Sentenza 28 agosto 2014
Massime • 1
La costituzione di parte civile in dibattimento può essere tempestivamente proposta anche nel dibattimento instaurato "ex novo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2014, n. 38563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38563 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BIANCHI Luisa - Presidente - del 28/08/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - Consigliere - N. 110
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 26733/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI TO nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/11/2013 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/11/2013, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 14/5/2012, che aveva condannato HI TO alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 646 c.p.. 1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza di nullità della costituzione di parte civile nonché in punto di riconosciuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto e di trattamento sanzionatorio irrogato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione agli artt. 79, 484, 491 e 492 c.p.p., con riferimento alla nullità della costituzione di parte civile intervenuta dopo il controllo della costituzione delle parti in prima udienza e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di gravame;
ci si vuole riferire alle dichiarazioni rese dal ricorrente, alla valutazione della testimonianza della persona offesa ed alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati.
Quanto alla doglianza contenuta nel primo motivo la stessa si rivela meramente reiterativa dell'analoga questione proposta con i motivi di appello e rispetto alla quale la motivazione della sentenza impugnata risulta puntuale in fatto e corretta in diritto. Segnatamente questa Corte ha già affermato che, come avvenuto nel caso di specie, la costituzione di parte civile in dibattimento può essere tempestivamente proposta anche nel dibattimento instaurato ex novo (sez. 6 n. 17807 del 3/5/2007, Rv. 236424). Con riferimento poi al secondo, trattasi di valutazioni di merito, peraltro sollevate in modo estremamente generico, che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Sakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). E così segnatamente la Corte territoriale da, adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la deposizione della persona offesa con motivazione immune da vizi di legittimità e delle risultanze emerse dall'elaborato peritale, rispetto alle quali l'imputato non fornito giustificazioni attendibili e riscontrabili.
Ed il reato non può neppure considerarsi prescritto. Difatti, alla data della pronuncia della sentenza impugnata non era infatti ancora decorso il termine massimo di prescrizione, essendo stato il reato stato commesso il 30 giugno 2006, considerato anche il periodo di sospensione del giudizio di primo grado pari a mesi tre e giorni due. L'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 agosto 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2014