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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37767 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RE EN nato a [...] il [...] AR LU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato PAOLO IORIO nel corpo della propria memoria che, nell'interesse dei ricorrenti ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento delle impugnazioni;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37767 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Padova, a seguito del riesame proposto nell'interesse di NA RE e LU AS, ha confermato il decreto emesso il 27 settembre 2022 ed eseguito in data 3 ottobre 2022 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha disposto - oltre alla perquisizione - il sequestro probatorio di più res (documenti, supporti informatici - ivi compresi telefoni cellulari e tablet sim) nei confronti delle stesse persone sottoposte ad indagini in relazione ai delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. e 166 d. Igs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in particolare, per essersi fatti consegnare in maniera fraudolenta denaro da investire in criptovalute). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di LU AS e NA RE ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati articolati quattro motivi nell'interesse dell'AS e tre motivi nell'interesse della RE, il cui tenore è il medesimo dei primi tre motivi presentati per il coindagato e che saranno pertanto esposti congiuntamente per entrambi i ricorrenti (differenziandosi solo per quel che attiene all'indicazione dei rispettivi beni sottoposti a sequestro). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 134 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 gennaio 2022, adducendo che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che il sistema di blockchain e criptovalute utilizzato dal network di cui fanno parte gli indagati non sarebbe disciplinato in Italia (dato che di per sé, comunque, non ne determinerebbe l'illiceità) e che il suo funzionamento sarebbe fumoso e fraudolento (poiché i primi investitori guadagnerebbero a discapito dei nuovi investitori, secondo un sistema piramidale), non considerando quanto esposto nei motivi aggiunti presentati dalla difesa, con cui si era prospettato che: - tutti i fruitori dei servizi proposti dalla piattaforma in discorso (WeWe Global) hanno acquistato beni e servizi telematici oggetto di regolare documentazione fiscale e che tutti i dati (trasmessi mediante smart contract) sono annotati su un registro inalterabile (che utilizza Distributed Ledger Technology) - come dimostrato con una perizia (recte: consulenza tecnica) - cui la legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha attribuito valore legale;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2022 ha istituito un apposito registro per tutte le società che operano nella gestione delle criptovalute (presso l'Organismo Agenti e Mediatori); - con la consulenza si è documentato che l'utente possiede un'identità digitale (accessibile agli organi di controllo italiani) con cui acquista, sulla piattaforma WeWe Global, token convertibili nella criptovaluta Bitcoin che possono esser ceduti in cambio di euro sulle piattaforme che lo consentono;
2 - numerosi altri atti normativi menzionano le criptovalute, ormai sempre più in uso (tra cui il d. Igs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha modificato gli artt. 493-ter e 640-ter cod. pen., le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/843 del 30 maggio 2018 e n. 2019/713 del 17 aprile 2019, il d. lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, come successivamente novellato, che la difesa ha indicato unitamente al parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 - C 459/3); - il Tribunale, in violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe disatteso la consulenza della difesa senza analizzare i documenti prodotti dalla, erroneamente affermando che il materiale in sequestro sarebbe pertinente ai reati (segnatamente, senza spiegarlo con riguardo ai brogliacci e agli appunti cartacei di LU AS e ai quaderni, ai block notes e alla cartellina di NA RE), palesando la propria parzialità rispetto all'Accusa (che ha operato in violazione dell'art. 358 cod. proc. pen.) e alla polizia giudiziaria, essendo peraltro emerso che gli indagati non stavano occultando nulla;
- secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, esaurite le esigenze probatorie i beni avrebbero dovuto essere restituiti;
