Sentenza 8 ottobre 2003
Massime • 1
Nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di Cassazione).
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- 1. Una sentenza di merito sembra eludere l'orientamento negativo dellaStefano Rossetti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza in commento il G.I.P. presso il Tribunale di Varese condannava, in sede di giudizio abbreviato, una blogger per il reato di diffamazione di cui all'art. 595, comma 3, c.p. per affermazioni veicolate dal sito di cui non era stata autrice. Vale la pena analizzare quale sia stato il "meccanismo" di imputazione della responsabilità penale adottato dal giudice. 2. La signorina R. veniva tratta in giudizio in qualità di curatrice di un sito internet la cui mission era quella di far emergere le difficoltà che gli aspiranti scrittori devono fronteggiare nella ricerca di un editore. In questo contesto, l'amministratrice di una casa editrice, operante nella zona di Varese, …
Leggi di più… - 2. Truffa, condotta tipica, simulazione, raggiro, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2003, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 08/10/2003
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1272
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 009543/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO SA N. IL 23/12/1947;
2) BA ZA N. IL 29/10/1952;
avverso SENTENZA del 16/11/2000 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Franco FORNARINI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Giancarlo CHIODI e Roberto GUSMITTA per CO;
Marcellino MARCELLINI, anche in sostituzione dell'avv. Marco Maria BRUNETTI, per BA, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
LA CORTE Osserva:
1) La Corte d'Appello di Ancona, con sentenza 16 novembre 2000, ha parzialmente confermato la sentenza 7 giugno 1993 del Pretore di Ancona, sez. dist. di Jesi, che aveva condannato CO SA e BA ZA alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di EL AR, minore di anni 12, commesso in Rosora il 22 maggio 1991. La Corte ha dichiarato prevalenti le attenuanti generiche concesse dal primo giudice a BA con criterio di equivalenza (a CO, cui parimenti erano state concesse, non erano state contestate aggravanti) e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato agli imputati confermando le statuizioni civili adottate nel primo grado di giudizio con l'esclusione, peraltro, in accoglimento dell'appello delle parti civili, del concorso di colpa della persona offesa riconosciuto dal primo giudice nella misura del 30%. I giudici di appello hanno confermato il giudizio di colpevolezza di entrambi gli imputati rilevando che CO (conducente di un furgone da cui era scesa la minore poi investita dall'autovettura condotta da BA) avesse il dovere di sorvegliare la manovra di attraversamento "oltremodo pericolosa" da parte della minore e che BA fosse in colpa per non aver prestato attenzione alla manovra di attraversamento del pedone che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa, non si era parato improvvisamente di fronte al conducente del veicolo tanto che l'investimento era avvenuto sul lato destro della strada.
Entrambi gli imputati hanno proposto distinti ricorsi contro questa decisione.
2) CO SA, con un primo ricorso proposto da uno dei difensori, lamenta innanzitutto che il giudice di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 129 comma 2^ c.p.p. non avendo individuato la fonte dell'obbligo gravante sul ricorrente di sorvegliare la manovra di attraversamento della carreggiata posta in essere dalla giovane vittima ne' avendo in alcun modo motivato sulla asserita pericolosità della manovra di attraversamento. Il ricorrente deduce poi il travisamento del fatto rilevando che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto contestuali gli accadimenti descritti (fermata del veicolo, discesa della vittima e attraversamento) mentre in realtà, prima che la minore scendesse dal furgone, dal medesimo veicolo era scesa altra persona.
Con altro motivo di ricorso si deduce poi l'omessa motivazione sul motivo di appello concernente il grado di emancipazione della minore;
accertamento indispensabile al fine di valutare il grado di autonomia e quindi l'esistenza dell'obbligo di sorveglianza della condotta del pedone. Parimenti omessa sarebbe la motivazione sul motivo di appello concernente l'esistenza di un obbligo di controllo da parte dell'altro trasportato che avrebbe svolto funzioni di accompagnatore della minore.
Infine il ricorrente censura la sentenza impugnata sia in relazione alla conferma delle statuizioni civili adottate dal primo giudice sia in relazione all'attribuzione di una pari responsabilità sua e di BA nella causazione dell'incidente.
