Sentenza 25 maggio 2006
Massime • 3
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il fatto che l'associazione sia armata (art. 74, comma quarto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309), integra un'aggravante rispetto alle ipotesi base previste nei precedenti commi dello stesso articolo.
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, i presupposti per l'applicazione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, sono di minore portata di quelli richiesti ai fini della concedibilità dell'attenuante della collaborazione nel reato associativo, di cui al successivo articolo 74, comma settimo, del medesimo d.P.R.. Ai fini della concessione della prima attenuante, è sufficiente l'essersi adoperato per evitare che l'attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di "risorse rilevanti"; mentre per la concessione dell'attenuante di cui all'articolo 74, comma settimo, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'associazione criminosa finalizzata a diversi traffici, è richiesta l'assicurazione delle prove del reato, ovvero è necessario un contributo efficace per il sequestro di "risorse decisive".
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le attenuanti della collaborazione di cui agli articoli 73, comma settimo, e 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 si pongono come attenuanti speciali rispetto a quella di cui all'articolo 62, numero 6, cod. pen., per cui quest'ultima non può trovare applicazione qualora sia fondata sulla condotta collaborativa che, nella configurazione delle attenuanti speciali, ha una portata più ampia. Ne deriva che, una volta escluse le attenuanti speciali, non può essere riconosciuta la più restrittiva attenuante generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2006, n. 28596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28596 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2006 |
Testo completo
2 859 6/ 06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 25/05/2006
SENTENZA
N. 732106 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO
" N. 008562/2006 2.Dott.BARDOVAGNI PAOLO
11 3. Dott. CORRADINI GRAZIA
4. Dott. URBAN GIANCARLO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA /
sul ricorso proposto da :
N. IL 15/02/1955 1) GI SALVATORE
avverso SENTENZA del 01/06/2005
CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORRADINI GRAZIA
Houdin
Horraduri 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 1.6.2005, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente sentenza di appello per nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, la Corte di Appello di
Milano ha confermato la sentenza in data 21.12.2001 del GIP del Tribunale di Milano che aveva dichiarato UG AT colpevole dei reati di associazione per delinquere armata finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, di tre episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e di illecita detenzione di una pistola calibro 357 Magnum, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di otto anni di reclusione.
2 - La indagine della Guardia di Finanza, basata su intercettazioni telefoniche (che avevano consentito di accertare un grosso traffico internazionale di sostanze stupefacenti pesanti, nell'ordine di centinaia di chilogrammi, che venivano scaricate per conto di due albanese in un garage condominiale di via Legnano 20- 22 in Milano ), nonché su servizi di osservazione e sequestri di sostanze stupefacenti, aveva portato, fra l'altro, al sequestro di 500 grammi di cocaina e di due chilogrammi di hashish nella abitazione di OD
RI, legata sentimentalmente al UG che aveva accesso alla casa della donna.
La OD, in sede di perquisizione, aveva fatto il nome del UG che era stato controllato in data 16.6.1998 mentre era a bordo di una Audi 80 e si era dato alla fuga abbandonando la autovettura, peraltro finendo per cadere e ferirsi, così da essere costretto a recarsi in ospedale. In quella circostanza il UG aveva cercato di occultare 18 grammi di cocaina ed un involucro con altri 65 grammi della stessa sostanza, che però erano stati trovati e sottoposti a sequestro.
3 - Raggiunto in ospedale dagli investigatori, il UG aveva dichiarato di volere collaborare indicando il luogo in cui si trovava la sua autovettura Golf al cui interno venivano rinvenuti e sequestrati 46 pani di cocaina del peso di 500 grammi ciascuno, altri
400 grammi della stessa sostanza, denaro e la pistola Magnum 357. Il ruolo del UG di depositario di ingenti quantità di stupefacenti e di armi per conto di due albanesi era comunque già emerso attraverso numerose intercettazioni telefoniche precedenti al
16.6.1998 e altre di poco successive a tale data ed era stato confermato dall'indagato.
