Sentenza 26 gennaio 2016
Massime • 1
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un'impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 30247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30247 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2016 |
Testo completo
3 0 2 4 7 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Consigliere - N. 291/2016- Dott. MASSIMO VECCHIO - Presidente - SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ALDO CAVALLO N. 3092/2015 - Consigliere - MONICA BONI Dott. GAETANO DI GIURO Dott. - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL ET N. IL 24/01/1969 avverso l'ordinanza n. 743/2014 TRIBUNALE di PALERMO, del 16/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Salbule Машена cli fer cbet l'annvitlacato con navis ми стоимен и Udit i difensor Avkj ли RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2014, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2004 che aveva determinato la reviviscenza della normativa antecedente la modifica dell'articolo 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd. "Jervolino Vassalli"), rideterminava in anni sette di reclusione ed euro 40.000 - di multa la pena inflitta a TR AI con la sentenza della corte di appello di Napoli, irrevocabile dal 20 luglio 2011, avente ad oggetto la detenzione a fini di spaccio di 104,200 kg di sostanze stupefacenti di tipo hashish, con l'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente e della recidiva reiterata (art. 99, commi 5 e 6, cod. pen.). Con la sentenza indicata, AI era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro 40.000 di multa. A ragione della decisione, il giudice dell'esecuzione richiamava le valutazioni effettuate nel giudizio di merito in relazione alla gravità del fatto ed alla ritenuta recidiva reiterata.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione. Ritiene il ricorrente che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto rideterminare la pena valutando che il giudice di merito aveva individuato la pena base in quella di anni sei di reclusione, corrispondente al minimo edittale all'epoca vigente. Il tribunale di Palermo aveva invece indicato una pena base prossima al massimo edittale ed un aumento per l'aggravante dell'ingente quantitativo prossimo alla metà della pena base, a fronte di un incremento di un terzo operato in sede di merito. Queste considerazioni inducevano la difesa del сли ricorrente a ritenere il provvedimento illegittimo.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio al tribunale di Palermo per nuovo giudizio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Il ricorso, che rasenta la inammissibilità, è infondato.
1.1. Il Tribunale non dubita che spetta al giudice dell'esecuzione procedere alla rivalutazione della pena irrogata al ricorrente alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte 2 R Costituzionale n. 32 del 2014 e, in accoglimento dell'istanza di AI, ha rideterminato la pena in senso più favorevole rispetto a quella irrogata nella fase della cognizione. Il ricorrente, invece, pone in discussione l'esercizio dei poteri valutativi del giudice dell'esecuzione e ritiene che sia incorso in violazione di legge applicando una pena base prossima al massimo edittale.
1.2. L'assunto è privo di giuridico fondamento. Deve essere riaffermato il principio che rientra nei compiti del giudice dell'esecuzione procedere alla determinazione della pena, applicando i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., dando ragione con adeguata motivazione dell'opzione adottata, essendogli soltanto preclusa la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta in sede di cognizione per le singole fattispecie criminose. Il giudice dell'esecuzione può, quindi, compiere proprie autonome valutazioni, sempre che queste non contraddicano quelle del giudice della cognizione (Cass., Sez. I, 20 maggio 1994, Casagrande, rv. 198342; Sez. VI, 14 marzo 1994, Zanardini, rv. 197801), anche, se necessario, mediante l'esame degli atti processuali (Cass., Sez. VI, 10 marzo 2003, Di Nardo, rv. 226196; Sez. IV, 29 maggio 1996, Baluì, rv. 205415).
1.3. A questa regola si è conformato il Tribunale di Palermo e la risposta data alla istanza di rideterminazione della pena non presenta vizi di legittimità, né sotto il profilo della violazione di legge, né sotto quello della manifesta illogicità. Il giudice dell'esecuzione ha valutato la gravità dei fatti, resa palese dalla contestazione della specifica aggravante in tema di droga, e la personalità del condannato, gravato di precedenti, ed ha irrogato la pena in misura congrua ed اكل adeguata ad essi anche alla stregua della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni, in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. La valutazione così effettuata non è censurabile in questa sede.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché di congrua somma alla cassa delle ammende.
