Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4244 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A ' 042 4 4 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CAS SAZIONE LA CORTE SUPREMA D I Lavoro R.G.n. 3528/98 SEZIONE LAVORO Cron. 3084 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele Annunziata - Presidente Rep. Consigliere Rel. Ud.: 17.1.2001 It Giovanni Prestipino " ET "C AN De RE " " Pasquale Picone ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NC NU, elett.te dom.ta in Roma, Via del Spirito n. 48, presso lo studio Banco di Santo dell'Avv. Mario D'Ottavi, che unitamente all'Avv. Maurizio Discepolo la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso. Ricorrente-
contro
S.p.a. POSTE ITALIANE (già ENTE POSTE ITALIANE), in persona del legale rappresentante, elett.te dom.ta in Roma, Viale Europa n. 190, presso l'ufficio legale 183 della medesima società, rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Marrari per procura speciale a margine del controricorso. - Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 571 del 19.8.1997 (R.G. n. 371/96). Udita nella pubblica udienza del 17.1.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
contro
Sentito l'Avv. Concetta Marrari per la ricorrente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso perchè sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 30 gennaio 1997 il Pretore del lavoro di Pesaro, Sezione distaccata di Fano, accoglieva il ricorso con il quale NU NC, dipendente dell'Ente Poste Italiane con qualifica di quinto livello, aveva chiesto che l'Ente fosse condannato a riconoscerle la superiore qualifica, livello, a decorrere, agli corrispondente al sesto effetti giuridici, dal 1° aprile 1994 e, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1994. Questa decisione, impugnata dall'Ente Poste, veniva riformata dal Tribunale di Pesaro con sentenza 2 del 19 agosto 1997, con la quale la domanda proposta dalla lavoratrice veniva rigettata in base al rilievo che, fermo restando che fino alla attuazione del primo contratto collettivo di lavoro, stipulato fra l'Ente e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, a costoro continuava ad applicarsi il trattamento economico e normativo vigente prima della privatizzazione dell'Ente medesimo, la NC non poteva nemmeno ottenere che il suddetto inquadramento nella sesta qualifica le fosse riconosciuto a decorrere, agli effetti giuridici, dal 26 febbraio 1995 e, agli effetti economici, dal 26 novembre 1994. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la NC, che ha dedotto due distinti motivi. La s.p.a. Poste Italiane (già Ente Poste Italiane) 1 ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Preliminarmente va rilevata d'ufficio la questione relativa alla inammissibilità del ricorso, che, del resto, ha pure formato oggetto delle conclusioni del Procuratore Generale (il quale ha chiesto che sia emessa la pronuncia di inammissibilità perché l'atto è stato notificato dopo la scadenza del termine breve stabilito dalla legge). 3 Come risulta dagli atti, la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro è stata notificata "a mani proprie" dell'Avv. Maurizio Discepolo, che aveva rappresentato e difeso la NC nel giudizio di appello (e presso il quale la medesima NC aveva eletto domicilio), il 3 ottobre 1997, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato all'Ente Poste Italiane il 17 febbraio 1998. Ora, ai sensi del combinato duisposto degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione della sentenza. Pertanto, tenuto conto di Mi questa regola giuridica, si deve ritenere che il ricorso proposto dalla NC sia stato notificato dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge e lo stesso, per conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile. Per il principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., la NC deve essere condannata a pagare alla società resistente le spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la NC a pagare alla società resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 29.000, oltre a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per onorari. Così deciso in Il Presidente: Il Consigliere Roma il 17 gennaio 2001 м. Амишина estensore: IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I oggi, 23 MAR 2001 D , A S O S L IL CANCELLERE L A 3 N the . T O 3 , T O I B 5 R A I S A . D ' E L P N A L S 0 T E 1 I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - M N 1 I A E 1 S D A I E D E , A G E O T O R G T N T E T S E L I I S G R E I E A D R L L O E D 5