-4 Sulla base di tali elementi i giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del
UG, cui hanno riconosciuto le attenuanti generiche con riguardo al leale comportamento processuale, mentre invece hanno escluso il riconoscimento delle attenuanti di cui al comma 7 degli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 - ritenute
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e sostanzialmente analoghe - poiché la imponente attività investigativa del P.M., che aveva portato a miriadi di intercettazioni dal contenuto chiaro e decriptato, servizi di osservazione e sequestri di considerevoli quantità di droga e arresti, era praticamente conclusa al momento dell'arresto del UG, il cui contributo era stato valutato più che modesto, in quanto a carico della maggior parte degli indagati esistevano già chiari ed univoci elementi di reità, mentre le dichiarazioni del UG avevano avuto soltanto una limitata utilità a chiarimento di modalità esecutive e di ruoli di alcune operazioni di approvvigionamento e per svelare alcune forme di contatto, cosicché il suo contributo appariva insufficiente ad integrare la condotta richiesta dalle norme citate. A tal fine la
Corte di Appello ha preso in esame anche la documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato nel giudizio di rinvio con riguardo alla attività collaborativa svolta dal
UG nell'ambito pure di altre indagini, rilevando che il suo unico contributo alle indagini relative al procedimento penale in atto riguardava, secondo la documentazione prodotta, quello svolto al momento del suo arresto e già valutato, mentre il contributo eventuale in altre indagini restava indifferente, il che rendeva inutile anche la testimonianza del dirigente della squadra mobile di Torino, Dott. Savina, richiesta dalla difesa nel corso del giudizio di appello, di cui comunque era stata già prodotta una missiva scritta che esplicitava quanto a sua conoscenza.
5 La Corte di Appello ha escluso altresì la applicabilità della attenuante di cui all'art. 62 n. 6, seconda parte, C.P., aderendo al filone giurisprudenziale che qualificava speciale la attenuante di cui all'art. 73, comma 7, mentre, quanto alla misura della pena, ha rilevato che era stata applicata in concreto una pena più che modesta individuando correttamente la pena per il reato più grave (associazione armata) su cui erano stati operati la diminuzione per le attenuanti generiche e gli aumenti a titolo di continuazione.
6 - Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del UG chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata sulla base di sei separati motivi.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE dell'imputato, con conseguente nullità assoluta del giudizio e della sentenza di rinvio, ai sensi del comma 2 dell'art. 520 C.P.P., per mutamento della composizione del collegio giudicante;
mancanza ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto, senza spiegare i motivi, che fosse irrilevante la questione sulla applicabilità del comma 7 dell'art. 74 del D.P.R. n. 309 del
1974, anziché del comma 7 dell'art. 73, poiché entrambe le norme prevedevano analoga circostanza attenuante speciale;
carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante di cui al comma 7 degli artt. 74 e 73 del D.P.R. n. 309 del
1990, per avere la Corte di appello confuso l'ambito di applicabilità del comma 7 dell'art. 74 con quello del comma 7 dell'art. 73, pur prevedendo le due disposizioni ipotesi differenti e per avere inoltre omesso di analizzare compiutamente le risultanze probatorie acquisite in relazione a tali attenuanti, con riguardo alle circostanze che le intercettazioni telefoniche erano quasi tutte successive all'arresto del UG e rese possibili da tale arresto e che il contributo del UG non era stato soltanto quello dichiarativo al momento del suo arresto, avendo invece l'imputato partecipato pure alla individuazione degli appartamenti in cui potevano essere rinvenuti armi e stupefacenti, così dando l'avvio ad altri procedimenti penali conclusisi con condanne;
circostanze che, se valutate adeguatamente, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento della attenuante richiesta;
inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 n. 6, 81 e 133 C.P. per avere la Corte di Appello escluso la applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P., pur essendo tale attenuante applicabile in tutti i casi in cui l'imputato si sia adoperato per consentire il reperimento dello stupefacente ed evitarne la diffusione e per non avere considerato, in ordine al trattamento sanzionatorio, il ruolo subordinato dell'imputato ed il limitato arco temporale entro cui aveva agito;
erronea determinazione della pena base ( anni 12 di reclusione ) con riguardo al reato assunto come più grave ( capo 38 e cioè associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ), in quanto la applicazione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti avrebbe dovuto condurre alla determinazione della pena base in anni dieci;
mancata assunzione di una prova decisiva di una prova decisiva richiesta dal UG nel giudizio di appello che aveva impedito di dimostrare come la sua collaborazione avesse avuto effetti in altri procedimenti connessi.
