Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto amministrativo, poiché essendo relativa ad atti privi di carattere normativo rientra, ai sensi dell'art. 325, comma primo, cod.proc.pen. nella valutazione del fatto.
Commentario • 1
- 1. Vietato sequestro indiscriminato di dispositivo elettronico (Cass. 2744/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 gennaio 2025
In tema di adeguatezza e proporzionalità di un sequestro probatorio di un intero dispositivo informatico, il provvedimento per essere ritenuto legittimo deve essere giustificato dalle difficoltà tecniche che si incontrano nell'enucleare e riprodurre, in modo mirato, i dati conservati nella memoria del dispositivo. E' infatti vietata una indiscriminata acquisizione di un dispositivo contenente una massa indifferenziata di dati, ove non sussistano specifiche difficoltà tecniche. In casi siffatti comunque, il sequestro deve essere mirato all'acquisizione di specifici dati contenuti nel dispositivo, al contrario questo assumerebbe carattere marcatamente esplorativo. Ciò comporta che il …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2017, n. 37451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37451 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
3745 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.577 Aldo Cavallo - Presidente - cc 11 aprile 2017 Aldo Aceto R.G. n. 50679/2016 Emanuela Gai Ubalda Macrì Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Parma del 1 dicembre 2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Gabriele Mazzotta, nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 1 Al RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 1 dicembre 2016, il Tribunale di Parma ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip dello stesso Tribunale il 25 ottobre 2016, avente ad oggetto un sito Internet, inserzioni pubblicitarie, insegne e cartelli, nonché l'ufficio in uso all'indagato, in relazione ai reati di cui agli artt. 134 e 140 del r.d. n. 773 del 1931, per l'esercizio abusivo da parte dello stesso della professione di investigatore privato, e 23 e 167 del d.lgs. n. 196 del 2003, per il trattamento illecito di dati personali.
2. Avverso il provvedimento l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso - per cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, la mancanza della motivazione. Si ricorda che l'indagato era stato titolare di una licenza all'esercizio dell'attività di investigatore privato per ricerca e raccolta informazioni per conto di privati, con agenzia. La licenza era stata revocata il 13 maggio 2013 e, nonostante la revoca, l'indagato aveva continuato a svolgere l'attività, perché l'efficacia del provvedimento di revoca era stata sospesa con decreto del prefetto emesso in autotutela il 4 giugno 2013. Tale ultimo provvedimento sarebbe stato scorrettamente interpretato nel senso che la revoca della sospensione aveva una durata di soli 30 giorni, mentre l'indagato è ritenuto che si trattasse di una definitiva revoca e che il termine di 30 giorni gli fosse stato assegnato solo allo scopo di consentirgli di fornire indicazioni circa un procedimento penale pendente a suo carico. Non si sarebbe considerato, poi, che la prefettura aveva emesso, il 6 giugno 2013, un provvedimento esplicativo del provvedimento di sospensione dell'efficacia della revoca della licenza, la cui emissione non sarebbe stata necessaria se il contenuto del primo provvedimento fosse stato chiaro. In prossimità della camera di consiglio davanti a questa Corte, la difesa ha depositato memoria, con cui ribadisce quanto già dedotto con il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. - Al di là dell'intestazione formale dell'unico motivo di doglianza, lo stesso non si riferisce, infatti, alla mancanza della motivazione su profili essenziali ai fini della decisione, ma a valutazioni del Tribunale circa gli indizi di reato;
valutazioni comunque insindacabili in questa sede, perché non riconducibili alla categoria della violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen (ex plurimis, ribadiscono che il ricorso per cassazione in tema di misure cautelari reali può riguardare solo la motivazione assente o meramente apparente del provvedimento impugnato, sez. 3, 10 luglio 2015, n. 39833; sez. 6, 10 gennaio 2013, n. 6589, rv. 254893). L'oggetto della doglianza del ricorrente è l'interpretazione data dal Tribunale dei provvedimenti amministrativi di temporanea revoca della sospensione della licenza per lo svolgimento dell'attività di investigatore privato. Tale interpretazione, avendo ad oggetto 2 provvedimenti privi di carattere normativo e dunque non rientranti nel concetto di "legge", rientra, agli effetti dell'applicazione dell'art. 325 richiamato, nella valutazione del fatto;
non sarebbe, dunque, sindacabile neanche qualora fosse affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità. Né la difesa richiama le disposizioni amministrative regolatrici della materia che sarebbero state violate nell'emissione dei provvedimenti in questione. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, dalla semplice lettura dei due provvedimenti del 4 giugno del 6 giugno 2013, emerge con chiarezza che vi era stata semplicemente una sospensione della esecuzione della sospensione della licenza per soli 30 giorni, allo scopo di consentire all'indagato di fornire all'amministrazione notizie utili circa un procedimento penale a suo carico. Non era, dunque, in alcun modo possibile che l'imputato interpretasse tali provvedimenti - il cui tenore letterale è chiarissimo, come ben evidenziato dal Tribunale - nel senso che essi gli consentivano sine die di continuare a esercitare l'attività di investigatore privato, come invece ha fatto.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 aprile 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Aldo Cavallo Alessandro M. Andronio Aldo Comele DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 LUG 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani 3