2.1. In ordine alla applicazione della sanzione pecuniaria, giova in generale ricordare che l'istituto, già previsto dall'art. 549, primo comma, cod. proc. pen. 1930 (ma eliminato dal Progetto preliminare del 1978), è stato mantenuto nel : vigente codice di rito, che, per un verso, ne ha ampliato l'ambito oggettivo di applicazione. Il riferimento al < provvedimento » che dichiara inammissibile o rigetta il x ricorso, contenuto nell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., sostituendo la previgente formulazione dell'abrogato art. 549, cit., recante esclusivamente menzione della « sentenza » (di rigetto o di inammissibilità), consente, infatti, la irrogazione della sanzione pecuniaria anche nella ipotesi (in precedenza esclusa, v. ex plurimis Sez. 2, n. 4696 del 30/01/1979, Nappo, Rv. 142043) della declaratoria della inammissibilità del ricorso mediante ordinanza in camera di consiglio. Sotto altro profilo, invece, laddove nel vigore dell'art. 549, cit., la condanna alla sanzione pecuniaria, quanto all'an della statuizione, conseguiva inderogabilmente al rigetto o alla declaratoria della inammissibilità del ricorso, l'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., nella originaria formulazione, distinguendo il caso della inammissibilità (secondo inciso) da quello del rigetto del ricorso (terzo inciso), aveva rimodulato il regime della condanna, prevedendone l'obbligo nella prima ipotesi e la facoltà nella seconda. Se non che, per effetto della sentenza del Giudice delle leggi n. 186 del 2000, che ha dichiarato « l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità », la distinzione, sul piano dell'an della condanna, tra la dichiarazione della inammissibilità e il rigetto del ricorso è da ritenersi ormai superata. ли In entrambi i casi, infatti, la statuizione assume carattere discrezionale in funzione dell'apprezzamento del giudice della impugnazione circa la «< colpa » che ravvisi a carico della parte privata ricorrente per la proposizione della impugnazione. La stessa giurisprudenza costituzionale ha individuato il fondamento della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende nella esigenza di « rafforzare la responsabilità processuale » della parte privata, la quale « dopo aver goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, [...] intenda promuovere il giudizio per cassazione » (Corte cost., sent. n. 69 del 1964). E i profili di colpa che suffraghino la condanna de qua sono stati variamente ricondotti alla temerarietà, ovvero alla avventatezza o alla superficialità del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), ovvero, ancora, alla < finalità meramente dilatoria » della impugnazione (v. Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, p. 135, col. 2, cui adde Sez. 5, n. 43067 del 17/10/2001, Di Salvo, Rv. 220866). Sicché l'istituto della condanna della parte privata soccombente al pagamento della sanzione pecuniaria trova, in definitiva, conforto anche nell'ancoraggio al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., alla luce della considerazione di carattere sistematico che la proliferazione delle impugnazioni dilatorie o, comunque, avventate, se non adeguatamente sanzionata e in tal guisa - rischia di pregiudicare (per il crescente impegno, che comporta, contenuta- delle limitate risorse dell'apparato giudiziario, con conseguente dilatazione del tempi delle decisioni) la possibilità di corrispondere alla domanda di giustizia < entro un termine ragionevole », come peraltro prescritto pur dall' art. 6, comma 1, CEDU.
2.2. Orbene nel caso in esame, avuto riguardo alle ragioni che sorreggono la decisione impugnata, al tenore e al contenuto delle censure contenute nella impugnazione, la Corte ravvisa a carico della parte privata apprezzabili profili di colpa - consistita in superficialità e avventatezza nella proposizione del ricorso : che suffragano la condanna del ricorrente al pagamento della somma (congruamente ed equamente commisurata in dispositivo) a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Novik Sosaurmo Vecchio Massimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5