8 Con motivi aggiunti in data 9 maggio 2006 la difesa del UG ha dedotto ulteriormente che, a seguito del D. L. n. 272 del 2005, il minimo della pena previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 era stato ridotto da otto a sei anni di reclusione, il che incideva, trattandosi di norma sostanziale più favorevole all'imputato e di immediata applicazione, sugli aumenti per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti giudicati in continuazione rispetto al reato associativo, che erano stati stabiliti in relazione alla maggiore pena prevista in base alla precedente normativa e dovevano ora essere rideterminati in relazione al nuovo minimo di pena,
9 - Il primo motivo è pretestuoso.
L'accesso agli atti del procedimento, cui questa Corte era tenuta essendo stata dedotta una questione di nullità per violazione di una norma processuale, in relazione alla quale il giudice di legittimità è giudice anche del fatto (v. Cass. 9.2.1999, Andronico, Rv.
213365), ha consentito di appurare che alla prima udienza davanti alla Corte di Appello nel giudizio di rinvio, in data 18 maggio 2005, il processo è stato rinviato su richiesta del difensore dell'imputato che aveva proposto un accordo sulla pena con il Procuratore
Generale ed anche al fine di consentire alla stessa difesa di completare la documentazione attinente alla allegata collaborazione. All'udienza successiva del 1 giugno 2005, la Corte, in composizione parzialmente diversa da quella precedente, ha controllato la costituzione delle parti e quindi ha preso atto della documentazione depositata dal difensore, mentre non ha avuto alcun seguito né altra spiegazione il preannunciato intendimento di un patteggiamento in appello sulla misura della pena, per cui le parti hanno formulato le relative conclusioni e quindi la Corte ha deciso.
Tanto premesso, si deve escludere la nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 520 ( rectius 525 ), comma 2, C.P.P. poiché il giudice in diversa composizione collegiale si è limitato ad un rinvio, in assenza di qualsiasi decisione idonea ad avere qualsiasi valenza sul giudizio in corso, ma anche di qualsiasi effettiva attività propria del dibattimento, ed ha quindi, all'udienza successiva, proceduto all'esame della costituzione
4 delle parti ed al giudizio di appello mantenendo in sede di decisione la stessa composizione che aveva il collegio che aveva partecipato al giudizio (v. Cass. 13.12.1994, Graziano).
Il principio della immutabilità del giudice, coerentemente alla finalità di assicurare l'identità fra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla racconta delle prove ed alla relativa discussione vale infatti per la fase della istruzione e della discussione e deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio ed è dedicata alla regolare costituzione delle parti, per cui non si configurerebbe alcuna nullità neppure qualora il giudizio fosse condotto davanti ad un giudice diversamente composto dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato ( v. per tutte Cass.7.5.1998, Di Leo, Rv. 211531), il che comunque non si è verificato nel caso in esame poiché l'imputato era presente nel giudizio di rinvio e la costituzione delle parti è stata poi verificata alla seconda udienza. E proprio con specifico riguardo al giudizio di appello è stato altresì precisato che il principio della identità del giudice che ha disposto la acquisizione della prova con quello che ha proceduto alla acquisizione della stessa non è violato neppure nel caso in cui il giudice di appello acquisisca e valuti prove documentali di cui sia stata disposta la acquisizione in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto, in quanto le prove documentali, quali prove precostituite, possono essere acquisite indipendentemente dalla preventiva adozione di un provvedimento formale di rinnovazione parziale del dibattimento e di acquisizione delle stesse, sicché deve considerarsi irrilevante il provvedimento di acquisizione in precedenza disposto dallo stesso organo giudicante diversamente composto ( v. Cass. 10.7.2000, D'Ambrosio ); con la conseguenza che non si sarebbe verificata la nullità neppure nel caso prospettato dal 1
ricorrente, ma in realtà diverso da quello emergente dagli atti in cui il giudice nella
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diversa composizione avesse disposto, nel corso della prima udienza, la acquisizione della prova documentale. 10 Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati
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congiuntamente, in quanto fra loro collegati, sono infondati.
