Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
La eventuale reiterazione della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha rilevanza ai fini della tempestività della richiesta di interrogatorio, la quale si determina con riferimento alla data della prima notifica, se regolare, non essendo consentito far rivivere una facoltà irrimediabilmente consumata dall'inutile decorso del termine conseguente alla conoscenza legale ed effettiva dell'atto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2015, n. 36430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36430 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
1 2015 N.12747/2014 R.G. Sat 1168 36430/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giorno 3 del mese di giugno dell'anno 2015 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE composta dai magistrati Presidente dott.Antonio ESPOSITO Consigliere dott.Matilde CAMMINO Consigliere dott. Domenico GALLO dott.Margherita TADDEI Consigliere dott.Geppino RAGO Consigliere ha pronunciato in udienza pubblica la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ON AN n. Cagli (PU) il 30 agosto 1940 avverso la sentenza emessa il 24 settembre 2014 dalla Corte di appeLO di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. Giulio Romano, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore della parte civile, avv. Gaetano Antonio Scalise del foro di Roma, che si è associato alla richiesta del Procuratore Generale ed ha depositato conclusioni e nota spese;
sentito l'avv. Viviana Minghelli, in sostituzione del difensore di fiducia dell'imputato avv. Gian Antonio Minghelli del foro di Roma, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva: 2 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 24 settembre 2014 la Corte di appeLO di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa il 6 maggio 2013 dal Tribunale di Avezzano con la quale NT AN era stata dichiarata colpevole del reato di appropriazione indebita continuata, aggravata ai sensi dell'art.61 nn.7 e 11 cod.pen., della somma complessiva di 125.600,57 euro di cui aveva il possesso in qualità di amministratrice del consorzio Piccola Svizzera, reato commesso in Tagliacozzo sino al 21 dicembre 2006. All'esito del giudizio di primo grado l'imputata era stata condannata, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile, cui veniva assegnata una provvisionale nella misura di euro 35.000,00. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) la violazione della legge penale sostanziale e processuale per la nullità della costituzione del rapporto giuridico processuale, in relazione agli artt. 552 co.2, 375 co.3 e 415- bis cod.proc.pen.; erroneamente il pubblico ministero aveva ritenuto tardiva la richiesta della ricorrente, depositata il 1° agosto 2012, di essere sottoposta ad interrogatorio a seguito della notifica dell'avviso ex art.415-bis cod.proc.pen. avvenuta il 17 luglio 2012, per essere scaduto il termine concesso con la precedente notifica deLO stesso avviso avvenuta in data 10 luglio 2012; nel ricorso si sostiene che entrambe le notifiche, conseguenti ad una scelta del pubblico ministero, erano suscettibili di creare un diritto;
ne conseguirebbe l'erroneità dell'ordinanza di rigetto della relativa eccezione difensiva, emessa dal giudice di primo grado con ordinanza del 20 dicembre 2012, confermata in appeLO, e quindi la nullità del decreto di citazione a giudizio;
2) la violazione di norme penali processuali e il vizio della motivazione per non aver tenuto conto il giudice di merito dell'intervenuta assoluzione per insussistenza del fatto della NT da parte del Tribunale di Avezzano, con sentenza emessa in data 18 settembre 2009 e divenuta irrevocabile, in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata della documentazione contabile del Consorzio Piccola Svizzera, documentazione in possesso di tutti i soci e conservata presso la sede del consorzio, ivi compresi fatture, ricevute ed estratti conto;
sarebbe stato leso il diritto di difesa dall'ordinanza con la quale il giudice di primo grado non aveva ammesso (tutte) le prove richieste dalla difesa, tendenti a dimostrare, attraverso l'audizione dei testi e l'ordine alla persona offesa di esibire tutti i documenti posseduti, l'effettiva destinazione delle somme di cui la NT si sarebbe appropriata;