- non ricorrerebbe il fumus dei delitti per cui si procede, atteso che nella specie sono stati rilasciati regolari documenti fiscali di vendita e dalla lettura delle condizioni di contratto accettate dagli aderenti al servizio emergerebbe che non è stato violato l'art. 166 d. Igs. 58/1998, poiché l'attività non ha avuto ad oggetto strumenti finanziari (in quanto gli utility token fungono da mezzo per l'accesso a beni o servizi tramite un'infrastruttura basata su blockchain e sono stati utilizzati per il finanziamento di progetti). 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata addotta la violazione dell'art. 247 cod. proc. pen. e, in particolare, del principio di proporzionalità e adeguatezza, anche sotto il profilo temporale, in quanto il sequestro sarebeb stato eseguito per il tramite dell'estrazione di copia integrale di tutto ciò che era presente sui dispositivi informatici e senza indicare il collegamento tra il reato e i dati oggetto della cautela;
e non varrebbe in senso contrario quanto esposto dal Tribunale - che ha fatto riferimento al numero e alla tipologia dei beni e al fatto che i dispositivi oggetto di accertamento tecnico siano stati immediatamente restituiti dopo l'estrazione di copia forense e, dunque, ha affermato che il sequestro ha riguardato beni di cui non è stato possibile analizzare il contenuto -, atteso che sarebbe stato restituito solo un telefono cellulare e non potrebbe ritenersi la necessità di una perizia tecnica con strumenti avanzati in relazione ai quaderni e alle «chiavette USB». 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 125, 253 e 262 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla strumentalità della cautela rispetto agli accertamenti da compiere sarebbe carente e «priva di fondamento», tanto da risultare abnorme, e non si sarebbe conformata ai princìpi in tema di motivazione posti dalla giurisprudenza e, segnatamente, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01), in quanto nella specie sarebbe stato disposto il sequestro - nei 3 confronti di entrambi gli indagati - di tutto quanto trovato al momento della perquisizione e, nonostante l'esecuzione di una copia forense in loco, non sarebbe stato restituito nulla (ad eccezione di un telefono cellulare a ciascuno). 2.4. Con il quarto motivo, nell'interesse del solo AS - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata addotta la violazione degli artt. 58, 253, 265, 365, 370, 373 cod. proc. pen., 81 e 82 d. Igs. 271/1989, deducendo che dall'ordinanza impugnata emergerebbe che sono stati sottoposti ad accertamento tecnico uno spazio cloud e la posta elettronica relativa a un indirizzo (in essa indicato, al punto 5 di p. 3, r riferibile a un'impresa e non alla persona dell'indagato) non indicati nel verbale di sequestro, nell'elenco delle cose sequestrate elencate nella premessa della stessa ordinanza e «nei documenti consegnati all'indagato e alla sua difesa»: pertanto, in parte qua si tratterebbe di un sequestro su iniziativa della polizia giudiziaria mai convalidato, il che determinerebbe la nullità dell'ordinanza del Tribunale poiché essa sarebbe relativa un provvedimento «non correttamente identificato nella sua integrità» in violazione del diritto di difesa. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha assunto l'infondatezza di entrambi i ricorsi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente in materia di concorso tra i reati di abusivismo finanziario ex art. 166, comma 1, d. Igs n. 58/1998 e truffa, nonché in materia di vendita on line di moneta virtuale bitcoin e riciclaggio) e deducendo che: i ricorrenti avrebbero omesso «di attestare di essersi adeguati agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF»; «gli indizi di commissione dei reati» sarebbero «molteplici»; e - a proposito della proporzionalità della cautela - il Collegio di merito abbia motivato puntualmente (cfr. requisitoria scritta). Il difensore dei ricorrenti ha contestato quanto addotto dalla Parte pubblica, rappresentando: quanto alla condotta prevista dall'art. 166, comma 1, lett c), T.U.F., «come non vi sia traccia alcuna nei documenti delle indagini di un processo di alienazione di criptovaluta verso gli utenti» (richiamando la relazione del consulente della difesa e «tutti i documenti che compongono il fascicolo delle indagini preliminari»); che in atti non vi sarebbe traccia che NA RE «abbia ricevuto somme di denaro, né abbia proposto il versamento a suo favore di alcunché» e non sarebbe «ragionevole neppure ipotizzare che il sequestro probatorio possa essere legittimo per ricercare prove» di dati inesistenti;
che sarebbe inconducente quanto rassegnato dal Procuratore generale in ordine al reato di riciclaggio, nella specie neppure ipotizzato, e in ordine a quanto rassegnato dai soggetti che hanno reso sommarie informazioni (nessuno dei quali avrebbe «confermato di aver versato somme nella mani degli indagati», non essendoci neppure alcun documento che attesti il ricevimento di un bonifico - disposto « dal signor Manjet» - da parte dell'AS ed avendo tutti i soggetti che hanno versato somme alla piattaforma WeWe «ricevuto regolare fattura»), tenuto conto pure degli elementi acquisisti in sede di indagini difensive. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Anzitutto, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge: in tale nozione devono ricomprendersi gli errores in iudicando o in procedendo ma non le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01) e ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può, dunque, essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. Inoltre, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01); difatti, il sequestro a fini di prova, sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, si fonda sulla necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod. proc. pen., ovvero in funzione dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità 5 dell'autore (Sez. U, n. 36072/2018, cit., che richiama anche precedenti arresti dello stesso Alto Consesso;