Il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancanza di giustificazione in ordine alla asserita irrilevanza della questione di applicazione della attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, ovvero di quella di cui all'art. 74, comma 7, dello stesso T.U., ritenute dalla Corte di merito sostanzialmente assimilabili, nonché la carenza e la illogicità della motivazione in ordine alla esclusione della applicazione delle suddette attenuanti, avendo la Corte di merito trascurato in particolare l'esame di circostanze, quali le emergenze anche di intercettazioni telefoniche
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и successive all'arresto dell'imputato ed il contributo offerto dallo stesso in ordine alla individuazione di appartamenti in cui potevano essere rinvenuti armi e stupefacenti, che avrebbero dovuto indurre alla concessione delle attenuanti richieste.
Sotto tale profilo occorre rilevare che, poiché il reato ritenuto più grave dai giudici di merito, su cui poi è stata calcolata la pena base ai fini dei successivi aumenti per la continuazione, è stato quello di cui al capo 38 della imputazione ( pag. 243 della sentenza di primo grado) e cioè il reato di associazione armata finalizzata al traffico internazionale di eroina e cocaina ( art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990 ), la attenuante da prendere in considerazione, al fine della concreta incidenza sul reato base, era quella di cui al comma 7 dell'art. 74, prevista “per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre alla associazione risorse decisive per la commissione dei reati". Di nulla può quindi dolersi il ricorrente se i giudici di merito hanno valutato sostanzialmente assimilabile tale attenuante a quella di cui all'art. 73, comma 7, prevista, nel caso del meno grave reato di traffico di sostanze stupefacenti, “per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di rilevanti risorse per la commissione di delitti", poiché, essendo i presupposti per la applicazione della attenuante di cui all'art. 73, comma 7, tutto sommato di minore portata ( essendo sufficiente, ai fini della concessione di tale ultima attenuante, l'essersi adoperato al fine di evitare che la attività di spaccio sia portata a conseguenze ulteriori, anche mediante aiuto al sequestro di risorse rilevanti, mentre invece ai fini della concessione della attenuante di cui all'art. 74, comma 7, in considerazione della maggiore gravità del reato e della necessità di stroncare non tanto lo spaccio della singola partita di droga, bensì la associazione per delinquere finalizzata a diversi traffici, è richiesto la assicurazione delle prove del reato ovvero un contributo efficace per il sequestro di risorse decisive ), la spettanza o meno della attenuante è stata esaminata sulla base dei presupposti più favorevoli all'imputato e che avrebbero consentito la concessione anche di presenza di una collaborazione più modesta di quella occorrente nel caso del reato associativo al fine della applicazione della diminuente invocata.
-11 La motivazione sulla cui base è stata esclusa la sussistenza della attenuante speciale appare poi del tutto corretta e condivisibile, avendo la sentenza di merito fatto riferimento, con argomentazione logica e conforme al parametro normativo, alla estrema modestia del contributo del UG, intervenuto quando la attività della associazione era stata ampiamente scoperta e documentata attraverso prove inconfutabili, e consistente sostanzialmente nella sola indicazione della sua vettura al cui interno si trovava una partita
6 си di droga, di quantità comunque minima rispetto a centinaia di chilogrammi di droghe pesanti che la associazione cui partecipava il UG aveva importato e smerciato e cui gli inquirenti sarebbero in ogni caso arrivati dopo l'arresto della sua compagna, anche se il
UG non avesse parlato, non rilevando invece eventuali altri contributi ad altre diverse indagini cui l'imputato aveva fatto riferimento relativamente alla individuazione di appartamenti al cui interno potevano trovarsi armi o droga, che non potevano però riflettersi sui diversi e separati reati oggetto del presente giudizio. E, di fronte a tale articolata e congrua motivazione, il ricorrente si limita ora a rilevare che non si sarebbe conto tenuto della sua collaborazione che avrebbe consentito di dare corso ad altrui processi in relazione ad altri soggetti, così incorrendo in vizio di aspecificità, avendo il giudice di merito già rilevato che la eventuale collaborazione ad altri processi, se pure fosse vera e provata, non rileverebbe nel presente processo in cui la attività collaborativa è stata minima ed ha condotto a risultati insignificanti rispetto a quelli già acquisiti per via investigativa.
