Sentenza 15 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2003, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ¡REPUBBLICA IT/0 3845 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cogatto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G. N. 16956/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 8883 ! Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep+ Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere - Ud.13/12/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: IS NA RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 53/5, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ALLEGRA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato M CATALDO DE BENEDICTIS, giusta delega in atti} - ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, ¡ elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1 'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresenta o е difeso dagli avvocati CARLO DE 5455 -I- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla !copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 16051/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 02/09/99 - R.G. N. 26527/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso l'accoglimento del ricorso. | -2- Svalgimento del processo Con sentenza del 2 settembre 1999, il Tribunale di Roma -pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione del locale pretore, che aveva condannato l'Istituto a versare a IS TI PA la somma di lire 20.562.402 a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati del trattamento pensionistico corrisposti in ritardo- condannava l'INPS al pagamento della (minore) somma di € 8.083.537. Premesso trattarsi di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo dei contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, riteneva, infatti, che, in caso di mora nella corresponsione, da parte dell'I.N.P.S., del trattamento pensionistico spettante alla parte privata in forza della Convenzione italo – jugoslava del 14 novembre- 1957, gli interessi e la rivalutazione sulle somme versate in ritardo decorono dal centoventunesimo giomo successivo, non alla data di presentazione della domanda all'ente assicuratorc estero, ma a quella di trasmissione all'INPS della domanda stessa. In particolare, osservava che la sentenza della Corte Costituzionale n.156 de: 1991 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna per crediti previdenziali, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione di valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa, con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'istituto o ente debitore per il ritardo nell'adempimento) non autorizza la configurabilità della responsabilità dell'ente previdenziale prima dell'insorgere della colpa e che la tesi della necessità del riferimento alla data di trasmissione della domanda all'INPS (del fu, 3 quale non è ipotizzabile alcuna colpa prima della sua ricezione) è confermata dal disposto dell'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. La IS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Col primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ., "violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 156/1991, nonché dell'art. 47, 4° comma, del D.P.R. 30/04/1970 n° 639 c dell'art. 7 della legge 11/08/1973 n° 533, dell'art. 1219 cc., 2 dell'art. 16, 6° comma, della legge 30/12/1991 n° 412, in relazione alla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n° 885, c, segnatamente, agli artt.
2-paragrafi 1 e 2-, 31-paragrafo 1°, 34, 35, 36 c 39 nonché all'Accordo Amministrativo del 10 ottobre 1958 (artt. 19-paragrafi 1,3,4 e 5, 20 e 30)". In particolare, la parte ricorrente rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato la decorrenza degli accessori del credito previdenziale, compiutosi lo spatium deliberandi di centoventi giomi dalla domanda amministrativa, indipendentemente dalla colpa del soggetto obbligato. Osserva che da tutta la normativa della Convenzione italo-jugoslava del 1957 e dell'Accordo amministrativo dell'anno successivo si ricava il principio dell'equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione domanda amministrativa di pensione all'ente assicuratore estero o italiano. della Sostiene che solo l'art. 17 (recte, art. 3, c.17) della legge n. 335 del 1995 dal Tribunale ritenuto non retroaltivo e tuttavia esplicitazione di un principio già esistente- ha innovato nella materia, disponendo la regola della decorrenza degli accessori dalla data 4 del ricevimento in Italia della domanda e così confermando che in precedenza vigeva la norma contraria. Con il secondo motivo-denunciandosi, ai sensi dell'art. 360) nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e carenza di motivazione- si lamenta che il Tribunale abbia considerato come data di ricezione della domanda da parte dell'INPS quella indicata da tale Istituto, in quanto non contestata dalla pensionata. In tal modo il giudice d'appello sarebbe incorso in un duplice errore: in primo luogo, non tenendo conto che l'INPS non aveva prodotto alcun documento ufficiale comprovante la data di ricevimento della domanda;
in secondo luogo, addossando al pensionata l'onere di provare un fatto impeditive o modificativo del proprio diritto, che gravava invece sull'Istituto previdenziale. Si censura, infine, la sentenza per aver immotivatamente ritenuto attencibili i conteggi prodotti dall'INPS (già inficiati dall'assunzione della data di ricezione della domanda indicata dall'Istituto). Il primo motivo di ricorso è fondato. La tesi secondo cui, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 7 ottobre 1997 n. 9732; 2 marzo 1998 n. 2280; 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in csame, Cass, 7 ottobre 2000 n. 13386, کا میدونی تو 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 5439 c 26 aprile 2002 n.6114). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adeguare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) مت ستم 5 degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del cd. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, l'automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava dct 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855 e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. La prima di tali norme prevede che le domande (nonché dichiarazioni, ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi cntro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti saranno considerate ricevibili sc presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo deve trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. Da tale norma, nonché dall'art. 30, secondo comma, dell'Accordo anuministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore Fre secondo la legislazione del rispettivo Stato.”), risulta, quindi, che la presentazione della 6 Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., essendo a tal finc necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricoc e fu presentata all'organismo estero e alla determinazione della somma spellante) per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 cod. proc. civ. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). Accogliendosi il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, l'impugnata sentenza devc, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, dol principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione di ratci di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica Jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giomi dulla presentazione della domanda all'ente previdenziale stranicro (salva -ovviamentc- la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte d'appello di Roma (Sezione lavoro), è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d'Appello 8 domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente di darne pronta comunicazione all'altro, conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato, La seconda di dette norme (art.
3. comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parle del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, sc if Legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola non fosse contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegasse le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. In linea con precedenti decisioni su controversie dall'identica problematica (v. Cass. n. 13386/2000, 15776/2000, 5439/2001 e 6114/2002 già citate), il primo motivo di ricorso, altesa la fondatezza delle censure con esso proposte, deve quindi esserc Fee accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo. 7 ai Roma. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2002 Il Presidente M en Roway CELLIERE Depositate in Carfcelleria Joggi, 73 mun 2005 IL CANCELLIERE Florinot Uficialcells Il Consiglicre-estensore