cfr. pure Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). 2. Per quanto attiene al fumus dei reati per cui si procede, le impugnazioni sono manifestamente infondate, generiche e hanno finito col dedurre irritualmente il vizio di motivazione. L'art. 166, comma 1, TUF - per quanto qui di interesse - punisce «chiunque, senza esservi abilitato» ai sensi dello stesso Testo unico: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio»; «c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento». E, nel presupposto che le valute virtuali possono essere utilizzate pure «per finalità di investimento» (cfr. art. 1, comma 2, lett. qq), d. Igs. 231/2007, che definisce «valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»), la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la vendita di esse, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori, è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166, comma 1, cit. (cfr. Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, Melis, Rv. 284124 — 01, e Sez. 2, n. 26807 del 17/09/2020, De Rosa, Rv. 279590 — 01, che in relazione alla vendita on line di moneta virtuale, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori hanno ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), TUF». Il Tribunale, con riferimento al fumus commissi delicti dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. e 166 d. Igs. 58/1998, ha evidenziato come i soggetti escussi nel corso delle indagini (segnatamente le 36 persone offese) abbiano rappresentato di essere state indotti «a fare investimenti in criptovalute, nell'ambito di un progetto chiamato WeWe»; in particolare, come rilevato nell'ordinanza impugnata anche tramite il richiamo del provvedimento di perquisizione emesso dal Pubblico ministero e gli atti di indagine a fondamento di esso (segnatamente, l'annotazione di polizia giudiziaria, i verbali di sommarie informazioni e le denunce-querele), agli indagati è stato attribuito — nell'ottica propria della cautela reale — di aver prospettato ai medesimi soggetti, in mancanza degli atti ampliativi necessari per agire come operatori finanziari —«ingenti guadagni grazie all'investimento in cripto valute tramite società» collegate agli stessi AS e RE e di aver ricevuto (in cambio di token da impiegare nel detto circuito) denaro del quale si sono appropriati, raggirando chi ha erogato le somme e cagionandogli un ingiusto danno patrimoniale. Dunque, alla luce di quanto appena sopra esposto, i fatti come sopra ricostruiti (nella prospettiva indiziaria che qui rileva) conformemente al diritto sono stati sussunti nelle 6 fattispecie per cui si procede (ivi compresa la truffa, alla luce dell'agire fraudolento ritenuto dal Tribunale), non rilevando in alcun modo che - come prospettato dai ricorrenti - il Collegio del riesame abbia affermato pure che il sistema di blockchain e criptovalute utilizzato dal network di cui fanno parte gli indagati non sarebbe disciplinato in Italia. Difatti, la motivazione de fumo sopra richiamata non può, con evidenza, ritenersi apparente (alla luce dei princìpi di diritto esposti retro) poiché ha indicato gli elementi in atti a cui ha attribuito rilievo ai fini del decidere, argomentando alla luce di essi;
e non può, quindi, condurre a una diversa conclusine il mancato vaglio delle memorie difensive, dedotto con i ricorsi, che può rilevare in sede di legittimità come vizio di motivazione (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Piuttosto, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e focalizzata su elementi inconducenti nella parte in cui ha adotto, a sostegno del difetto del fumus, la regolarità fiscale delle operazioni in discorso, la formalizzazione di esse tramite contratti il cui contenuto sarebbe stato annotato su un registro informatico non alterabile, l'attribuzione agli utenti di un'identità digitale per l'acquisto dei token convertibili nella criptovaluta Bitcoin, profili estranei alle fattispecie per cui si procede;