il procedimento penale definito con sentenza di assoluzione peraltro verteva, secondo la ricorrente, suLO stesso fatto e doveva essere considerato anche ai sensi dell'art. 649 cod. proc.pen.; analoga violazione del diritto della difesa sarebbe stata compiuta dalla Corte territoriale, che non aveva accolto le richieste formulate dalla difesa ai sensi dell'art.603 cod.proc.pen.; 3 3) la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità basata, tra l'altro, sulle affermazioni del teste IG circa la natura di condominio del consorzio che invece era un'associazione non riconosciuta secondo il teste M.LO Di TE, il quale aveva anche affermato che nessun controLO sugli assegni emessi era stato eseguito avendo la Procura ritenuto esaustivi gli accertamenti svolti dal consulente di parte ritenuti inattendibili daLO stesso giudice di primo grado perché eseguiti senza contraddittorio, anche se poi valutati ai fini dell'affermazione di responsabilità; sul punto la Corte territoriale non si era pronunciata, non aveva rilevato i plurimi elementi di scarsa attendibilità delle dichiarazioni del teste IG (imputato di reato connesso), né aveva ritenuto di approfondire l'esame testimoniale dei testi MO SI e IS TE;
la Corte territoriale aveva anche omesso di valutare il motivo di appeLO relativo alla immotivata determinazione della pena pecuniaria nel quadruplo del massimo previsto dalla norma incriminatrice;
4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'erronea qualificazione, rilevante ai fini della ritualità della costituzione in giudizio, della persona offesa come consorzio anziché come associazione non riconosciuta, per la cui costituzione di parte civile sarebbe stata necessaria una deliberazione unanime e non a maggioranza;
peraltro la costituzione di parte civile era stata irritualmente ammessa alla prima udienza, nonostante fosse stato ritenuta non perfezionata la notifica dell'avviso ex art.415-bis cod. proc.pen. e fosse stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, e il diverso giudice assegnatario l'aveva confermata considerandola in alternativa come avvenuta in cancelleria (senza tuttavia la prevista notifica all'imputato); 5) si chiede, infine, la sospensione ex art.612 cod.proc.pen., previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, dell'esecutività della condanna al pagamento della provvisionale in considerazione dell'intervenuta sentenza civile in data 9 febbraio 2014, pubblicata il 3 marzo 2014 e passata in giudicato, con la quale è stata rigettata l'azione civile intentata dal consorzio nei confronti della NT per il recupero di somme in parte coincidenti con quelle esposte nell'imputazione di questo procedimento (la differenza sarebbe di poche migliaia di euro); mancavano comunque i giustificati motivi per la richiesta di liquidazione di una provvisionale, non sussistendo i presupposti né deLO stato di bisogno del Consorzio Piccola Svizzera composto da circa 350 consorziati (ognuno dei quali riceverebbe circa cento euro, mentre l'imputata sacrificherebbe la propria abitazione già pignorata ad istanza del consorzio), né del pericolo nel ritardo (avendo il Consorzio nei quattro anni trascorsi dalla destituzione dell'imputata, prima della presentazione della denuncia, provveduto a far fronte a tutte le spese e alla gestione quotidiana delle necessità dei consorziato;
sussistono, per contro, gravi motivi per sospendere l'esecutività della condanna al pagamento della provvisionale sussistendo il fumus boni iuris e non potendosi ravvisare il periculum in mora. Considerato in diritto 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato di appropriazione indebita contestato alla ricorrente -commesso secondo l'imputazione sino al 21 dicembre 2006- è prescritto essendo decorso in data 2 ottobre 2014 il termine massimo di prescrizione (tenuto conto anche della sospensione per il rinvio disposto dal giudice monocratico del Tribunale di Avezzano all'udienza del 20 dicembre 2011, per astensione del difensore dalle udienze in adesione all'agitazione del foro locale). Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 co.2 cod.proc.pen. Va peraltro rilevato che prevedendo l'art. 578 cod. proc.pen. che il giudice d'appeLO o la Corte di Cassazione nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati" sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili- al fine di tale decisione si impone la verifica dell'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale e quindi il compiuto esame dei relativi motivi di impugnazione proposti dall'imputato (Cass. sez. V 9 novembre 2012 n.10952, Gambardella;
sez.VI 25 novembre 2009 n.3284, Mosca;
sez.I. 27 settembre 2007 n.40197, Formis;
sez. VI 8 giugno 2004 n.31464, De Sapio;
sez.VI 9 marzo 2004 n.21102, Zaccheo;
sez.IV 8 ottobre 2003 n.1484, Corinaldesi).
