Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 30247
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Sentenza 26 gennaio 2016

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La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, trova il suo fondamento nel principio di "responsabilità processuale" enunciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 20 giugno 1964, ed ha carattere discrezionale, in funzione dell'apprezzamento dei profili di "colpa" ravvisabili a carico della parte privata per aver presentato un'impugnazione temeraria, ovvero connotata da avventatezza, superficialità, o finalità meramente dilatorie.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2016, n. 30247
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30247
Data del deposito : 26 gennaio 2016

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