nonché nella parte in cui ha richiamato l'istituzione di un apposito registro per le società che operano nella gestione delle criptovalute (da parte del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2022), registro che: - attiene all'utilizzo della valuta virtuale che può essere pure «mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi» (come si trae dall'art. 1, comma 2, lett. qq), d. Igs. 231, cit., riprodotto testualmente dall'art. 1, lett. f), del decreto ministeriale appena citato, il quale ultimo ha così definito nei medesimi termini del primo la valuta virtuale per quel che rileva in ordine alla regolamentazione da esso posta), ossia ai «servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute» (art. 1, comma 2, lett. ff), d. Igs. 231, cit., pure riprodotto testualmente dall'art. 1, lett. b), del decreto ministeriale appena citato); nonché ai servizi di portafoglio digitale relativi alla stessa valuta virtuale, ossia i «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali» (cfr. art. 1, comma 2, lett. ff-bis), d. Igs. 231, cit., pure riprodotto testualmente dall'art. 1, lett. c), del decreto ministeriale appena citato); - e non pone alcuna deroga alla disciplina posta dalla disciplina primaria - ad esso sovraordinata e da esso espressamente riprodotta (come osservato), il che esime da ogni ulteriore considerazione al riguardo - relativa all'attività di investimento che pure può avere ad oggetto la moneta virtuale (che - si ribadisce -non è solo mezzo di scambio) e ai requisiti per svolgerla, disciplina che ha espressamente incluso i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale nella «categoria di altri operatori non finanziari» (art. 3, comma 5, lett. i) e i-bis), d. Igs. 231, cit.). 7 Né - per il medesimo ordine di ragioni - rileva che altri atti normativi prevedano l'uso delle valute virtuali e che l'uso di esse sia sempre più diffuso. Infine, le impugnazioni sono generiche, con riferimento al fumus del reato di truffa, perché ne hanno negato la sussistenza in maniera apodittica;
e, rispetto al fumus di entrambi i reati per cui si procede, hanno prospettato un vizio di motivazione, non consentito, allorché hanno assunto che la ricorrenza di esso troverebbe smentita negli elementi in atti, ossia un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), non occorrendo allora immorare a proposito del difetto di specificità del rimando, da parte del ricorso, al compendio acquisito né dilungarsi per osservare che essi hanno finito pure col perorare in questa sede di legittimità un apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. memoria difensiva). 3. Con riguardo, invece, alla rapporto di pertinenzialità tra e res in sequestro ai reati per cui si procede, alla mancata proporzione della cautela rispetto alle esigenze investigative e alla mancata restituzione dei beni, il Tribunale ha evidenziato che: le condotte illecite ipotizzate sono state commesse proprio attraverso gli strumenti elettronici, utilizzati come mezzi di comunicazione e di pagamento;
i dispositivi già oggetto di accertamento tecnico sono stati immediatamente restituiti dopo l'estrazione di una copia forense;
il sequestro abbia avuto ad oggetto solo res da sottoporre ad accertamento tecnico irripetibile per cui il Pubblico ministero ha già conferito incarico all'ausiliario. Si tratta di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto - non essendovi dubbio che la nozione di «cosa pertinente al reato» comprenda non solo il corpo del reato ma anche, per quel che qui rileva, qualunque cosa a mezzo della quale il reato fu commesso o quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (cfr. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo, Rv. 244342) - motivazione rispetto alla quale le censure difensive sono: del tutto assertive (non avendo neppure indicato i dati a sostegno di esse) e perciò inidonee a costituire una rituale denuncia della violazione dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità cui deve conformarsi la cautela reale, rispetto ai quali ha rilievo anche il dato temporale (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01; Sez. 6, n. 34265/2020, cit.); e, quanto ai brogliacci e agli appunti cartacei, inedite (perché non avanzate innanzi a Giudice del riesame) e perciò inammissibili. Infine, il quarto motivo di ricorso avanzato nell'interesse del solo AS è inammissibile. In primo luogo, dalla menzione nell'ordinanza impugnata quale oggetto di accertamento tecnico di uno spazio di archiviazione e di una casella di posta elettronica, che - secondo quanto assunto dalla difesa - non sarebbero stati invece sottoposti a cautela, non può conseguire con evidenza alcuna nullità dello stesso provvedimento impugnato che ha argomentato, con riguardo alle res effettivamente sequestrate e oggetto di riesame, nei termini conformi a diritto (sopra esposti) 8 e oggetto di censure inammissibili (come sopra indicato). Piuttosto, basti aggiungere che il Collegio del riesame ha evidenziato come in sede di perquisizione sia stata estratta la copia forense da supporti informatici non sottoposti a sequestro;
e a tale attività, alla luce dell'ordinanza impugnata, devono ricondursi i riferimenti su cui la difesa ha incentrato il motivo in esame;
tuttavia, al riguardo quest'ultimo è del tutto generico. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, ai snesi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023.
