Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/03/2003, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
C.C. 68083 0.3859 /03 E N IO /1986 Z A 5 R . 26/4 . T IS N '. G E .P.R B REPUBBLICA, I R L.. D L A D A EL D . A SENSI D B E T A T U T N IB 1 E 3 S IA R 1 I E T A . R LA CO E UPREMA DI CASSAZIONE N E Oggetto T A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributar: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G. N. 3103/ . 885 Dott. Massimo ODDO Consigliere - Cron Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Rel. Consigliere ud.02/07/02 Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZ ONE ha pronunciato la sequente CAMPIONE CIVILE S EN T ENZA N. 68083 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DRI PORTOGHESI 12. presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente +
contro
SA FERNANDO;
- intimato avverso la sentenza п. 557/98 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 3024 18/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Aldo udienza del 02/07/02 dal CECCHERINI;
udito рег il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato MELILLO, che si rimette agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata in data 16 dicembre 1996, confermò la decisione di primo grado, che aveva an- nullato la cartella esattoriale notificata a Fer- nando SA per Irpef od lor 1985. Con la pre- detta cartella, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte dovute, sulla premessa che етапо state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile lo somme relative alle imposte so- spese in relazione agli eventi sismici del maggio 1984. Contro la sentenza di appello ha proposto ri- corso per cassazione il Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Sta- to, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Nei ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 comma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 dicembre 1997 n. 449, dell'art. 10 1. 28 febbraio 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P. R. 597 dcl 1973 e1. del d.l. 29 maggio 1989 n. 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- tenza 3impugnata, impone di interpretare l'art. l'art. 13 1. I.. 449/1997 nel d.
1. n. 791/1985 e senso che le stesse somme non costituiscono un one- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corle, la norma agevolativa è da intendere nel sen- so che le somme relative alla sospensione delle im- poste dirette sopra ricordate, nonché dei contribu- assistenziali e previdenziali "non concorronoti alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor", e che essa si configura come una de- roga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 a. 597, sulla determi- nazione della base imponibile costituita dal reddi- to complessivo (comma primo) e sulle relative ecce- zioni;
mentre l'agevolazione di cui si controverte non deve essere confusa con la disciplina della de- cucibilità delle imposte pacato al termine del pe- riodo di sospensione, avendo la norma di interprc- tazione autentica dell'art. 28 della 1. 13 maggio 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.l.1999 n. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovu- te a titolo di imposta, il cui pagamento sia stato Il corfs/el, est. dr. Aldo Ceccherini sospeso per calamità pubbliche, поп costituiscono UI1 onere deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui red- diti, ma che si applica l'art. 11 della legge 1B Febbraio 1999 n. 28 sopra ricordata;
pertanto, la sospensione o il differimento del pagamento delle imposte dirette non costituiscono autonomo titolo per la deduzione delle imposte medesime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, sicché l'esclusione dal CONCOISO alla Formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non deduzione dell'imposta, giàautorizza altresì la sospesa, nel successivo periodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse dispo- sizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi, che impongano una rinnovata considerazione della que- stione, il ricorso deve essere rigettato. Non aven- do l'intimato resistito al ricorso non v'è luogo a pronuncia sulle spese.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giozno 2 Luglio 2002. Il Cons. ast. Aldo Cerchemi (Aldo Ceccherini) (Francesco A E R DEPOSITATO IN CANCELI ERIA Oggi 17 MAR. 2003 ILCANCELLEME C1 AM AR OL !!constrel. rel. est. dr. Aldo Il Presidente. Отров Олбани Cristarella Orestano) IL CANCELLIERE C1 Amaldo Cagang ш ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. S TRIBUTARIAMATERIA