Sentenza 9 marzo 2004
Massime • 1
L'art. 578 cod. proc. pen. prevede che il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, siano tenuti a decidere sulla impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Nella prospettiva di tale decisione, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto del tutto insufficiente la motivazione con la quale il giudice di appello aveva ritenuto desumibile la prova del reato "dalle indagini espletate nel corso del giudizio" senza che fossero state prese in esame le specifiche censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado ed ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod.proc. pen.).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2004, n. 21102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21102 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 09/03/2004
Dott. DERIU LUno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 393
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 45120/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC OL nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8/4/2002 della Corte d'Appello di CC (a seguito di rinvio dalla Cassazione, con decisione 19/4/01);
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. LUno Deriu;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Cosentino Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile l'Avv. Giuseppe Di Biase, che ha concluso per la reiezione (inammissibilità o rigetto) del ricorso;
Udito il difensore avv. Nicola Marseglia, che insistito per l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza 8/4/02, la Corte d'Appello di CC - decidendo a seguito di rinvio dalla Cassazione (che con decisione 19/4/01 aveva ordinato trasmettersi gli atti per un nuovo giudizio "in ordine all'appropriazione indebita del "certificato n. 319", da parte di CH LE) e in riforma della decisione del Tribunale di Taranto 3/12/99 (che aveva condannato la CH alla pena di un anno di reclusione e L.
1.000.000 di multa, con statuizioni accessorie per essersi appropriata delle somme portate da due certificati di deposito di cui aveva il possesso quale coniuge di LLAQ AG, non appartenenti per disposizione testamentaria - e in parte per successione legittima - alle sorelle di quest'ultimo LU e AR IA. In Taranto, querela del 7/2/95) - dichiarava prescritto il reato di cui agli artt. 61 n. 11 e 646 c.p. (tutt'ora ascritto alla CH con riferimento al citato certificato di deposito 4000142319) e confermava le statuizioni civili della sentenza impugnata "limitatamente al certificato di deposito indicato".
- In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza (tra l'altro): come il fatto addebitato risalisse sicuramente "quantomeno ai primi giorni di gennaio 1995"; come pertanto, essendo ormai ampiamente decorso il termine di cui allo art. 157 c. 1 n. 4 c.p. (pari ad anni cinque), il reato ascritto alla CH fosse astinto per prescrizione;
come, tuttavia, "poiché il fatto contestato (doveva) ritenersi provato alla luce delle indagine istruttoriamente espletate nel corso del giudizio, (andassero) mantenute ferme le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata relativamente al certificato di deposito n. 319" (con conseguente condanna della CH alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili).
- Proponeva ricorso per Cassazione la CH, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "violazione di legge in relazione agli artt. 463 n. 4 e 6 c.c., 646 c.p., 606/b c.p.p.": sussistevano almeno tre dei casi di indeguità statuiti dal codice civile;
la motivazione del giudice di rinvio sarebbe "inesistente"; le disposizioni del LLAQ si sarebbero basate "sull'erronea rappresentazione di una malattia suscettibile di cure" (a voler prestare fede alla tesi del viaggio della speranza) e sarebbero perciò nulle;
2) "violazione dell'art. 646 c.p. in relazione all'art. 606/b c.p.p.": la CH si era limitata al semplice rinnovo del certificato di deposito in questione (giunto a scadenza); versandosi in tema di quota ereditaria, i coeredi avrebbero "avuto al più un diritto di credito nei confronti della CH" (entità immateriale della quale non era possibile l'approvazione);
3) "violazione dell'obbligo di motivazione in relazione agli artt. 125, 530, 546/1, 603, 606/c c.p.p.": anche la decisione "ai soli effetti civili" avrebbe dovuto essere motivata (e non liquidata con una mera clausola di stile); non integrerebbe una valida motivazione, l'apodittica asserzione che "il fatto contestato (doveva) ritenersi provato alla luce delle indagini"; non potrebbe parlarsi di motivazione per relationem, mancando ogni riferimento alla sentenza del Tribunale;
il giudice di rinvio non avrebbe tenuto conto del fatto che le somme in questione erano di proprietà della CH;
la rinnovazione del dibattimento sarebbe stata negata immotivamente;
l'assoluta mancanza di prove avrebbe dovuto condurre a una assoluzione con formula piena.
- con memoria 16/2/04, il patrono di parte civile concludeva per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
- All'odierna udienza, il Procuratore Generale, il patrono di parte civile (nell'interesse di LU e AR IA LLAQ) e il difensore della ricorrente, hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni già sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso proposto da LE CH è da ritenere infondato per quanto concerne le doglianze proposte nel merito (con particolare riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato e/o alla mancanza assoluzione piena ex art. 129 c. 2 c.p.p.), posto che: a) se è vero che alla data della decisione impugnata (8/4/02) non era ancora decorso il termine prescrizionale di anni sette e mezzo (secondo quanto correttamente rilevato all'odierna udienza dal Procuratore Generale presso questa Corte), non è men vero che il predetto termine (deducibile dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p., applicabile nel caso di specie con riguardo alle intercorse vicende processuali) ebbe comunque a decorrere integralmente "quantomeno nel luglio 2002" (e perciò stesso ben prima della data della presente decisione, ancorché dopo la data dell'8/4/02); deve conseguentemente ribadirsi, comunque, l'ormai verificata estruzione del reato in questione "perché prescritto";
È appena il caso di aggiungere, infatti, che le diffuse argomentazioni svolte dal Tribunale di Taranto nella sentenza 3/12/99 (per la parte riferibile al solo "certificato di deposito n. 319") escludono ogni possibilità di "proscioglimento pieno nel merito" ex art. 129 c. 2 c.p.p. (sulla "necessità che sussista l'evidenza della prova di innocenza dell'imputato, alla quale è equiparata la mancanza totale della prova di responsabilità", v. infatti: Cass. 3^, sent. 20807 del 28/5/02, PM in proc. Artico;
Cass. 5^, sent. 10312 del 13/3/01, Rossi C.). - Devesi ritenere fondato, invece, il motivo di ricorso in ordine all'asserita "carenza di motivazione" della decisione per la parte relativa "ai soli effetti civili".
Secondo l'orientamento giurisprudenziale di gran lunga prevalente (v. infatti: Cass. 4^, sent. 6742 del 28/5/99, Pizzagalli G.F.; Cass. 2^, sent. 6064 del 13/2/01, Mazzei;
Cass. 3^, sent. 16067 del 20/4/01, Franzan), l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice di appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale in primo grado è intervenuto condanna, siano tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna (anche solo generica) al risarcimento del danno nella mancanza di prova dell'innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c. 2 c.p.p.. Nel caso di specie, la Corte d'Appello di CC si è limitata ad affermare apoditticamente "che il fatto contestato doveva ritenersi provato alla luce delle indagini istruttoriamente espletate nel corso del giudizio" (v. sopra, in parte narrativa), senza preoccuparsi minimamente di prendere in esame le censure mosse dal difensore della CH alla decisione di primo grado (anche e soprattutto su questioni e problemi di carattere civilistico: v. infatti l'atto di appello in data 6/3/2000).
- Le considerazioni fin qui svolte, in conclusione, consentono di ritenere: a) che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alle sostituzioni civili, con rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello (ex art. 622 c.p.p.) per nuovo giudizio in proposito;
b) che, per il resto, il ricorso della CH debba essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio sul punto, al giudice civili competente per valore in grado di appello.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004