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato PAOLO IORIO nel corpo della propria memoria che, nell'interesse dei ricorrenti ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento delle impugnazioni;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37767 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 ottobre 2022 il Tribunale di Padova, a seguito del riesame proposto nell'interesse di NA RE e LU AS, ha confermato il decreto emesso il 27 settembre 2022 ed eseguito in data 3 ottobre 2022 con il quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova ha disposto - oltre alla perquisizione - il sequestro probatorio di più res (documenti, supporti informatici - ivi compresi telefoni cellulari e tablet sim) nei confronti delle stesse persone sottoposte ad indagini in relazione ai delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. e 166 d. Igs. 24 febbraio 1998, n. 58 (in particolare, per essersi fatti consegnare in maniera fraudolenta denaro da investire in criptovalute). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di LU AS e NA RE ha proposto ricorso per cassazione, con separato atto, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). In particolare, sono stati articolati quattro motivi nell'interesse dell'AS e tre motivi nell'interesse della RE, il cui tenore è il medesimo dei primi tre motivi presentati per il coindagato e che saranno pertanto esposti congiuntamente per entrambi i ricorrenti (differenziandosi solo per quel che attiene all'indicazione dei rispettivi beni sottoposti a sequestro). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata denunciata la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., della legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 134 e del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 13 gennaio 2022, adducendo che erroneamente il Tribunale avrebbe affermato che il sistema di blockchain e criptovalute utilizzato dal network di cui fanno parte gli indagati non sarebbe disciplinato in Italia (dato che di per sé, comunque, non ne determinerebbe l'illiceità) e che il suo funzionamento sarebbe fumoso e fraudolento (poiché i primi investitori guadagnerebbero a discapito dei nuovi investitori, secondo un sistema piramidale), non considerando quanto esposto nei motivi aggiunti presentati dalla difesa, con cui si era prospettato che: - tutti i fruitori dei servizi proposti dalla piattaforma in discorso (WeWe Global) hanno acquistato beni e servizi telematici oggetto di regolare documentazione fiscale e che tutti i dati (trasmessi mediante smart contract) sono annotati su un registro inalterabile (che utilizza Distributed Ledger Technology) - come dimostrato con una perizia (recte: consulenza tecnica) - cui la legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha attribuito valore legale;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2022 ha istituito un apposito registro per tutte le società che operano nella gestione delle criptovalute (presso l'Organismo Agenti e Mediatori); - con la consulenza si è documentato che l'utente possiede un'identità digitale (accessibile agli organi di controllo italiani) con cui acquista, sulla piattaforma WeWe Global, token convertibili nella criptovaluta Bitcoin che possono esser ceduti in cambio di euro sulle piattaforme che lo consentono;
2 - numerosi altri atti normativi menzionano le criptovalute, ormai sempre più in uso (tra cui il d. Igs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha modificato gli artt. 493-ter e 640-ter cod. pen., le direttive (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/843 del 30 maggio 2018 e n. 2019/713 del 17 aprile 2019, il d. lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, come successivamente novellato, che la difesa ha indicato unitamente al parere della Banca centrale europea del 12 ottobre 2016 - C 459/3); - il Tribunale, in violazione dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità, avrebbe disatteso la consulenza della difesa senza analizzare i documenti prodotti dalla, erroneamente affermando che il materiale in sequestro sarebbe pertinente ai reati (segnatamente, senza spiegarlo con riguardo ai brogliacci e agli appunti cartacei di LU AS e ai quaderni, ai block notes e alla cartellina di NA RE), palesando la propria parzialità rispetto all'Accusa (che ha operato in violazione dell'art. 358 cod. proc. pen.) e alla polizia giudiziaria, essendo peraltro emerso che gli indagati non stavano occultando nulla;
- secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, esaurite le esigenze probatorie i beni avrebbero dovuto essere restituiti;
- non ricorrerebbe il fumus dei delitti per cui si procede, atteso che nella specie sono stati rilasciati regolari documenti fiscali di vendita e dalla lettura delle condizioni di contratto accettate dagli aderenti al servizio emergerebbe che non è stato violato l'art. 166 d. Igs. 58/1998, poiché l'attività non ha avuto ad oggetto strumenti finanziari (in quanto gli utility token fungono da mezzo per l'accesso a beni o servizi tramite un'infrastruttura basata su blockchain e sono stati utilizzati per il finanziamento di progetti). 2.2. Con il secondo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata addotta la violazione dell'art. 247 cod. proc. pen. e, in particolare, del principio di proporzionalità e adeguatezza, anche sotto il profilo temporale, in quanto il sequestro sarebeb stato eseguito per il tramite dell'estrazione di copia integrale di tutto ciò che era presente sui dispositivi informatici e senza indicare il collegamento tra il reato e i dati oggetto della cautela;