1.1. Con il primo motivo si reitera la censura formulata nell'atto di appeLO come eccezione preliminare, ritenuta infondata dalla Corte territoriale con adeguate argomentazioni, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera né specificatamente censura. Il giudice di appeLO per affermare l'infondatezza della tesi difensiva ha infatti, con ragionamento ineccepibile sia logicamente che giuridicamente, evidenziato che risultava dagli atti la tardività della richiesta di interrogatorio, formulata dall'imputata con istanza depositata presso la segreteria del pubblico ministero il 1° agosto 2012, rispetto al termine di venti giorni concesso dal comma terzo dell'art.415-bis cod. proc.pen., termine che era iniziato a decorrere dalla prima notifica avvenuta in data 10 luglio 2012, "a nulla rilevando che detta notifica sia stata poi ripetuta a distanza di pochi giorni". La Corte territoriale ha quindi confermato l'infondatezza dell'eccezione difensiva, già rigettata con ordinanza del 20 dicembre 2012 dal giudice di primo grado che aveva anche rigettato la successiva istanza di revoca del provvedimento. L'irrilevanza della seconda notifica ai fini della decorrenza di un termine, aLOrché anche la prima notifica sia stata regolare, è del resto già stata affermata da questa Corte, ritenendosi non consentito far rivivere una facoltà irrimediabilmente consumata dall'inutile decorso del termine a partire dalla conoscenza legale ed effettiva dell'atto (Cass. sez.V 27 febbraio 2014 n.14972, Pellegrino;
sez.III 2 ottobre 1989 n.3667, Lorenzini;
sez.III 17 novembre 1975 n.7825, Pieraccini).
1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso riproducono sostanzialmente analoghi motivi di appeLO riportati a ff.4, 5 e 6 della sentenza impugnata e disattesi dalla Corte territoriale che ha ritenuto, con motivazione completa e logicamente coerente, di confermare la responsabilità n dell'imputata richiamando legittimamente per relationem la motivazione della sentenza di primo grado ed evidenziando comunque precisi e convergenti elementi di prova riguardanti la condotta di appropriazione di diverse somme di denaro di cui la NT aveva avuto il possesso in qualità di amministratrice del Consorzio Piccola Svizzera e indicate specificamente nel capo d'imputazione. La Corte ha ritenuto sufficiente il materiale probatorio acquisito in primo grado e, del resto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez.III 7 aprile 2010 n.24294, D.S.B.; sez. VI 21 maggio 2009 n.40496, Messina;
sez.VI 18 dicembre 2006 n.5782, Gagliano;
sez.V 16 maggio 2000 n.8891, Callegari), il giudice d'appeLO ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo. Nel caso di specie la struttura argomentativa posta a base della pronuncia impugnata evidenzia -in maniera esauriente, coerente e logica- la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di procedere agli approfondimenti istruttori richiesti con l'atto di appeLO. In particolare dalla motivazione della sentenza impugnata e da quella di primo grado, da leggersi congiuntamente essendo di segno conforme, si evince che: 1) all'assemblea dei consorziati del 6 maggio 2006 i membri del comitato consultivo di controLO avevano rilevato "lo storno del tutto discrezionale di somme del bilancio consuntivo 2005 rispetto a quanto precedentemente approvato dall'assemblea, nonché in merito all'imputazione dei pagamenti effettuati dai consorziati, in difformità delle norme statutarie"; 2) alla successiva assemblea dell'8 luglio 2006 l'imputata dichiarò di non essere in grado di relazionare sul bilancio consuntivo 2005 e rassegnò le dimissioni;
3) la successiva contestazione del comitato consultivo di controLO di una differenza di spese pari ad euro 60.800 alla NT, che fu invitata a "consegnare al più presto la situazione di cassa"; 4) la contestazione all'imputata, nell'assemblea del 21 ottobre 2006, di aver sostanzialmente operato una gestione priva di riscontri fiscali e documentali e "le tante voci di uscita riportate nel bilancio 2005 prive di qualsivoglia pezza giustificativa né tanto meno ricevuta di avvenuto pagamento"; 5) le deposizioni testimoniali da cui risultava che la NT emetteva anche assegni intestati a se stessa, senza alcun riferimento alle spese del Consorzio (il m.LO Di Marco, della Guardia di Finanza, aveva personalmente reperito assegni utilizzati dall'imputata per pagamenti estranei alla gestione del consorzio -un assegno risultava emesso addirittura a favore di un'oreficeria- tratti sulla banca Toscana, intestati a se stessa, per circa 9.000,00 euro;
