Sentenza 3 ottobre 2019
Massime • 2
In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato, al cui accertamento, invece, può essere preordinato il sequestro).
L'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali, trova applicazione, in forza dell'art. 62-quater, commi 1-bis e 7-bis, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai liquidi per sigarette elettroniche, poiché per tali prodotti opera il meccanismo di equivalenza di consumo convenzionale determinato sulla base di apposite procedure tecniche definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. (In motivazione la Corte ha specificato che la direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, in cui è richiamata la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 della medesima direzione, prevede che 1 ml di prodotto liquido da inalazione equivale al consumo di 5,63 sigarette convenzionali).
Commentari • 2
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Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione Il difensore di un indagato proponeva ricorso per Cassazione avverso un decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale, eseguito sullo smartphone del ricorrente, quale bene pertinente al reato e sul quale era necessario operare accertamenti in relazione al delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Orbene, per quello che rileva in questa sede, tra i motivi addotti, la difesa adduceva quello concernente la violazione degli artt. 125, comma 3, 253, 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., sul rilievo che il decreto di convalida …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2019, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2019 |
Testo completo
03465-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: ELISABETTA ROSI - Presidente - Sent. n. sez. 1493/2019 -CC 03/10/2019 GIOVANNI LIBERATI R.G.N. 25226/2019 ENRICO MENGONI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO -Relatore - FABIO ZUNICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di VARESE udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lettey sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore An RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 giugno 2019, il Tribunale di Varese ha confermato il decreto di convalida di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 25 maggio 2019, avente ad oggetto flaconi contenenti liquidi per sigarette elettroniche di diverse marche, trovati dal personale dell'Agenzia delle Dogane in quantitativo non corrispondente a quanto dichiarato dall'indagato al momento del controllo doganale e in misura eccedente la franchigia prevista per il pagamento dei diritti doganali e dell'Iva dovuta, configurandosi indizi del reato di tentato contrabbando di prodotti liquidi da inalazione per 4500 ml, corrispondenti a kg 25,335 (artt. 291-bis, comma 1, e 293 del d.P.R. n. 43 del 1973). 2.-Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. -· Con un primo motivo di doglianza, si deduce la violazione degli articoli 43 e 56 cod. pen., per l'omessa considerazione dell'elemento documentale dal quale si sarebbe potuta desumere la mancanza del 'dolo, rappresentato dalla dichiarazione doganale inerente il possesso di liquidi per sigarette elettroniche effettivamente resa dall'indagato.
2.2. In secondo luogo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 291-bis, 293 e 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, nonché degli artt. 5 e 43 cod. pen. e 62- quater, comma 7-bis, del d.P.R. n. 504 del 1995. Si richiama la previsione dell'art. 9 della legge n. 76 del 1985, secondo cui, per kg convenzionale di tabacco lavorato estero, si intende un quantitativo di 1000 sigarette o 400 sigaretti o 200 sigari. Nel caso di specie, però, non si tratterebbe di tabacco lavorato estero, ma dell'equiparazione di liquidi da inalazione per sigarette elettroniche effettuata sulla base della direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, nonché della correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, con cui sarebbe stata prevista l'equivalenza di 1 ml di prodotto liquido da inalazione con 5,63 sigarette e convenzionali. La previsione della direttiva del 25 gennaio 2018, secondo la difesa, sarebbe diretta al solo fine di fornire parametri utili alla quantificazione dell'imposizione dell'imposta sul consumo, la quale, nel caso di specie sarebbe di euro 358,93. Sarebbe dunque applicabile alla fattispecie l'art. 295-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, il quale si riferisce ai diritti di confine dovuti per beni diversi dai tabacchi lavorati esteri e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Si contesta anche il richiamo effettuato dall'ordinanza impugnata all'art. 62-quater, comma 7-bis, del d.P.R. n. 504 del 1995, secondo cui, tra l'altro, l'articolo 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973 si applica anche con riferimento ai M 1 prodotti di cui al comma 1-bis dello stesso articolo, secondo il meccanismo di " equivalenza ivi previsto. La difesa evidenzia che il richiamato comma 1 bis non prevede espressamente un meccanismo di equivalenza tra il liquido da inalazione e tabacco lavorato estero, ma rinvia a tale scopo all'equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Dunque, i richiamati commi 1-bis e 7-bis rappresenterebbero norme penali in bianco, mentre l'applicazione dell'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973 risulterebbe possibile unicamente integrando tali norme con una circolare della pubblica amministrazione che non rientra nel presuntivo oggetto della conoscenza del reo, mero vettore delle merci. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato.- - Quanto al primo motivo, riferito all'omessa considerazione della 3.1. mancanza del dolo, che sarebbe desumibile dal fatto che l'indagato aveva comunque presentato la dichiarazione doganale, deve osservarsi che il Tribunale ha correttamente affermato che la valutazione circa la sussistenza del dolo in capo all'indagato esula dalla sfera di cognizione in sede di riesame, essendo riservata al giudizio di merito. Deve infatti ricordarsi che, in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053). Ciò vale evidentemente anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato. Infatti, richiedere l'esistenza ex ante della prova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova.
