Articolo 365 del Codice di procedura penale
Articolo 320Articolo 366
Versione
24 ottobre 1989
Art. 365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione o sequestro, chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se e' assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97 comma 3.
2. Il difensore ha facolta' di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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