Con un secondo ricorso proposto da altro difensore CO censura la sentenza impugnata deducendo, innanzitutto, la violazione dell'art. 129 c.p.p., nonché vizio di motivazione, per aver dichiarato estinto il reato senza prendere in considerazione i motivi di appello che avrebbero dovuto condurre alla pronunzia di una sentenza di proscioglimento pieno pur in presenza di una causa di estinzione del reato. Con il secondo motivo si deduce invece la violazione dell'art. 43 cod. pen. perché la Corte di merito non avrebbe individuato la fonte su cui fondare l'obbligo della condotta ritenuta doverosa e idonea ad impedire l'evento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione delle norme civilistiche in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore, nel trasporto a titolo di cortesia, nella fase successiva alla discesa del trasportato dal veicolo. Con ulteriore motivo lamenta invece la manifesta illogicità della motivazione per avere contraddittoriamente affermato la responsabilità di BA senza considerare che gli elementi di colpa a questi addebitati (natura rettilinea della strada;
attraversamento da sinistra a destra rispetto al senso di marcia dell'investitore) confermavano l'avvenuto adempimento di quelli eventualmente incombenti su CO. Lo stesso vizio viene ancora dedotto sia per aver ritenuto la pericolosità della manovra di attraversamento in relazione a caratteristiche della strada comuni a gran parte delle strade carrozzabili sia in relazione alla ritenuta esistenza dell'obbligo di sorvegliare l'attraversamento di una persona minore in contrasto con la comune esperienza che dimostra che i minori di quell'età effettuano comunemente gli attraversamenti senza essere accompagnati o sorvegliati da persone adulte. Con il ricorso proposto a mezzo del suo difensore BA ZA deduce anch'egli, preliminarmente, la violazione dell'art. 129 comma 2^ c.p.p. per non avere, la sentenza impugnata, motivato in merito all'esistenza delle cause di proscioglimento. Si deduce poi il vizio di motivazione per non avere, la Corte di merito, preso in considerazione la circostanza che il furgone occupava gran parte della carreggiata ed essendo, la minore, passata dietro il veicolo, il tempo di avvistamento per l'adozione di una manovra di emergenza, era estremamente ridotto. La sentenza impugnata avrebbe poi immotivatamente e illogicamente affermato che le condizioni erano tali da far presumere che un pedone potesse attraversare la carreggiata mentre, al contrario, lo scenario che si presentava a chi sopraggiungeva era quello di una persona che stava scaricando degli oggetti dal lato opposto a quello del conducente. Nulla quindi poteva far supporre che taluno fosse in procinto di attraversare. Altro vizio di motivazione viene dedotto in relazione alla affermata mancata adozione di manovre di emergenza da parte del conducente dell'autovettura che, al contrario, sterzò prontamente sulla sinistra riuscendo quasi ad evitare l'urto peraltro inevitabile. Anche su questo punto si lamenta il mancato esame dei motivi di appello. Inoltre la sentenza impugnata avrebbe affermato l'esistenza di colpe attribuite ai due imputati che avrebbero carattere di contraddittorietà.
Con altro motivo di ricorso BA sostiene poi che i giudici di merito avrebbero dovuto affermare l'esistenza del caso fortuito in relazione alla sua condotta in quanto egli non era in condizione di avvertire l'attraversamento e la sua velocità era moderata. Inoltre CO, che poteva rendersi conto del sopraggiungere dell'autoveicolo e che era cosciente della circostanza che la minore era intenta all'attraversamento, avrebbe potuto e dovuto segnalare, visivamente o acusticamente, la presenza del pedone. Infine, nel ricorso proposto da BA, si lamenta la mancata graduazione delle colpe degli imputati e l'immotivata esclusione del concorso di colpa della persona offesa.
