Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 3465
CASS
Sentenza 3 ottobre 2019

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In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro).

L'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell'art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (In motivazione la Corte ha specificato che la direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, in cui è richiamata la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 della medesima direzione, prevede che 1 ml di prodotto liquido da inalazione equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 3465
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3465
Data del deposito : 3 ottobre 2019

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