Sentenza 23 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di "nome iuris" del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo che è rappresentativo, di per sè, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato. La verità del fatto, in tal senso inteso, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il "post factum", in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione. Tuttavia, poiché la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione. La continenza, quindi, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile da due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione. (In motivazione la Corte ha chiarito che se è vero che la configurabilità del delitto prescinde dall'"animus diffamandi", essendo il reato punibile a titolo di dolo generico, è anche vero che il "dolus bonus", quale l'"animus defendendi", può essere sintomatico di una posizione psicologica inconciliabile con la coscienza di ledere e mettere in pericolo il bene protetto).
Commentario • 1
- 1. Doveri dei giornalisti, diritto di cronaca (in particolare giudiziaria) e di criticaAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 4 gennaio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/1998, n. 5767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5767 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. EP Vincenzo Pandolfo Presidente del 23.2.98
1. Dott. CO Marrone Consigliere SENTENZA
2. Dott. Carlo Cognetti Consigliere N. 376
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 26058/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN EP, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 25.3.97 emessa nei confronti di RT CO, nato a [...] il [...] Letti la sentenza impugnata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del dott. EP Antonio Veneziano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Giorgio Mazielli che ha chiesto il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 gennaio 1991, RN EP presentava querela per diffamazione nei confronti di RT CO che, in data 8 ottobre 1990, nel corso dell'assemblea di condominio del suo palazzo, costruito da una cooperativa, aveva affermato, onde sollecitare gli altri condomini a tutelare i propri interessi davanti al giudice: Ci hanno fregato dieci milioni, possono fregarcene cento. L'addebito concerneva la contabilizzazione, nel bilancio del 1987, per il fabbricato del quale era condomino il RT, spese per lire dieci milioni, sostenute invece, per altro immobile, del quale era condomino il RN che era anche presidente della cooperativa. L'imputato veniva assolto dal Pretore di Chiavari per l'esimente putativa di cui all'art.51 c.p. La sentenza impugnata dalla parte civile, veniva confermata dalla Corte di Appello.
I giudici ritenevano giustificata la frase del RT, che aveva attribuito ai vertici della cooperativa e, quindi, anche al RN, una condotta volontaria, integrante l'appropriazione della somma, ingiustamente imputata al condominio. Il comportamento del soggetto, che si era rifiutato, con arroganza, di chiarire il fatto e di dare in visione la contabilità, invitando i condomini a fargli causa legittimava quella convinzione, espressa, "con linguaggio corrente, anche se poco forbito", nell'esercizio di un diritto, "non solo e non tanto di critica, quanto di tutela del patrimonio con azioni anche giudiziarie". Si sosteneva, cioè, che la frase, pur offensiva, non aveva, "in quella sede e in quel contesto, connotazioni di offensività maggiore di quanto non occorresse ai fini dell'esercizio del diritto di ricorrere al giudice "
La parte civile proponeva ricorso e deduceva l'erronea applicazione degli artt.51 e 59 c.p., in quanto l'attribuzione diffamatoria dei reati di truffa o appropriazione indebita aveva violato il limite della verità e della continenza. Il grossolano errore, cagionato dall'evidente scambio di partite contabili, non poteva giustificare quella frase, con la quale il RN era stato additato come un ladro, in quanto la causa di giustificazione, anche putativa, presuppone sempre la reale sussistenza del fatto doloso che era stato giudizialmente escluso, sia pure in epoca successiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di nomen iuris del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo- possesso della refurtiva, ingiusta attribuzione, nel bilancio di una società, di un debito o di un credito - che è rappresentativo, di per sè, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato-falso in bilancio, appropriazione indebita, furto, truffa -. La verità del fatto, in tal senso inteso, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il post factum, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione.
Tuttavia, poiché nessuno può ergersi a giudice dell'indegnità altrui, in quanto la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione. La continenza, quindi, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile da due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione. Dalle espressioni usate, che possono essere anche colorate dal gergo corrente, ma non debbono essere oggettivamente denigratone e rappresentative di un dolus malus di gratuita denigrazione. È vero, in merito, che la configurabilità del delitto prescinde dall'animus diffamandi, essendo il reato punibile a titolo di dolo generico, ma è anche vero che il dolus bonus, quale l'animus defendendi, può essere sintomatico di una posizione psicologica inconciliabile con la coscienza di ledere e mettere in pericolo il bene protetto. Siffatto animus, quale intenzione di tutelare propri diritti e interessi, se reso esplicito attraverso espressioni misurate, è penalmente apprezzabile per l'esclusione del dolo o, se collegato al diritto di difesa, dell'antigiuridicità del fatto.
Dalla sfera di tutela riconosciuta dall'ordinamento giuridico, in quanto la propalazione è giustificata se mantenuta in termini strettamente necessari per esercitare il diritto. In tale ambito rientrano, oltre i diritti di cronaca e critica, anche lo ius postulandi e defendendi, sia nel momento giudiziario e processuale - richiesta di prove, denunzia, querela, esposto, domanda giudiziale - sia in quello preprocessuale, preparatorio e strumentale all'esercizio di esso, purché la forma e le modalità di esercizio non siano volutamente offensive e oggettivamente eccessive rispetto allo scopo lecito perseguito.
Ciò posto, passando all'esame della fattispecie concreta, si osserva che i giudici di merito facevano corretta applicazione dei suesposti principi, ritenendo giustificata l'azione del RT, a fronte dell'ingiusta contabilizzazione, oggettivamente falsa, e dell'arrogante resistenza del RN che si era rifiutato di chiarire la situazione e aveva sollecitato, provocatoriamente, i condomini dissenzienti ad agire in via giudiziaria. È un posterius irrilevante la correzione del preteso errore contabile, eseguita, immediatamente prima della presentazione della querela, con lo storno di spese del dicembre del 1990, accertato dal consulente tecnico e decretato dall'archiviazione. Il fatto oggettivo e il comportamento soggettivo erano, infatti, nel precedente momento, gravemente sintomatici del falso e dell'appropriazione e giustificavano la richiesta, in sede assembleare, di una iniziativa giudiziaria. L'atto, quindi, è scriminato perché manifestazione dello ius defendendi e postulandi, esercitato nel contesto di una assemblea condominiale, preparatoria dell'azione giudiziaria, e mantenuto in termini costumati, non eccessivi rispetto allo scopo lecito da realizzare, pur se coloriti dal gergo corrente.
Il ricorso deve essere rigettato, quindi Consegue la condanna alle spese, ex art.616 c.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in pubblica udienza, il 23 febbraio 1998. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 1998