CO ha poi depositato memoria difensiva con la quale riconferma l'esistenza del vizio di motivazione evidenziando l'illogicità e la contradditorietà della motivazione nella parte che si riferisce alla affermazione della sua colpa e all'inesistenza di un concorso di colpa della vittima. Si ribadisce inoltre la mancanza dell'accertamento sul grado di capacità della minore e si evidenzia che, anche a voler ritenere che il trasporto di cortesia determini un momentaneo affidamento, gli obblighi dell'affidatario non potrebbero essere diversi da quelli dei genitori. Peraltro la sentenza impugnata neppure fa riferimento al momentaneo affidamento della minore ma a generici obblighi di ordinaria prudenza che invece sono stati totalmente adempiuti fino alla discesa del trasportato in luogo da ritenere sicuro anche con riferimento alla sua età. 3) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Va premesso che l'esame dei motivi di ricorso va compiuto con l'esame congiunto delle due sentenze di merito perché la sentenza impugnata presenta effettivamente, come sostenuto dai ricorrenti, qualche carenza motivazionale. L'insufficienza della motivazione non è peraltro prevista come motivo di annullamento dall'art. 606 comma 1^ lett. e) del codice di rito che sanziona esclusivamente la mancanza di motivazione. Per altro verso si precisa che i motivi di ricorso comuni ai due imputati verranno esaminati congiuntamente. Entrambi i ricorrenti hanno sollevato il problema relativo alla dichiarazione di estinzione del reato sostenendo che esistevano i presupposti per il loro proscioglimento nel merito. Corretta peraltro appare l'impostazione della sentenza impugnata che pare avere distinto, ai fini dell'applicazione dell'art. 129 comma 2^ c.p.p., tra l'accertamento compiuto ai fini penali e quello da compiere ai fini civilistici nel caso di estinzione del reato.
Com'è noto il presupposto per l'applicazione della norma indicata (art. 129 comma 2^ c.p.p.) è costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato. In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 comma 2^ c.p.p., da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario,
ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (cfr. Cass., sez. 5^, 2 dicembre 1997 n. 1460, Fratucello;
sez. 1^, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone). È stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione" (Cass., sez. 6^, 25 marzo 1999 n. 3945, Di Pinto;
25 novembre 1998 n. 12320, Maccan). Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione è anche l'orientamento, uniforme, della giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza Maccan della 5^ sezione ed inoltre sez. 1^, 7 luglio 1994 n. 10822, Boiani). Nei casi in cui sia stata proposta l'azione civile nel processo penale all'esito del giudizio di primo grado non può il giudice dichiarare estinto il reato e pronunziarsi sull'azione civile (cfr. Cass., Sez. 4^, 1^ ottobre 1993 n. 10471). Invece, nel giudizio d'impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello) ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, ad esaminare il fondamento della medesima azione. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve interamente verificare l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni o al risarcimento pronunziata dal primo giudice (o dal giudice d'appello nel caso in cui l'estinzione del reato venga pronunziata dalla Corte di Cassazione).
Insomma deve essere ritenuto principio inderogabile del processo penale quello secondo cui la condanna al risarcimento o alle restituzioni può essere pronunziata solo se il giudice penale ritenga accertata la responsabilità penale dell'imputato; anche se l'estinzione del reato non gli consente di pronunziare (o di confermare) la condanna penale.
Nel caso di specie la Corte di merito si è correttamente ispirata a questi principi. Ha infatti valutato l'inesistenza della prova dell'innocenza degli imputati dichiarando estinto il reato per i fini penali (previa valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche nei confronti di BA cui era contestata anche l'aggravante prevista dall'art. 58 9 comma 2^ cod. pen.). Ma, dovendo accertare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale al fine di definire la domanda, tuttora pendente, relativa all'azione civile, ha proceduto, sia pure nel modo indicato, all'accertamento della penale responsabilità degli imputati pervenendo alle ricordate conclusioni. E la soluzione, sotto il profilo processuale, deve ritenersi corretta proprio perché, nella perdurante presenza dell'azione civile nel processo penale, i poteri, anche officiosi, del giudice rimangono integri e il giudice penale deve accertare, sia pure ai limitati fini indicati, la responsabilità penale dell'imputato.
