Sentenza 3 maggio 2007
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La costituzione di parte civile in dibattimento può essere tempestivamente proposta anche nel dibattimento instaurato "ex novo" (nella specie per rinnovazione della citazione delle parti davanti a nuovo giudice per astensione di quello precedente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/05/2007, n. 17807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17807 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/05/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 722
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 46316/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LV Ferdinando, n. a Belluno il 2.7.1968;
avverso la sentenza in data 6 ottobre 2005 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 11 ottobre 2004 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, appellata da DE LV Ferdinando, condannato alla pena ulteriore di giorni quindici di reclusione ed Euro 50,00 di multa, ex art. 81 cpv. c.p., in quanto responsabile del reato di cui all'art. 570 cpv. c.p., n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore EL (in San Marcellino, dal 13 luglio 2001 al 2 ottobre 2001); pena determinata a titolo di aumento per la continuazione con riferimento al fatto giudicato con sentenza della medesima Corte di appello in data 26 marzo 2003, divenuta irrevocabile. Osservava la Corte di appello, dopo avere rigettato alcune eccezioni procedurali, che la responsabilità del De IL risultava provata dalle dichiarazioni rese da CH IT, nonché dalle stesse ammissioni dell'imputato, il quale non era stato in grado di fornire elementi a sostegno della sua dedotta incapacità economica. Ricorre per cassazione personalmente l'imputato, che deduce:
1. Violazione della legge processuale in relazione alla irrituale notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, effettuata presso il difensore, nonostante che mancasse una elezione di domicilio, come riconosciuto dalla Corte di appello. Erroneamente tale nullità, riferibile a un atto di esercizio dell'azione penale e contenente la contestazione dell'addebito, è stata ritenuta essere superata dalla successiva rinnovazione della citazione a giudizio, notificata questa volta presso il luogo di residenza dell'imputato, a seguito della astensione del primo giudice cui era stata assegnata la trattazione del dibattimento.
2. violazione dell'art. 521 c.p.p., dato che l'imputato era stato condannato per una condotta compresa nell'arco temporale 13 luglio 2001-2 ottobre 2001, mentre in dibattimento era risultato dalla deposizione della coniuge separata che l'omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza al figlio minore era tuttora perdurante. Non avendo il pubblico ministero provveduto a integrare la contestazione, come era suo dovere, il Tribunale avrebbe dovuto trasmettergli gli atti, a norma dell'art. 516 c.p.p., comma 2, essendo il fatto risultato diverso da come contestato.
3. Erronea applicazione dell'art. 8 c.p.p., comma 3 e dell'art. 23 c.p.p., comma 1, atteso che, trattandosi di reato permanente, per individuare la competenza territoriale doveva aversi a riguardo al luogo in cui era iniziata la permanenza, e cioè ad Avezzano, non rilevando che nel corso del tempo la madre del minore avesse deciso di trasferire la propria residenza altrove.
4. Erronea applicazione dell'art. 570 c.p. e vizio di motivazione in punto sia di capacità economica dell'imputato sia di stato di bisogno del minore. Quanto al primo aspetto, la Corte di appello ha indebitamente riversato l'onere della prova sull'imputato, che aveva comunque prodotto un atto di notorietà sulle sue condizioni economiche;
quanto al secondo, lo stato di privazione dei mezzi di sussistenza derivava solo dalle non verificate dichiarazioni delle moglie separata.
5. Erronea applicazione dell'art. 79 c.p.p., comma 1 e art. 484 c.p.p., atteso che la parte civile si è costituita in un momento successivo a quello in cui era stata accertata la regolare costituzione delle parti, non valendo a rimetterla in termini la rinnovazione della citazione delle parti davanti al nuovo giudice a seguito della astensione di quello precedente.
6. Mancanza di motivazione sulla entità della pena determinata a titolo di continuazione rispetto alla precedente condanna, dato che la Corte di appello si è limitata a richiamare genericamente l'art.133 c.p.. DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, appare infondato.
1. Non sussiste alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che, come lo stesso ricorrente riconosce, la successiva notificazione di tale decreto, conseguente all'astensione del primo giudice, avvenne ritualmente presso la sua residenza.
2. L'imputato è stato condannato esattamente per il fatto contestato in imputazione, ed egli non si può dolere che il pubblico ministero non abbia integrato la contestazione in dibattimento sotto il profilo della perdurante permanenza della condotta, perché l'esercizio dell'azione penale appartiene esclusivamente alle determinazioni discrezionali del pubblico ministero, a norma dell'art. 112 Cost., su cui ne' le parti ne' il giudice hanno alcun sindacato. Eventuali frammentazioni delle contestazioni in separati procedimenti trovano del resto rimedio nell'istituto della continuazione applicabile anche in executivis.
3. La condotta contestata riguarda un arco temporale in cui la persona offesa viveva con la madre in San Marcellino, sicché correttamente è stata individuata la competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa. Non rileva che, all'esito di un precedente procedimento penale, venne affermata la responsabilità penale dell'imputato, sia pure con riferimento a una condotta che si assume come ininterrotta, in un momento in cui la persona offesa viveva con la madre in Avezzano. La permanenza che individua la competenza non corrisponde infatti a dati meramente storici ma solo a quelli oggetto di ogni singolo procedimento, sicché il precedente giudicato la interrompe, con la conseguenza che la individuazione della competenza va fatta in relazione alla situazione individuata al momento di ogni esercizio dell'azione penale.
4. Quanto allo stato di indigenza del minore, non può che essere ribadito che, se tale soggetto non dispone di redditi propri, è irrilevante che altri soggetti provvedano a somministrargli i mezzi di sussistenza (v. per tutte Cass., sez. 6, 12 novembre 2002, Sciasciamacchia;
Id., 17 febbraio 1999, Cardò).
La (incolpevole) incapacità economica dell'imputato, poi, non può essere desunta da mere asserzioni di questo, ma deve essere dimostrata rigorosamente, e, ove non risulti aliunde, proprio dall'obbligato (v. tra le altre Cass., sez. 6, 22 settembre 2000, Atzori). Non si tratta di una illegittima inversione dell'onere della prova, trattandosi di un elemento giustificativo del fatto, ragguagliabile allo stato di necessità, per il quale vi è un onere di allegazione in capo a chi l'adduce.
5. È pacifico in giurisprudenza che la costituzione della parte civile in dibattimento può essere tempestivamente fatta anche in limine al dibattimento instaurato ex novo, come avvenuto nel caso di specie, dato che nell'art. 79 c.p.p. non è inserita la previsione dell'abrogato art. 93 c.p.p., comma 2 (c.p.p. del 1930), secondo cui la costituzione doveva avvenire a pena di decadenza con il compimento "per la prima volta" delle formalità di apertura del dibattimento (v., tra le altre, Cass., sez. 5, 27 ottobre 2000, Rizzi;
Cass., sez. 3, 16 giugno 1998, Stringa).
6. La modesta determinazione della pena apportata a titolo di continuazione appare infine sufficientemente motivata con il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., avuto riguardo all'arco temporale in cui si inscrive la condotta accertata.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2007