Sentenza 27 settembre 2007
Massime • 1
Il giudice dell'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni, qualora accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, sia pure ai soli effetti civili, è tenuto a verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento dell'azione civile.
Commentario • 1
- 1. Truffa, condotta tipica, simulazione, raggiro, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/09/2007, n. 40197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40197 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 27/09/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1125
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 012341/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS UC, N. IL 07/08/1940;
2) TE IN, N. IL 27/07/1946;
avverso SENTENZA del 25/10/2006 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PAFUNDI che ha depositato una nota spese;
Uditi i difensori PARENTI T. per TA e DE MUCCI M. R. per IS che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio DE sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 25 ottobre 2006 la Corte d'appello di Genova, pronunziandosi nell'ambito del giudizio di rinvio, disposto il 4 marzo 2004 dalla Quinta Sezione Penale di questa Corte, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UC IS e NI TE in ordine ai reati di falso loro rispettivamente ascritti ai capi b), d), g), h) DE rubrica, perché estinti per prescrizione. Confermava la sentenza impugnata con riferimento agli interessi civili e condannava gli imputati in solido alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza del Comune di Sanremo.
Le imputazioni di falsità materiale ed ideologica sono correlate alle prestazioni professionali svolte dagli imputati nell'ambito dell'approvazione del progetto per la realizzazione dello svincolo e del viadotto DE valle Aurina nell'ambito del tratto Arma di Taggia - Sanremo - San AR DE LI bis IS era stato redattore del progetto esecutivo "aprile 89", destinato ad essere presentato alla Conferenza dei servizi, e doveva coordinatore la sua attività con quella di NI TE, impegnato in attività di collaborazione con la società "Colpa" per la predisposizione del piano espropri e, a tal fine, in rapporti operativi consultivi con le competenti autorità comunali.
2. Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, gli imputati. IS lamenta:
a) mancanza e manifesta illogicità DE motivazione con riferimento alla configurabilità dell'elemento soggettivo dei reati contestati ai capi b), d), g), h), tenuto conto dell'ambito del devolutimi stabilito dalla sentenza DE Quinta Sezione Penale DE Corte di Cassazione e alle doglianze difensive, suffragate da copiosa e significativa produzione documentale;
b) violazione dei canonici valutazione probatoria. TE deduce:
a) carenza di motivazione in ordine ai vari profili indicati nella sentenza DE Suprema Corte che aveva disposto l'annullamento DE precedente decisione;
b) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo.
Con memoria difensiva del 9 agosto 2007 la parte civile Comune di Sanremo, dopo avere ripercorso gli aspetti più significativi DE vicenda processuale, confutava i motivi di ricorso degli imputati, evidenziando il pieno rispetto, da parte del giudice del rinvio, dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione e l'approfondita disamina di tutti i profili relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.
OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1. L'art. 578 c.p.p., nel rendere obbligatoria - per il giudice dell'impugnazione penale - una pronuncia di merito sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi DE sentenza che concernono gli interessi civili, impone al giudice, da un lato, di verificare se sussistano gli estremi del reato dal quale la parte civile fa discendere il proprio diritto e, dall'altro, di accertare, sia pure in modo sommario, la sussistenza di tale diritto. La cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane, quindi, integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare l'esistenza di tutti gli elementi DE fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento DE condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (Cass. Sez. 1, 3 ottobre 1994, Zamai, rv 199625; Cass. Sez. 4, 3 febbraio 2004, rv. 228597). La sentenza impugnata, pur muovendo da una premessa non conforme ai principi ora enunciati circa l'ambito DE sua cognizione all'esito DE prescrizione dei reati, maturata nelle more tra l'annullamento con rinvio disposto da questa Corte e la nuova celebrazione del giudizio di secondo grado, nella sostanza ha effettuato la sua valutazione sotto un duplice profilo, avendo, nel rispetto del devolutum, accertato gli elementi costitutivi dei reati, da cui la parte civile fa discendere il suo diritto e, al contempo, accertato la sussistenza di tale diritto.
