Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
Non ricorre alcuna causa di incompatibilità a comporre il collegio del tribunale di sorveglianza, che debba decidere su istanze per la concessione di misure alternative, nei confronti del magistrato di sorveglianza che su di esse si sia già pronunciato in via provvisoria.
Commentario • 1
- 1. Art. 34 c.p.p. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimentohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 26201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26201 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1755
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 041725/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE EL N. IL 11/01/1981;
avverso ORDINANZA del 01/10/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye Enrico che ha richiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 01.10.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Catania rigettava le istanze di LE LE (fine pena, allo stato, al 15.08.2009) di affidamento in prova in casi particolari, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94, di affidamento in prova ordinario e di detenzione domiciliare. Rilevava detto Tribunale come fossero ostativi la perdurante pericolosità del condannato e la considerazione che i reati per cui scontava condanna fossero stati commessi durante la precedente sottoposizione del LE alla stessa misura alternativa.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) incompatibilità del giudice estensore, che aveva già respinto in via provvisoria le stesse istanze;
b) questione di incostituzionalità su tale profilo, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.; c) errata valutazione della certificazione rilasciata dal Sert;
d errato diniego dell'affidamento ordinario e della detenzione domiciliare.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.
Deve essere dapprima respinta la dedotta questione relativa all'asserita incompatibilità, a comporre il Collegio del Tribunale di Sorveglianza, del magistrato che abbia pronunciato il provvedimento reclamato. In tal senso si è invero già pronunciata questa Corte con decisioni che qui vanno richiamate e ribadite (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, n. 2002 in data 14.03.1997, Rv. 207738, Morleo;
ecc.). La natura provvisoria e meramente propedeutica della prima pronuncia, che è la considerazione che sostiene l'appena citata massima, costituisce anche la ragione che induce la manifesta non fondatezza della sollevata questione di costituzionalità. Quanto poi al merito dell'impugnata decisione, il ricorso è infondato. In ordine al chiesto affidamento in prova in casi particolari (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94) è del tutto corretta la gravata decisione che si basa sulle ultime analisi (Usi Siracusa 11.02.2008) che escludevano l'attualità di uso di stupefacenti da parte del LE. Quanto alle altre richieste misure alternative risulta parimenti ineccepibile l'impugnata ordinanza che rileva la perdurante pericolosità del condannato non solo per il pesante carico di condanne per reati gravissimi (due omicidi volontari, due rapine e tre per violazione legge armi), ma anche, e soprattutto, per avere in precedenza egli commesso una rapina (nel 2001) proprio in periodo di fruizione di precedente affidamento. Il giudizio di non cessata pericolosità e la dimostrata incapacità di autocontrollo risultano dunque motivazione del tutto corretta ed impermeabile alle peraltro generiche censure del ricorrente sul punto. L'invocata buona condotta risulta invero manifestamente contraddetta proprio dall'anzidetta grave violazione commessa nel corso della pregressa fruizione di misura alternativa. In definitiva il ricorso contro l'ordinanza 01.10.2008, infondato, deve essere rigettato.
La reiezione del gravame comporta ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente LE LE al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009