12 - E' infondato anche il quarto motivo con cui il ricorrente si duole della mancata concessione, quanto meno, della attenuante di cui all'art. 62 n. 6, C.P., in considerazione del contributo offerto per consentire il sequestro dello stupefacente poi in effetti sequestrato ed evitarne la diffusione.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è infatti ormai nel senso che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, le attenuanti di cui agli artt. 73, comma 7 e 74, comma
7, del D.P.R. n. 309 del 1990 si pongono come attenuanti speciali rispetto a quella di cui all'art. 62 n. 6, C.P., per cui quest'ultima non può trovare applicazione qualora sia basata sulla condotta collaborativa che, nella configurazione delle attenuanti speciali, ha una portata più ampia, cosicché una volta esclusa la attenuante speciale, non può essere riconosciuta la più restrittiva attenuante generale ( v. per tutte Cass. sez. IV n. 12323 del
1999; Cass. sez. VI n. 316 del 1994, Campostrini;
Cas. Sez. VI 24.9.1992, D'Onofrio ).
Comunque, anche con riguardo alla più lontana giurisprudenza segnalata nella sentenza impugnata, per cui la attività collaborativa potrebbe in astratto costituire la base anche della attenuante di cui all'art. 62, n. 6, C.P., è stato rilevato che di fatto non può essere integrata neppure la attenuante generale nel caso in cui la attività collaborativa dell'imputato sia intervenuta quando la diffusione della droga è già stata posta in essere con il conseguente danno sociale ed il singolo sequestro abbia riguardato una delle partite successive. Ed anche la giurisprudenza che cita il ricorrente porta alla stessa soluzione poiché riguarda un caso, diverso da quello in esame, in cui il sequestro aveva impedito
7 le qualsiasi attività di diffusione della droga, mentre nel caso in esame la droga era già circolata a centinaia di chili e poco importava il sequestro di una singola partita della stessa.
-Il trattamento sanzionatorio, ugualmente contestato con il quarto motivo di 13
ricorso, è stato, dal suo canto, applicato nel minimo di legge con la diminuzione massima per le attenuanti generiche, per cui non si vede quale altra riduzione l'imputato avrebbe potuto ottenere in appello.
-Pure il sesto motivo è pretestuoso poiché la pretesa prova decisiva che il 14
UG aveva dedotto nel giudizio di appello, con riguardo alla assunzione della testimonianza di due investigatori che avrebbero potuto deporre sul suo apporto collaborativo, era tutt'altro che decisiva, come ha congruamente rilevato la sentenza impugnata, considerato che la parte aveva prodotto tutti i documenti che aveva ritenuto utili ed era stata altresì acquisita proprio una relazione del dirigente della Squadra Mobile della Questura di Torino, dott. Savina, completamente esaustiva sui fatti che il ricorrente aveva dedotto a sostegno della sua richiesta di applicazione della attenuante della collaborazione. D'altronde, trattandosi di prova dedotta per la prima volta in appello, occorreva, a norma dell'art. 603, comma 1, C.P.P., non tanto la presumibile attitudine del mezzo di prova proposto ad influire sulla decisione del punto controverso, quanto piuttosto che il giudice ritenesse di non potere decidere allo stato degli atti ( v. per tutte Cass.
16.1.1996, Quaranta, Rv. 293822 ); il che nel caso in esame è stato escluso sulla base di una motivazione logicamente corretta e come tale non censurabile in sede di legittimità.
