Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2024, n. 27313
CASS
Ordinanza 22 ottobre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 2 ottobre 2024, con pubblicazione il 22 ottobre 2024. Le parti in causa sono due società, una delle quali ha contestato la validità di un marchio registrato dall'altra, sostenendo che il marchio fosse nullo per mancanza di consenso degli eredi dell'autore originale e per carenza di capacità distintiva. La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento della contraffazione del marchio e la condanna per concorrenza sleale, mentre la controparte ha eccepito la nullità del marchio per volgarizzazione e la legittimità del proprio utilizzo del termine contestato.

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile, evidenziando che la parte ricorrente non ha depositato la relazione di notificazione della sentenza impugnata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ. La Corte ha sottolineato che tale omissione impedisce di verificare la tempestività dell'impugnazione e, quindi, la procedibilità del ricorso. Inoltre, ha ribadito che l'improcedibilità può essere rilevata d'ufficio, senza necessità di contraddittorio, in quanto riguarda requisiti di procedibilità. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza, che mirano a garantire il corretto svolgimento del processo e il rispetto del giudicato.

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Massime1

In tema di giudizio per cassazione, il mancato deposito di copia della relata di notifica della sentenza impugnata, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., impedendo di verificare la tempestività dell'impugnazione ed il conseguente formarsi del giudicato, determina l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvo che tale copia sia stata prodotta dalla parte controricorrente, ovvero si verta in un'ipotesi in cui la legge, anche implicitamente, ricollega la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, ovvero ancora che la notificazione della sentenza si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Commentario1

  • 1Condizioni di procedibilità: Analisi
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 20 aprile 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 22/10/2024, n. 27313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27313
Data del deposito : 22 ottobre 2024

Testo completo