Sentenza 7 ottobre 2011
Massime • 1
In tema di durata della custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero previsto dall'art. 303, comma primo, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen., che consente il prolungamento dei termini di fase per mezzo dell'imputazione del periodo residuo a fasi diverse, non comporta l'aumento dei termini massimi di custodia fissati dall'art. 304, comma sesto, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare: il doppio del termine di fase non è superabileAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 28 luglio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2011, n. 38671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38671 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2011 |
Testo completo
SN
38 6 7 1 /11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 07/10/2011 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI DE ROBERTODott.
- Presidente - SENTENZA N.1485
- Rel. Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
REGISTRO GENERALE Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere - N. 26821/2011
Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Consigliere -
- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AM KE BE N. IL 01/02/1961
avverso l'ordinanza n. 2157/2011 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 29/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
ナ Te sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar CEDRANGOLO,
The ha chiesto diclicaran inammissibile il ricorso
Udit i difensor Avv.;
Con ordinanza in data 29.04.2011 il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto nell'interesse di AS OK BE, imputato dei delitti ex artt. 73 e 74 dpr 309/90, avverso l'ordinanza 09.02.2011 del Tribunale ordinario di Napoli, che ne aveva respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza del termine triennale - di cui al coordinato disposto del n. 3 della lett. b) del comma 1 dell'art. 303, e dei commi 2 e 4 dell'artt. 304 cpp. - di durata della misura della custodia carceraria, decorrente dal rinvio a giudizio del 01.02.2008. Rilevava in particolare il Tribunale che, pur essendo decorso il triennio, e pur non potendo - come erroneamente ritenuto nella ordinanza reiettiva – tenersi conto, alla stregua dei commi 6 e 7 dell'art. 303 cpp., del rinvio di
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34 giorni disposto su richiesta della difesa, non erano maturati i presupposti per la cessazione di efficacia della misura, in forza del periodo supplementare fino a sei mesi, applicabile nella specie in forza del n.
3-bis della lett. b) del comma 1 dell'art. 303 cpp. e imputabile alla fase delle indagini preliminari.
Propone ricorso l'imputato a mezzo del difensore, contestando l'utilizzabilità nella specie dell'incremento di cui al n.
3-bis della lett. b) del comma 1 dell'art. 303 cpp.
DIRITTO
Il tema posto dal ricorso è quello della interpretazione da dare all'art. 304 c.p.p., comma 6, che, nella sua attuale formulazione, stabilisce: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis...".
Si tratta, in particolare, di stabilire se con l'espressione "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis" il legislatore abbia inteso affermare che il "doppio dei termini" di custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 costituisce una sorta di sbarramento finale della durata della custodia (comunque invalicabile ed insuscettibile di subire l'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, n. 3 bis, lett. b)) o se, invece, tale "ulteriore aumento" dei termini della custodia cautelare debba essere computato a parte ai fini della determinazione della durata massima dei termini di custodia cautelare e quindi possa essere aggiunto al raddoppio dei termini. Le due interpretazioni antitetiche derivano dalla teorica possibilità di attribuire significati diametralmente opposti all'inciso "senza tener conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis", come disposizione, cioè, intesa a precludere il computo, in aggiunta dei termini massimi di custodia, dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis, ovvero come disposizione che legittima il computo a parte di tale ulteriore aumento, che può essere perciò aggiunto ai termini massimi di custodia. L'esistenza di una situazione di obiettiva incertezza derivante dal lessico usato dal legislatore non vale a privare di significato e di valore altri dati testuali che devono, al contrario, essere oggetto di attenta considerazione per sciogliere le difficoltà interpretative poste dalla norma in esame. In primo luogo va richiamata l'attenzione sulla formulazione rigorosa dell'incipit dell'art. 304 c.p.p., comma 6: "La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3", che sottolinea attraverso l'uso dell'avverbio
"comunque", chiaramente riferito alla durata complessiva della custodia cautelare - il carattere di limite e di insuperabile confine del "doppio" dei termini di custodia. Si è qui di fronte ad una disposizione di ultima istanza, e perciò di chiusura del sistema, che proprio perché impiegata in un ambito delicatissimo come quello dei limiti temporali alla privazione della libertà personale non può essere oggetto di letture
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riduttive da parte dell'interprete.