15 E' invece fondato il quinto motivo di ricorso, ripreso dal ricorrente nella memoria aggiunta, con cui si lamenta che il giudice di merito, dopo avere premesso di volere applicare la pena base per il reato più grave (capo 38 e cioè associazione armata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ) nel minimo di legge, abbia poi determinato tale minimo, pur applicando le attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, in anni dodici di reclusione invece che in anni dieci. Posto infatti che la associazione armata,
prevista dal comma 4 dell'art. 74, integra una aggravante rispetto al reato di partecipazione all'associazione di cui al comma 2 dello stesso articolo, la applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti̟ doveva condurre ad applicare la pena base in conformità alla previsione del comma 2 ( pena non inferiore a dieci anni di reclusione ) invece che in conformità alla previsione del comma 4 (pena non inferiore a dodici anni ).
Il giudice di merito, partendo dalla pena base di dodici anni di reclusione ( pag. 243 della sentenza impugnata ), è quindi incorso in errore, poiché, avendo specificamente
8 се affermato che intendeva applicare al UG la pena base nel minimo di legge, avrebbe dovuto determinare la pena base in anni dieci di reclusione, su cui applicare le attenuanti generiche nel massimo di un terzo, quindi l'aumento per la continuazione ed infine la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
16 - Non merita, al contrario, accoglimento il secondo profilo della memoria aggiunta con cui il ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 2 del C.P., la applicazione dello ius superveniens costituito dalla modifica legislativa dell'art. 73, comma 1, del D.P.R. n. 309 del 1990, a seguito della legge 21.2.2006 n. 49 che ha ridotto a sei anni di reclusione la pena minima detentiva per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti ( in precedenza previsto in otto anni di reclusione per le droghe cd. pesanti ), con conseguente riduzione della misura dell'aumento per la continuazione con riguardo ai capi di imputazione 2, 39 e
40 riguardanti, appunto, il reato di cui all'art. 73 del D.P.R. più volte citato.
La diminuzione della pena minima per i suddetti reati, ferma restando la pena massima, in conseguenza della equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti mentre invece per il passato erano previste pene diversificate, non sposta infatti i termini della valutazione poiché la pena legale prevista per la continuazione è quella stabilita dall'art. 81, comma 2, C.P. e cioè una percentuale della pena base per il reato più grave, che non ha subito modificazioni, indipendentemente dall'entità ed addirittura dalla specie della pena prevista per i reati satelliti.
- In definitiva, in accoglimento del quinto motivo di appello, si impone 17
l'annullamento della sentenza impugnata, che può avvenire senza rinvio, a norma dell'art. 620, lett. 1, C.P.P., potendosi procedere in questa sede alla determinazione della pena sulla base di un mero calcolo aritmetico di cui tutti i componenti sono già stati stabiliti dal giudice di merito e che deve essere così sviluppato: partendo dalla pena base di dieci anni di reclusione, ridotta a anni e 8 mesi per effetto delle attenuanti generiche prevalenti ed applicato l'aumento per la continuazione, già fissato in quattro anni dal giudice di merito, si perviene alla pena di dieci anni ed otto mesi, ulteriormente ridotta a 7 anni, un mese e dieci giorni per effetto della diminuzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
Nel resto, come già rilevato, il ricorso deve essere invece respinto perché infondato sotto tutti gli altri profili addotti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni sette, mesi uno e giorni dieci di reclusione;
Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, addì 25 maggio 2006.
Il consigliere estensore II Presidente
Dott. Grazia Corradini Dott. Gianvittore Fabbri
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
-9 AGO 2006
IL CANCELLIERE Giuseppe Balistreri
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7 - Il ricorrente lamenta con sei separati motivi: violazione dell'art. 525, comma 2, C.P.P. per avere la Corte di Appello in sede di rinvio giudicato all'udienza camerale del 1 giugno 2005 in una composizione diversa da quella dell'udienza del 18 maggio in cui era stato aperto e rinviato il giudizio con concessione di un termine al difensore per produrre la documentazione attestante la attività collaborativa
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