2. Tanto premesso, il Collegio osserva che le censure difensive non meritano accoglimento.
Occorre innanzitutto evidenziare che, alla luce DE nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione DE pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base DE decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole DE logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio DE motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, 15 marzo 2006, ric. Casula). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" DE motivazione e sulla permanenza DE "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento DE decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
3. Esaminata in quest'ottica la motivazione DE sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha evidenziato una pluralità di elementi idonei a dimostrare in modo univoco la sussistenza dell'elemento soggettivo, in ordine al quale la Quinta Sezione Penale di questa Corte aveva sollecitato un approfondimento. In particolare, con riferimento alla posizione di IS, autore DE nuova "tavola C. 1. 2.", contenente i dettagli del nuovo percorso e predisposta nel lasso di tempo intercorso tra l'approvazione da parte DE conferenza dei servizi e la riunione del C.A.A., sono stati valorizzati a dimostrazione del dolo sotteso alle sue condotte:
a) le modalità dello "scambio delle tavole", consistite nella sottoposizione al C.A.A. di una corografia "tavola C. 1. 2." dello svincolo DE c.d. LI bis in valle Armea pressoché annerita e poco chiara circa la conformazione dello svincolo stesso, alterato rispetto a quello illustrato nella corografia generale denominata "tavola B. 1" di valle Armea, piuttosto che le tavole progettuali di dettaglio, recanti la modifica del tracciato in modo chiaro ed evidente, al fine di non rendere di immediata lettura il cambiamento del tracciato riprodotto nella c.d. "tavola B. 1" con quello di cui alla "tavola C. 1. 2.", di attestare falsamente l'identità del progetto presentato al Consiglio d'amministrazione A.N.A.S. con quello approvato il 23 maggio 1989 dalla conferenza dei servizi, di eludere le regole sottese al procedimento amministrativo e di indurre in errore i componenti del C.A.A. circa l'identità del tracciato riprodotto nella corografia generale, la natura, le caratteristiche, le modalità di realizzazione, il costo delle opere;
b) l'omessa indicazione, nella relazione di stima del progetto esecutivo dei lavori di cui l'imputato era anche direttore, di una consistente voce di spesa, pari a circa tre miliardi di vecchie lire, somma necessaria per lo spostamento delle tombe di valle Armea, conseguente alla artata modifica del tracciato originariamente approvato, si da indurre in errore il C.A.A. che non si avvide di ciò e varò un progetto diverso da quello approvato dalla conferenza dei servizi;
c) testimonianza di IC, direttore tecnico DE commessa affidata ad A.d.F. al consorzio C.I.L.T., il quale smentiva quanto asserito dall'imputato circa l'addebito DE spesa al Comune, riferendo che sin dall'agosto 1989 si dava per scontato che i costi per lo spostamento delle tombe sarebbero stati a carico di A.d.F.. d) la presentazione dello spostamento a nord del tracciato come adattamento di dettaglio e non come variante.
Relativamente alla posizione di TE, con il quale IS collaborava attivamente, i giudici di merito hanno, con motivazione puntuale, logica e compiuta, illustrato i seguenti elementi indicativi DE sussistenza del dolo richiesto dalle fattispecie incriminatici a lui contestate:
a) stretto nesso di strumentalità tra la definizione del nuovo tracciato e la realizzazione delle opere edilizie previste sui terreni delle zone F2 e F3, progettate da TE quale tecnico di fiducia delle due organizzazioni di floricoltori e commercianti, interessate all'utilizzazione delle opere, costituenti il completamento del Mercato dei fiori, struttura di cui TE era stato direttore dei lavori;
b) partecipazione di TE alla conferenza dei servizi che aveva approvato un progetto diverso da quello da lui perseguito e poi realizzato incaricando IS di eseguire la modifica del progetto stesso, pur se già approvato dalla conferenza dei servizi, in vista DE sua sottoposizione con modalità artificiose al C.A.A. in palese dispregio di qualsiasi regola procedimentale;
c)presentazione da parte DE U.C. Flor, all'interno DE quale, in base alla testimonianza dell'ing. MA DE società Maltauro, costruttrice del Mercato dei fiori, TE aveva una notevole ingerenza, il 20 maggio 1989, ossia tre giorni prima DE conferenza dei servizi, di una richiesta di contributo alla realizzazione dei magazzini nelle predette zone F2 e F3 sulla base di un tracciato incompatibile con quello previsto nel progetto esecutivo "aprile 89", di cui IS era stato redattore;
d) testimonianze di LIVERANI e LORENZI, relative all'impegno di TE per cercare ipotesi alternative al percorso o per contenere gli svincoli al fine di impedire l'interessamento da parte DE c.d. LI bis delle terreno Borga e delle aree F2 e F3, rispetto alle quali l'imputato aveva un interesse personale;
e) sequestro delle relative planimetrie;
e) testimonianze di Carlo Conti, assessore al comune di Sanremo e di Geni, sindaco di Taggia, evidenzianti la perfetta conoscenza da parte di TE DE valle Armea, dei suoi indici di edificabilità e delle sue possibilità di sviluppo urbanistico.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Sanremo in questo grado di giudizio, che si liquidano in euro tremilaottocento, onorali compresi, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Condanna, inoltre, i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio che si liquidano in euro tremilaottocento, onorari compresi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 27 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2007