e non varrebbe in senso contrario quanto esposto dal Tribunale - che ha fatto riferimento al numero e alla tipologia dei beni e al fatto che i dispositivi oggetto di accertamento tecnico siano stati immediatamente restituiti dopo l'estrazione di copia forense e, dunque, ha affermato che il sequestro ha riguardato beni di cui non è stato possibile analizzare il contenuto -, atteso che sarebbe stato restituito solo un telefono cellulare e non potrebbe ritenersi la necessità di una perizia tecnica con strumenti avanzati in relazione ai quaderni e alle «chiavette USB». 2.3. Con il terzo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata prospettata la violazione degli artt. 125, 253 e 262 cod. proc. pen., in quanto la motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla strumentalità della cautela rispetto agli accertamenti da compiere sarebbe carente e «priva di fondamento», tanto da risultare abnorme, e non si sarebbe conformata ai princìpi in tema di motivazione posti dalla giurisprudenza e, segnatamente, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01), in quanto nella specie sarebbe stato disposto il sequestro - nei 3 confronti di entrambi gli indagati - di tutto quanto trovato al momento della perquisizione e, nonostante l'esecuzione di una copia forense in loco, non sarebbe stato restituito nulla (ad eccezione di un telefono cellulare a ciascuno). 2.4. Con il quarto motivo, nell'interesse del solo AS - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. - è stata addotta la violazione degli artt. 58, 253, 265, 365, 370, 373 cod. proc. pen., 81 e 82 d. Igs. 271/1989, deducendo che dall'ordinanza impugnata emergerebbe che sono stati sottoposti ad accertamento tecnico uno spazio cloud e la posta elettronica relativa a un indirizzo (in essa indicato, al punto 5 di p. 3, r riferibile a un'impresa e non alla persona dell'indagato) non indicati nel verbale di sequestro, nell'elenco delle cose sequestrate elencate nella premessa della stessa ordinanza e «nei documenti consegnati all'indagato e alla sua difesa»: pertanto, in parte qua si tratterebbe di un sequestro su iniziativa della polizia giudiziaria mai convalidato, il che determinerebbe la nullità dell'ordinanza del Tribunale poiché essa sarebbe relativa un provvedimento «non correttamente identificato nella sua integrità» in violazione del diritto di difesa. 3. Il Sostituto Procuratore generale ha assunto l'infondatezza di entrambi i ricorsi, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (segnatamente in materia di concorso tra i reati di abusivismo finanziario ex art. 166, comma 1, d. Igs n. 58/1998 e truffa, nonché in materia di vendita on line di moneta virtuale bitcoin e riciclaggio) e deducendo che: i ricorrenti avrebbero omesso «di attestare di essersi adeguati agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari, di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF»; «gli indizi di commissione dei reati» sarebbero «molteplici»; e - a proposito della proporzionalità della cautela - il Collegio di merito abbia motivato puntualmente (cfr. requisitoria scritta). Il difensore dei ricorrenti ha contestato quanto addotto dalla Parte pubblica, rappresentando: quanto alla condotta prevista dall'art. 166, comma 1, lett c), T.U.F., «come non vi sia traccia alcuna nei documenti delle indagini di un processo di alienazione di criptovaluta verso gli utenti» (richiamando la relazione del consulente della difesa e «tutti i documenti che compongono il fascicolo delle indagini preliminari»); che in atti non vi sarebbe traccia che NA RE «abbia ricevuto somme di denaro, né abbia proposto il versamento a suo favore di alcunché» e non sarebbe «ragionevole neppure ipotizzare che il sequestro probatorio possa essere legittimo per ricercare prove» di dati inesistenti;
che sarebbe inconducente quanto rassegnato dal Procuratore generale in ordine al reato di riciclaggio, nella specie neppure ipotizzato, e in ordine a quanto rassegnato dai soggetti che hanno reso sommarie informazioni (nessuno dei quali avrebbe «confermato di aver versato somme nella mani degli indagati», non essendoci neppure alcun documento che attesti il ricevimento di un bonifico - disposto « dal signor Manjet» - da parte dell'AS ed avendo tutti i soggetti che hanno versato somme alla piattaforma WeWe «ricevuto regolare fattura»), tenuto conto pure degli elementi acquisisti in sede di indagini difensive. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Anzitutto, deve premettersi che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge: in tale nozione devono ricomprendersi gli errores in iudicando o in procedendo ma non le censure alla motivazione, salvi i casi di motivazione inesistente o apparente, che rilevano sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in forza della sanzione di nullità posta dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Gazza, Rv. 270543 - 01) e ricorrono in presenza di vizi «così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) e, segnatamente, quando l'argomentazione a sostegno della decisione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, «cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014 - dep. 2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Salerno, Rv. 221437 - 01) e, pertanto, «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Di Giorgio, Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Al di fuori di dette ipotesi, il sindacato della motivazione è consentito nei termini previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e non può, dunque, essere utilmente dedotto in relazione alle ordinanze cautelari reali. Inoltre, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01); difatti, il sequestro a fini di prova, sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, si fonda sulla necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod. proc. pen., ovvero in funzione dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità 5 dell'autore (Sez. U, n. 36072/2018, cit., che richiama anche precedenti arresti dello stesso Alto Consesso;
cfr. pure Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690). 2. Per quanto attiene al fumus dei reati per cui si procede, le impugnazioni sono manifestamente infondate, generiche e hanno finito col dedurre irritualmente il vizio di motivazione. L'art. 166, comma 1, TUF - per quanto qui di interesse - punisce «chiunque, senza esservi abilitato» ai sensi dello stesso Testo unico: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio»; «c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento». E, nel presupposto che le valute virtuali possono essere utilizzate pure «per finalità di investimento» (cfr. art. 1, comma 2, lett. qq), d. Igs. 231/2007, che definisce «valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»), la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la vendita di esse, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori, è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166, comma 1, cit. (cfr. Sez. 2, n. 44378 del 26/10/2022, Melis, Rv. 284124 — 01, e Sez. 2, n. 26807 del 17/09/2020, De Rosa, Rv. 279590 — 01, che in relazione alla vendita on line di moneta virtuale, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori hanno ravvisato l'ipotesi di cui all'art. 166, comma 1, lett. c), TUF». Il Tribunale, con riferimento al fumus commissi delicti dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. e 166 d. Igs. 58/1998, ha evidenziato come i soggetti escussi nel corso delle indagini (segnatamente le 36 persone offese) abbiano rappresentato di essere state indotti «a fare investimenti in criptovalute, nell'ambito di un progetto chiamato WeWe»; in particolare, come rilevato nell'ordinanza impugnata anche tramite il richiamo del provvedimento di perquisizione emesso dal Pubblico ministero e gli atti di indagine a fondamento di esso (segnatamente, l'annotazione di polizia giudiziaria, i verbali di sommarie informazioni e le denunce-querele), agli indagati è stato attribuito — nell'ottica propria della cautela reale — di aver prospettato ai medesimi soggetti, in mancanza degli atti ampliativi necessari per agire come operatori finanziari —«ingenti guadagni grazie all'investimento in cripto valute tramite società» collegate agli stessi AS e RE e di aver ricevuto (in cambio di token da impiegare nel detto circuito) denaro del quale si sono appropriati, raggirando chi ha erogato le somme e cagionandogli un ingiusto danno patrimoniale. Dunque, alla luce di quanto appena sopra esposto, i fatti come sopra ricostruiti (nella prospettiva indiziaria che qui rileva) conformemente al diritto sono stati sussunti nelle 6 fattispecie per cui si procede (ivi compresa la truffa, alla luce dell'agire fraudolento ritenuto dal Tribunale), non rilevando in alcun modo che - come prospettato dai ricorrenti - il Collegio del riesame abbia affermato pure che il sistema di blockchain e criptovalute utilizzato dal network di cui fanno parte gli indagati non sarebbe disciplinato in Italia. Difatti, la motivazione de fumo sopra richiamata non può, con evidenza, ritenersi apparente (alla luce dei princìpi di diritto esposti retro) poiché ha indicato gli elementi in atti a cui ha attribuito rilievo ai fini del decidere, argomentando alla luce di essi;
e non può, quindi, condurre a una diversa conclusine il mancato vaglio delle memorie difensive, dedotto con i ricorsi, che può rilevare in sede di legittimità come vizio di motivazione (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01). Piuttosto, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e focalizzata su elementi inconducenti nella parte in cui ha adotto, a sostegno del difetto del fumus, la regolarità fiscale delle operazioni in discorso, la formalizzazione di esse tramite contratti il cui contenuto sarebbe stato annotato su un registro informatico non alterabile, l'attribuzione agli utenti di un'identità digitale per l'acquisto dei token convertibili nella criptovaluta Bitcoin, profili estranei alle fattispecie per cui si procede;