3.2. Anche la seconda doglianza del ricorrente è infondata.- L'art. 291-bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 prevede che chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un ли 2 quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci • chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. Al tabacco lavorato estero sono da considerare equiparati i liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, ai sensi dell'art. 62-quater, comma 7-bis, del d.P.R. n. 504 del 1995, a norma del quale, tra l'altro, l'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973 si applica anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis dello stesso articolo, secondo il meccanismo di equivalenza ivi previsto. Il richiamato comma 1-bis dispone quanto segue: «I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39- quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette». Dunque, la disposizione non prevede espressamente un meccanismo di equivalenza tra liquido da inalazione e tabacco lavorato estero, ma rinvia a tale scopo all'equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale determinazione è contenuta nella direttiva doganale n. 11038/RU del 25 gennaio 2018 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, che richiama la correlata direttiva n. 6615 del 10 gennaio 2015 del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, con cui è stata prevista l'equivalenza di 1 ml di prodotto liquido da inalazione con 5,63 sigarette Ал convenzionali, ovvero con 5,63 g convenzionali (sulla base delle procedure tecniche fissate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 24 dicembre 2014). Né si può sostenere che, nel determinare detta equivalenza, le menzionate direttive direttoriali siano dirette al solo fine di fornire parametri utili alla quantificazione dell'imposta sul consumo, perché esse richiamano entrambe l'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.P.R. n. 504 del 1995, il quale è a sua volta richiamato dal successivo comma 7-bis, al più ampio scopo di estendere ai prodotti da inalazione ivi contemplati la disciplina penale dei tabacchi, di cui all'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973. In tale quadro, i commi 1-bis e 7-bis rappresentano norme penali in bianco, le quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 291- bis, sono integrate da provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli, che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradizionali (con un campione composto dalla cinque marche più vendute) e quelli per il consumo di sigarette elettroniche (con un campione composto da dieci marche di liquido in commercio). Si tratta di una tecnica normativa che deve essere ritenuta consentita, perché, in linea di principio, le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extrapenali integratrici del precetto penale (ex multis, Sez. 2, n. 4296 del 02/12/2003, dep. 04/02/2004, Rv. 228152; Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996, dep. 21/02/1997, Rv. 208185), che possono essere emanate anche da autorità amministrative o sovranazionali, le quali dettano disposizioni regolatrici od impongono divieti anche in base ad accertamenti scientifici relativi a situazioni storiche determinate (Sez. 1, n. 19107 del 16/05/2006, Rv. 234217), come avviene, appunto, nel caso del raffronto fra sigarette tradizionali e sigarette elettroniche in commercio in un determinato momento. E sono pienamente rispettati, nel caso di specie, i presupposti individuati dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. in particolare C. cost., n. 21 del 2009) per l'introduzione, nella descrizione del fatto incriminato, del riferimento ad elementi esterni al precetto, con funzione integratrice dello stesso;
elementi che possono consistere anche in un richiamo a circolari amministrative. Infatti, la fonte legislativa, nel rispetto dei principi di riserva di legge e determinatezza della fattispecie, individua il nucleo di disvalore della condotta (contrabbando) e consente, tramite la tecnica del rinvio, l'adeguata identificazione del quadro normativo applicabile, comprensivo dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: «L'art. 291 bis, comma 1, del d.P.R. n. 43 del 1973 trova applicazione, in forza dell'art. 62- quater, commi 1-bis e 7-bis, del d.P.R. n. 504 del 1995, anche ai liquidi per ли sigarette elettroniche, secondo i criteri di equivalenza determinati sulla base di apposite procedure tecniche, con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forza dei quali 1 ml di prodotto liquido da inalazione corrisponde a 5,63 g convenzionali». Né l'indagato può invocare, nel caso di specie, la scarsa conoscibilità del quadro normativo, perché i criteri di corrispondenza di cui sopra sono ampiamente noti agli operatori e ai consumatori, anche in quanto pubblicizzati sul sito Internet dell'Agenzia. 4.- Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019. Il consigliere estensore Il Presidente Elisabetta Rosi Alessandro M. Andronio Chisolertekor Anmi DEPOSITATA IN CANCELLERA 28 GEN 2020 CANCELINERE ESPERTO Luana Martoni 5 л с