, Altadonna ed altri). Il ricorso va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1 ter, delle norme di attuazione del Codice di procedura penale. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999