Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2015, n. 26855
CASS
Sentenza 20 febbraio 2015

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Massime1

La costituzione di parte civile, siccome ammissibile, a pena di decadenza, solo prima che siano compiuti gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. proc. pen., non può più essere effettuata quando è disposta esclusivamente la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, non integrando tale situazione processuale un'ipotesi di instaurazione "ex novo" del dibattimento, la quale, invece, presuppone la rinnovazione della citazione a giudizio o della relativa notificazione.

Commentario1

  • 1Mutamento del giudice: è possibile statuire su questioni preliminari, prove e costituzione delle partiAccesso limitato
    Jacopo Meini · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2015, n. 26855
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26855
Data del deposito : 20 febbraio 2015

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