Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se e' assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
2. Il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Commentari • 32
- 1. Sequestro: avviso su facoltà di farsi assistere solo se iniziativa è della p.g.Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2018 · 207.82104
Giurisprudenza • 104
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/09/2025, n. 30515Provvedimento: […] da tempo la giurisprudenza di legittimità si è attestata sul condivisibile principio, non contestato dal ricorrente, secondo il quale, a norma dell'art. 365 cod. proc. pen., richiamato anche dall'art. 370 stesso codice, il difensore ha la facoltà di assistere al compimento di atti di perquisizione o di sequestro, ma tale diritto non può giustificare la sospensione o l'arresto dell'atto di indagine, […]Leggi di più...
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