le dichiarazioni del militare della Guardia di Finanza confermavano quelle del teste IG, la cui qualità di indagato in reato connesso è solo affermata nel ricorso senza nemmeno l'indicazione del reato asseritamente connesso, che aveva riferito sull'entità delle uscite non documentate dal conto corrente bancario e dal conto corrente postale del consorzio e sulla mancata consegna di un libretto al portatore e delle somme incassate da consorziati che avevano le relative ricevute). 6 La Corte peraltro rileva che secondo la giurisprudenza di legittimità, in forza del principio dell"autosufficienza" del ricorso operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, ha l'onere di supportare la validità del suo assunto mediante la trascrizione dell'integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione solo di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Cass. sez. IV 26 giugno 2008 n. 37982, Buzi;
sez.I 22 gennaio 2009 n.6112, Bouyahia;
sez.F. 19 agosto 2010 n.33362, Scuto e altri;
sez.II 1° marzo 2013 n.26725, Natale e altri;
sez.I 18 novembre 2014 n.23308, Savasta e altri). Nel caso in esame il ricorso si limita a riportare brani delle dichiarazioni testimoniali o generiche citazioni. Una volta esclusa la possibilità di verificare l'eventuale vizio della motivazione, le doglianze si risolvono in censure di merito che tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Per il resto le deduzioni difensive sono fondate su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata, anche mediante il legittimo richiamo per relationem alla motivazione della sentenza di primo grado, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Si deve pertanto ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente ed esente da vizi logico-giuridici, su tutti gli aspetti della vicenda e che la ricorrente si sia prevalentemente limitata a riproporre in questa sede questioni in gran parte già correttamente valutate dal giudice di merito. Quanto, inoltre, alla pretesa applicazione dell'art.649 cod. proc.pen., la Corte ne rileva l'infondatezza poiché non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali (v., recentemente, Cass. sez.III 15 aprile 2015 n.20887, Aumenta) e, comunque, nella stessa prospettazione difensiva si evidenzia il diverso oggetto (documentazione contabile, e non somme di denaro) oggetto della precedente sentenza assolutoria emessa nei confronti dell'imputata per il reato di appropriazione indebita. L'omessa valutazione del motivo di appeLO relativo alla immotivata determinazione della pena pecuniaria nel quadruplo del massimo previsto dalla norma incriminatrice è irrilevante, stante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. la 7 1.3. Il quarto motivo, concernente la ritualità della costituzione di parte civile, è carente nella parte in cui non supporta documentalmente l'asserita nullità della costituzione di parte civile, né argomenta i rilievi circa la natura giuridica del consorzio (rilievi che peraltro, dalla motivazione della sentenza impugnata, non risultano formulati come motivi di appeLO), né comunque contrasta le considerazioni espresse dalla Corte territoriale circa la ritualità della costituzione di parte civile del Consorzio, deliberata a maggioranza con delibera assembleare del 13 ottobre 2012 e avvenuta mediante il legale rappresentante IG Alessandro. Quanto, infine, all'ordinanza confermativa della costituzione di parte civile della costituzione irritualmente effettuata in udienza svoltasi dinanzi ad un diverso giudice, questa Corte ha già affermato che la costituzione di parte civile in dibattimento può essere tempestivamente proposta anche nel dibattimento instaurato ex novo (Cass. sez.F. 28 agosto 2014 n.38563, Lecchi;
sez. VI 3 maggio 2007 n. 17807, De Silva e altro) che presuppone, come avvenuto nel caso di specie (cfr. motivazione della sentenza di primo grado), la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione (Cass. sez.I 20 febbraio 2015 n.26855, Rocca).
2. L'istanza di sospensione ex art.612 cod. proc.pen., illustrata al punto 5 del ricorso, viene esaminata separatamente, essendo stata aLO scopo fissata per l'odierna udienza la camera di consiglio ex art.611 cod.proc.pen.. 3. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, per l'intervenuta prescrizione del reato ascritto alla ricorrente, e devono esser mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc.pen., le statuizioni civili della sentenza impugnata, ad eccezione della provvisionale già sospesa dalla Corte territoriale con ordinanza in data 6 dicembre 2013. 4. Si ritengono sussistenti giusti motivi, considerando la pendenza di un giudizio civile tra le parti, per dichiarare compensate le spese del grado.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato ascritto estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili, ad esclusione della provvisionale già sospesa dalla Corte di appeLO con ordinanza in data 6 dicembre 2013. Dichiara compensate le spese del grado. Roma 3 giugno 2015 il cons. est. ны Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -9 SET. 2015 IL CANOGELIERE PREMADIC Claudia Pianelli E T A O S E Z I N R O C *