nonché nella parte in cui ha richiamato l'istituzione di un apposito registro per le società che operano nella gestione delle criptovalute (da parte del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2022), registro che: - attiene all'utilizzo della valuta virtuale che può essere pure «mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi» (come si trae dall'art. 1, comma 2, lett. qq), d. Igs. 231, cit., riprodotto testualmente dall'art. 1, lett. f), del decreto ministeriale appena citato, il quale ultimo ha così definito nei medesimi termini del primo la valuta virtuale per quel che rileva in ordine alla regolamentazione da esso posta), ossia ai «servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute» (art. 1, comma 2, lett. ff), d. Igs. 231, cit., pure riprodotto testualmente dall'art. 1, lett. b), del decreto ministeriale appena citato); nonché ai servizi di portafoglio digitale relativi alla stessa valuta virtuale, ossia i «servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali» (cfr. art. 1, comma 2, lett. ff-bis), d. Igs. 231, cit., pure riprodotto testualmente dall'art. 1, lett. c), del decreto ministeriale appena citato); - e non pone alcuna deroga alla disciplina posta dalla disciplina primaria - ad esso sovraordinata e da esso espressamente riprodotta (come osservato), il che esime da ogni ulteriore considerazione al riguardo - relativa all'attività di investimento che pure può avere ad oggetto la moneta virtuale (che - si ribadisce -non è solo mezzo di scambio) e ai requisiti per svolgerla, disciplina che ha espressamente incluso i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale nella «categoria di altri operatori non finanziari» (art. 3, comma 5, lett. i) e i-bis), d. Igs. 231, cit.). 7 Né - per il medesimo ordine di ragioni - rileva che altri atti normativi prevedano l'uso delle valute virtuali e che l'uso di esse sia sempre più diffuso. Infine, le impugnazioni sono generiche, con riferimento al fumus del reato di truffa, perché ne hanno negato la sussistenza in maniera apodittica;
e, rispetto al fumus di entrambi i reati per cui si procede, hanno prospettato un vizio di motivazione, non consentito, allorché hanno assunto che la ricorrenza di esso troverebbe smentita negli elementi in atti, ossia un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), non occorrendo allora immorare a proposito del difetto di specificità del rimando, da parte del ricorso, al compendio acquisito né dilungarsi per osservare che essi hanno finito pure col perorare in questa sede di legittimità un apprezzamento di fatto (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; cfr. memoria difensiva). 3. Con riguardo, invece, alla rapporto di pertinenzialità tra e res in sequestro ai reati per cui si procede, alla mancata proporzione della cautela rispetto alle esigenze investigative e alla mancata restituzione dei beni, il Tribunale ha evidenziato che: le condotte illecite ipotizzate sono state commesse proprio attraverso gli strumenti elettronici, utilizzati come mezzi di comunicazione e di pagamento;
i dispositivi già oggetto di accertamento tecnico sono stati immediatamente restituiti dopo l'estrazione di una copia forense;
il sequestro abbia avuto ad oggetto solo res da sottoporre ad accertamento tecnico irripetibile per cui il Pubblico ministero ha già conferito incarico all'ausiliario. Si tratta di una motivazione congrua, logica e conforme al diritto - non essendovi dubbio che la nozione di «cosa pertinente al reato» comprenda non solo il corpo del reato ma anche, per quel che qui rileva, qualunque cosa a mezzo della quale il reato fu commesso o quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (cfr. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo, Rv. 244342) - motivazione rispetto alla quale le censure difensive sono: del tutto assertive (non avendo neppure indicato i dati a sostegno di esse) e perciò inidonee a costituire una rituale denuncia della violazione dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità cui deve conformarsi la cautela reale, rispetto ai quali ha rilievo anche il dato temporale (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01; Sez. 6, n. 34265/2020, cit.); e, quanto ai brogliacci e agli appunti cartacei, inedite (perché non avanzate innanzi a Giudice del riesame) e perciò inammissibili. Infine, il quarto motivo di ricorso avanzato nell'interesse del solo AS è inammissibile. In primo luogo, dalla menzione nell'ordinanza impugnata quale oggetto di accertamento tecnico di uno spazio di archiviazione e di una casella di posta elettronica, che - secondo quanto assunto dalla difesa - non sarebbero stati invece sottoposti a cautela, non può conseguire con evidenza alcuna nullità dello stesso provvedimento impugnato che ha argomentato, con riguardo alle res effettivamente sequestrate e oggetto di riesame, nei termini conformi a diritto (sopra esposti) 8 e oggetto di censure inammissibili (come sopra indicato). Piuttosto, basti aggiungere che il Collegio del riesame ha evidenziato come in sede di perquisizione sia stata estratta la copia forense da supporti informatici non sottoposti a sequestro;
e a tale attività, alla luce dell'ordinanza impugnata, devono ricondursi i riferimenti su cui la difesa ha incentrato il motivo in esame;
tuttavia, al riguardo quest'ultimo è del tutto generico. 4. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e, ai snesi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2023.