Articolo 81 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
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Versione
24 ottobre 1989
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Versione
11 gennaio 2024
Art. 81
(Redazione del verbale di sequestro)
1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. ((Nel caso di beni contraffatti, l'elenco puo' essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantita' puo' essere indicata per massa, volume o peso)) .
2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se cio' non e' possibile, esse sono rinchiuse in uno o piu' pacchi sigillati, numerati e timbrati.
3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice puo' essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando e' nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalita' non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilita' disciplinare e penale.
4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse e' apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.
Entrata in vigore il 11 gennaio 2024
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