4) Il ricorso di BA può essere esaminato preliminarmente non presentando aspetti di particolare complessità (a differenza di quello di CO) perché, in buona sostanza, il ricorrente pone in discussione gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito al fine di pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato sotto il profilo soggettivo. In sintesi il quesito al quale i giudici di merito dovevano rispondere riguardava la prevedibilità di un attraversamento quale quello compiuto dalla giovane vittima e la possibilità di effettuare manovre di emergenza. La risposta dei giudici di appello è stata positiva per entrambi i quesiti e non immotivata perché la sentenza impugnata fa riferimento, quanto alla prevedibilità dell'attraversamento, al posizionamento del furgone sulla pubblica via con una portiera aperta;
quanto alla possibilità di effettuare manovre di emergenza alla circostanza che il pedone aveva, al momento dell'urto, effettuato quasi interamente l'attraversamento che, inoltre, era avvenuto in senso obliquo (verso la direzione più lontana dal veicolo investitore) e quindi con un maggior tempo a disposizione per l'avvistamento e la messa in opera delle opportune manovre di emergenza atte ad evitare l'investimento (il giudice di primo grado aveva calcolato in circa venti metri la distanza tra il veicolo e il pedone nel momento in cui quest'ultimo era apparso nel campo visivo del conducente. La velocità è stata invece stimata prossima ai 60 km. orari).
Come è agevole verificare si tratta di motivazione non illogica e fondata su accertamenti di fatto incensurabilmente compiuti dai giudici di merito. Nè i giudici di merito hanno messo in discussione che BA, come da lui sostenuto in ricorso, avesse effettuato una manovra di emergenza affermando peraltro che una più attenta condotta di guida avrebbe evitato il verificarsi dell'evento. Irrilevante è infine l'accenno che il ricorrente fa all'omissione, da parte di CO, delle opportune segnalazioni per avvertire dell'attraversamento della minore. Questa omissione, peraltro mai contestata all'altro imputato, non vale infatti ad escludere la colpa di BA fondata su violazioni di regole di comportamento del tutto indipendenti da quelle dell'altro imputato.
5) Il ricorso proposto da CO presenta aspetti particolari che meritano un maggiore approfondimento.
Va preliminarmente rilevato che la fattispecie è stata inquadrata dai giudici di merito (in realtà dal giudice di primo grado atteso che il giudice d'appello ha ignorato il problema) nell'istituto della gestione d'affari di cui agli artt. 2028 e segg. cod. civ. mentre CO ritiene che il rapporto fosse inquadrabile nel trasporto amichevole o di cortesia.
È nota la differenza tra trasporto di cortesia e trasporto gratuito:
solo quest'ultimo ha natura negoziale perché fondato su un interesse economico del vettore (per es. il datore di lavoro che trasporta gratuitamente i dipendenti sul luogo di lavoro) mentre il primo viene effettuato per ragioni di amicizia, liberalità ecc. (v., in questo senso, Cass., Sez. 3^ Civ., 5 marzo 1990 n. 1700). La distinzione è di grande rilievo sotto il profilo civilistico perché al trasporto di cortesia non si applica la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 1681 cod. civ. ne' valgono le presunzioni di cui all'art. 2054 cod. civ. (v. Cass., Sez. 3^ Civ., 3 marzo 1995 n. 2471).
A parere della Corte le conseguenze, sotto il profilo penale, non mutano quale che sia la natura del rapporto instaurato. Il giudice di primo grado ha accertato che CO era consapevole della minore età di EL AR e si era volontariamente assunto "il compito di accompagnarla nell'abitazione del Moruzzi". Quale che sia la natura del rapporto instaurato tra CO e i genitori della minore non v'è dubbio, e neppure il ricorrente lo contesta, che ci si trovi in presenza di una posizione di garanzia conseguente all'assunzione volontaria dell'obbligo. La condotta del ricorrente è stata infatti del tutto omissiva (a differenza di quella di BA) e quindi egli può essere ritenuto responsabile soltanto se aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'evento (cioè se era titolare, come si afferma comunemente, di una posizione di garanzia). A tale fine il primo giudice ha correttamente qualificato come reato omissivo improprio il reato addebitato a CO. Com'è noto l'obbligo di garanzia si fonda sul disposto del capoverso dell'art. 40 cod. pen., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo, laddove si fa riferimento all'obbligo giuridico di impedire l'evento. Il fondamento di questa disposizione è da ricercare nei principi solidaristici che impongono (oggi anche in base alle norme contenute negli artt. 2, 32 e 41 comma 2^ della Costituzione) una tutela rafforzata e privilegiata di determinati beni - non essendo i titolari di essi in grado di proteggerli adeguatamente - con l'attribuzione a determinati soggetti della qualità di "garanti" della salvaguardia dell'integrità di questi beni ritenuti di primaria importanza per la persona.
