Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 31464
CASS
Sentenza 8 giugno 2004

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Massime1

L'art. 578 cod.proc.pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Truffa, condotta tipica, simulazione, raggiro, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 31464
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31464
Data del deposito : 8 giugno 2004

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