Ulteriore argomento in questa direzione si ricava, altresì, dal "contesto" e segnatamente dalla collocazione dell'inciso "senza tenere conto dell'ulteriore aumento previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis" nel corpo della frase, subito dopo l'enunciazione della "regola" in tema di durata massima della custodia, ove esso assume la funzione di chiarire che la regola stessa esclude l'adozione di ogni criterio di computo che (calcolando a parte l'ulteriore aumento derivante dal nuovo n. 3 bis) riduca la sua portata e la sua forza cogente.
Sul piano testuale, dunque, l'originaria incertezza collegata al lessico usato dal legislatore appare superabile mettendo in campo criteri e chiavi di lettura che inducono a interpretare la norma in questione come diretta a sterilizzare l'ulteriore aumento di custodia previsto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis ai fini del computo della durata della custodia disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 6. Sul diverso terreno del sistema e della ricostruzione delle finalità avute di mira dal legislatore, si può inoltre richiamare l'attenzione su di un dato di particolare rilievo. Se è vero che il meccanismo di aumento dei termini di custodia - introdotto dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis nei procedimenti per i reati indicati nell'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) - è finalizzato ad incrementare, per tali gravi reati, i termini di custodia della fase che inizia con l'emissione del provvedimento che dispone il giudizio, non è meno importante evidenziare che tale risultato non è stato realizzato attraverso un aumento "assoluto" dei termini complessivi di custodia cautelare bensì grazie ad una tecnica di flessibilizzazione e bilanciata redistribuzione dell'aumento dei termini della fase centrale del processo tra gli altri termini di fase già vigenti. Infatti l'aumento dei termini fino sei mesi di cui qui si discute deve essere imputato o ai termini della fase precedente, ove questi non siano stati completamente utilizzati, o ai termini di una fase successiva (quella di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. d) che risulteranno poi proporzionalmente ridotti. Ciò implica che la ratio del "nuovo" art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis non risiede affatto (almeno in linea astratta e di principio) nel realizzare un incremento in assoluto del tempo della custodia cautelare per gravi reati ma solo nell'introdurre più flessibili condizioni di utilizzazione di un tempo di custodia complessivo che si è voluto mantenere invariato. Se questa è la logica ispiratrice della nuova norma, è perfettamente coerente la "sterilizzazione" dei suoi effetti rispetto alla durata massima della custodia disciplinata dall'art. 304 c.p.p., comma 6. In assenza di tale sterilizzazione, infatti, l'operazione di redistribuzione e di bilanciamento regolata dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis avrebbe rischiato di tradursi proprio in quell'incremento in termini assoluti del tempo di custodia che il legislatore ha accuratamente mirato ad evitare, adottando una tecnica di intervento improntata alla flessibilità. Anche sotto questo diverso profilo, dunque, emerge confermata l'interpretazione, ormai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte, che nega la possibilità di aggiungere il termine di sei mesi introdotto dall'art. 303
c.p.p., comma 1, lett. b), n. 3 bis a quelli complessivi e conseguentemente ribadisce che la durata massima della custodia ex art. 304 c.p.p., comma 6, non può superare in nessun caso il doppio dei termini stabiliti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3 (cfr., fra le altre Cass, n. 34119 dell'8.8.2001; n. 8094 del 9.1.2002; n. 15879 del 2004; n.
34545 del 2007; n. 623 del 2010; n. 9990 del 2010). Sulla base delle considerazioni sin qui svolte il ricorso deve essere accolto e bisogna annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Tribunale ordinario di Napoli del 9 febbraio 2011 e ordinare l'immediata liberazione di AS OK BE se non detenuto per altra causa.
PQM
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché l'ordinanza del Tribunale ordinario di Napoli del 9 febbraio 2011, dichiarando cessata l'efficacia della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di AS OK BE, del quale ordina l'immediata liberazione se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cpp.
Così deciso in Roma, li 7 ottobre 2011
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A. Corteseо хожая G. de Roberto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 OTT 201
IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO |
Para Estosão