Sull'origine e l'ambito di applicazione della posizione di garanzia v'è contrasto tra le teorie che ritengono che gli obblighi del terzo possano derivare soltanto da una fonte formale (e infatti si parla di teoria "formale" della posizione di garanzia) e le teorie che fanno riferimento piuttosto a criteri sostanzialistici (ma esistono anche teorie c.d. "miste"). La prima teoria, che sembra accolta dal c.p.v. dell'art. 40 (che parla infatti di obbligo "giuridico") individua, quali fonti dell'obbligo in questione, la legge e il contratto (e su queste fonti ovviamente non esistono divergenze) nonché la precedente condotta illecita o pericolosa, la negotiorum gestio (come ritenuto, nel caso di specie, dal giudice di primo grado) e la consuetudine (e su queste fonti invece le opinioni sono divergenti anche perché, più in generale, la soluzione del problema della fonte è strettamente connesso al rispetto del principio di determinatezza della fattispecie).
La giurisprudenza di legittimità ha più volte riaffermato che la posizione di garanzia può avere una fonte normativa non necessariamente di diritto pubblico ma anche di natura privatistica, anche non scritta e addirittura trarre origine da una situazione di fatto, da un atto di volontaria determinazione, da una precedente condotta illegittima (cfr. Cass., sez. 4^, 12 ottobre 2000 n. 12781, Avallone;
1 ottobre 1993 n. 11356, Cocco;
21 maggio 1998 n. 8217, Fornari;
5 novembre 1983 n. 9176, Bruno) che costituisca il dovere di intervento e il corrispondente potere giuridico, o di fatto, che consente al soggetto garante, attivandosi, di impedire l'evento. E, alla luce di questa giurisprudenza, corretta appare la valutazione del primo giudice (implicitamente fatta propria anche da quello d'appello) secondo cui l'assunzione volontaria dell'obbligo aveva come conseguenza la creazione di una posizione di garanzia in capo a CO.
V'è ancora da osservare che, nel caso, la posizione di garanzia è riferibile, sotto il profilo funzionale, ad una in particolare delle categorie in cui tradizionalmente si inquadrano gli obblighi in questione: la posizione di garanzia c.d. di protezione (che impone di preservare il bene protetto da tutti i rischi che possano lederne l'integrità) più che alla posizione c.d. di controllo (che impone di neutralizzare le eventuali fonti di pericolo che possano minacciare il bene protetto). La prima categoria infatti mira alla tutela dei beni di chi, per età, incapacità naturale o altre ragioni non è in grado di proteggerli adeguatamente. Ma il ricorrente CO, pur non negando l'assunzione della posizione di garanzia, afferma che questa si sarebbe esaurita con l'esecuzione del trasporto di cortesia e non avrebbe potuto estendersi al momento successivo alla discesa della trasportata dal veicolo anche perché si trattava di minore non incapace avendo un'età prossima ai dodici anni.
Questa impostazione non è condivisibile. I giudici di merito hanno infatti accertato che l'obbligo volontariamente assunto riguardava l'accompagnamento presso l'abitazione del MORUZZI, e non soltanto il suo materiale trasporto, per cui non può ritenersi cessata questa posizione con la semplice discesa della trasportata dal veicolo. Per altro verso non sembra a questo collegio condivisibile la tesi secondo cui, nel contratto di trasporto di persone ma altresì nel trasporto gratuito e in quello di cortesia, la posizione di garanzia si esaurisca nel trasporto a destinazione della persona trasportata anche nei casi in cui questa persona, per le sue caratteristiche personali, fisiche o psichiche, non sia in grado di tutelare autonomamente i propri beni ed in particolare quello alla sua incolumità personale. Proprio tenendo conto del fondamento cui si ancorano le posizioni di garanzia e di protezione sembra che debba trarsi la conseguenza che la cessazione di tale posizione avvenga con il raggiungimento di una situazione di sicurezza che può aversi o con l'arrivo a destinazione in ambiente protetto o con la consegna dell'incapace a persona idonea a proseguire nell'attività di tutela della sua incolumità.
