Sentenza 8 giugno 2004
Massime • 1
L'art. 578 cod.proc.pen. prevede che il giudice d'appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o per prescrizione il reato per il quale sia intervenuta condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili; al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancata prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma secondo cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Truffa, condotta tipica, simulazione, raggiro, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/2004, n. 31464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31464 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/06/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 944
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 23377/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE PI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 18/2/2003 della Corte di Appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luciano Deriu;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato;
udito, per la parte civile, l'avv. Bruno Andreozzi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Teresa Assenzio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 18/2/2003, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio dalla cassazione (decisione 13/6/02, che aveva annullato la pronuncia 27/7/01, la quale aveva a sua volta confermato la sentenza 6/2/01 di assoluzione ex art. 530 co. 2^ c.p.p.), condannava IO De PI, alla pena di mesi due di reclusione (con statuizioni accessorie e con i doppi benefici di legge) per il reato di cui all'art. 582 c.p. (perché, colpendo IA LO con un pugno dietro la nuca e stringendole il collo con una mano, le cagionava lesioni personali, consistite in un ematoma e nella contusione della regione mastoidea e latero- cervicale sinistra, guaribile in giorni 12. In Roma 16/10/1995). Proponeva ricorso la Cassazione il De PI, deducendo nell'ordine le seguenti doglianze:
1) Inosservanza o erronea applicazione dello art. 192 c.p.p.: le argomentazioni della Corte territoriale sarebbero "assolutamente lacunose e approssimative"; mancherebbero prove certe;
le dichiarazioni accusatorie della LO sarebbero inattendibile prive di riscontri;
mancherebbero indizi gravi, precisi e concordanti;
2) "Mancanza o manifesta illogicità della motivazione": "la Corte d'appello si sarebbe lamentata a esprimere opinioni illatorie e a formulare meri sillogismi;
l'individuazione del movente sarebbe illogica e la ricostruzione della vicenda ipotetica;
3) Il reato contestato, giacché asseritamente il 16/10/1995, si sarebbe comunque estinto per prescrizione (il 16/4/2003). All'odierna udienza, il Procuratore Generale presso questa Corte, il difensore della parte civile e il difensore del ricorrente, hanno illustrato le rispettive tesi e conclusioni, già sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, essendo rimasto estinto per prescrizione il reato ascritto al De PI. Il relativo termine di sette anni e mezzo (derivante dal combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p.) a far tempo dal 16/10/1995 (data di commissione del reato), infatti, risulta interamente maturato alla data del 16/4/2003.
Le diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nella pronuncia 18/2/2003, d'altro canto, escludono qualsiasi possibilità di proscioglimento nel merito, ex art. 129 c. 2^ c.p.p.. Devesi rilevare, piuttosto, che - in tema di declaratoria di estinzione del reato - l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall'art. 129 c. 2^ c.p.p. (v. in proposito: Cass. 3^, sent. 1067 del 20/4/01,
Franzan; Cass. 4^, sent. 6742 del 28/5/99, Pizzagalli G. F.). Orbene, pare alla Corte che - anche sotto lo specifico profilo appena menzionato - le doglianze proposte dal De PI non siano fondate, potendo e dovendosi osservare:
1) quanto al primo motivo di ricorso: le doglianze proposte sono ai limiti dell'ammissibilità, giacché in gran parte risolventisi in "censure di fatto" e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dalla Corte territoriale: "censure di fatto" e/o "rilettura diversa" non consentite, in quanto tali, in sede di legittimità (v. infatti:
Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri). Si tratta, comunque, di doglianze infondate, giacché la Corte territoriale non mancò di porre - correttamente e convincentemente - in evidenza: come, secondo la Cassazione (sent. 13/6/02), il mancato riscontro di echimosi alle gambe e alle braccia non postulasse senz'altro l'inverosimiglianza della denuncia sporta dalla donna, la contusione alla regione mastoidea e latero-cervicale ben potesse essere ricondotta alla denunciata aggressione, il fatto che la LO fosse apparsa (al sanitario che l'aveva visitata) "non del tutto compos sui" ben potesse spiegarsi con l'effettività dell'agressione; come la versione dei fatti fornita dalla donna fosse "pienamente credibile" (anche con riferimento alle ragioni del litigio); come, in particolare, apparisse credibile che vi fosse stata da prima un'aggressione verbale e quindi una vera e propria aggressione fisica (non potendosi escludere che in concreto il De PI, pur trovandosi al posto di guida, avesse colpito con calci la donna che gli sedeva a fianco: v. infatti le puntuali considerazioni svolte alle pagg. 4 - 5 sent. imp.);
2) quanto al secondo motivo di ricorso: valgono ovviamente, le puntualizzazioni appena operate con riferimento alla prima doglianza;
è solo il caso di aggiungere che la Corte territoriale spiegò diffusamente perché il movente del litigio indicato dalla donna (inaspettata decisione dell'uomo di non prestare la promessa testimonianza in cui procedimento contro l'ex-marito della LO) fosse pienamente plausibile, così come la ricostruzione dei fatti proposta dalla stessa persona offesa. Devesi, dunque, ritenere che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione congrua, esauriente da vizi logico-giuridici, su tutti gli aspetti della vicenda sottoposta al suo esame;
e che il ricorrente, per contro, si sia limitato a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che il giudice del merito (in sede di rinvio dalla Cassazione) aveva già correttamente affrontato e risolto.
Le considerazioni svolte e le puntualizzazioni operate, in conclusione, consentono di ritenere:
a) che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato ascritto a IO De PI;
b) che debbano esser mantenute ferme (ex art. 578 c.p.p.) le statuizioni di carattere civilistico della stessa decisione;
c) che il ricorrente De PI debba essere condannato a rifondere alla parte civile LO le spese sostenute nella presente fase di giudizio, che si liquidano in complessivi millecinquecento euro, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Condanna il ricorrente IO De PI a rifondere alla parte civile le spese della fase,che liquida per complessivi millecinquecento euro, oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, il 8 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004