Non sembra quindi al Collegio del tutto condivisibile l'orientamento espresso nella non recente sentenza di questa medesima sezione in data 9 giugno 1987 n. 1209 (ric. Ciccocioppo), richiamata dalla difesa CO, che ha affermato, nel caso di conducente di "scuolabus", che questi risponda "delle sole situazioni pericolose alla incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente alle fasi del trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo"; e ciò proprio perché le esigenze di tutela dell'incolumità del minore o dell'incapace rendono necessario che non rimangano scoperti di protezione momenti o situazioni di pericolo per la sua incolumità. Con la conseguenza dell'estensione dell'obbligo di garanzia fino a che la persona che gode di questa tutela venga a trovarsi diversamente protetta.
È naturalmente di più difficile soluzione il problema della persistenza di un obbligo di protezione a favore di un soggetto che, per l'età raggiunta, ancorché non maggiorenne (ed anzi ben lungi dal raggiungimento dell'età maggiore) non è purtuttavia più caratterizzata dall'incapacità tipica dei bambini collocandosi alle soglie dell'adolescenza. Orbene in questi casi l'accertamento della idoneità del soggetto ad autotutelare la propria incolumità e, in genere, i propri beni non può che essere riservato al giudice di merito.
E, nel caso in esame, non può essere certo ritenuta illogica la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto, ancorché implicitamente il giudice di appello, che questa idoneità difettasse nella giovane vittima;
costituisce infatti regola di esperienza comunemente accettata quella che soggetti di età prossima a quella della vittima (che non aveva ancora compiuto dodici anni) per la loro vivacità ed esuberanza sono portati a comportamenti imprudenti e alla sottovalutazione dei pericoli inerenti alla circolazione stradale. Tanto da potersi affermare che un attraversamento imprudente da parte di costoro sia sempre qualificato da elevata prevedibilità. Con il conseguente permanere dell'obbligo, in chi ne ha l'affidamento, di curare non solo il trasporto ma, altresì, di controllare adeguatamente le ulteriori condotte che possano presentare carattere di pericolosità, come l'attraversamento di una strada aperta al traffico veicolare.
In conclusione, pur dovendosi dare atto della complessità del problema, deve affermarsi la correttezza giuridica della soluzione accolta dai giudici di merito e l'incensurabilità dell'accertamento dai medesimi compiuto.
Infine devono ritenersi inammissibili in questa sede le censure di CO che si riferiscono alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito: quanto alla discesa di altra persona dal furgone prima della minore non si comprende quale possa essere il rilievo di questa circostanza;
quanto all'affermata circostanza secondo cui la minore sarebbe stata "affidata" al cugino sedicenne, anch'egli trasportato dall'imputato, i giudici di merito hanno, al contrario, accertato che tale affidamento venne fatto dai genitori della vittima al ricorrente e in questa sede non è consentito accertare un diverso svolgimento dei fatti.
6) Inammissibili invece sono i motivi, comuni ai due ricorrenti, relativi all'esclusione del concorso di colpa della vittima nella causazione dell'incidente e alla graduazione della colpa tra i due imputati (ritenuta equivalente). Sotto entrambi i profili i ricorsi non spiegano infatti le ragioni poste a fondamento delle censure. Quanto al concorso di colpa della vittima BA si limita a rilevare che i giudici di merito avrebbero evidenziato un suo comportamento imprudente ma non tengono conto delle considerazioni svolte dalla Corte d'Appello che ha ritenuto come le condizioni di luogo avrebbero consentito al conducente un'agevole manovra di emergenza. Quanto alla graduazione delle colpe tra i due imputati, entrambi non indicano le ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a diversamente graduarle o che dovrebbero consentire di affermare l'illogicità della soluzione adottata. 7) Alle considerazioni svolte consegue il rigetto di entrambi i ricorsi con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e delle spese sostenute dalle parti civili nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché, pure in solido, a rimborsare alle parti civili le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.750,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004