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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2813 del 2023, e vertente
TRA rappresentata e difesa dall'Avv. FALSONE Parte_1
PLACIDA CLAUDIA, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. LO BELLO CARMELO, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.11.23 impugnava dinanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90104918 75/000 ed i sottesi avvisi di addebito, segnatamente:
1) l'avviso d'addebito n. 591 2018 00018544 87/000, relativo a contributi IVS coltivatori diretti, e somme aggiuntive, di competenza per gli anni 2011,2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, di complessivi €.19.845,19;
2) l'avviso d'addebito n. 591 2019 00025158 81/000, relativo a contributi IVS coltivatori diretti, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2018, di complessivi €.2.293,85;
1 3) l'avviso d'addebito n. 591 2021 0000257 26/000, relativo a contributi IVS coltivatori diretti, e somme aggiuntive, di competenza per l'anno 2019, di complessivi €.2.239,01.
A fondamento della propria pretesa eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti e la prescrizione del credito.
Si costituiva documentando lo sgravio degli AVA n. 2 e 3, ed insistendo nel CP_2 rigetto del ricorso per quel che concerne l'AVA n. 1.
Si costitutiva eccependo la propria legittimazione, contestando nel merito CP_3 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 4.2.25.
Motivi della decisione
Quanto agli AVA espressamente impugnati, ad eccezione di quello sub n. 1 (avviso di addebito n. n. 591 2018 00018544 87/000), l'Ente creditore ha prodotto provvedimento di sgravio –successivo alla notifica del presente ricorso- poichè la ricorrente risulta cancellata dalla posizione di coltivatore diretto dal 16-06-2017 per cessata attività.
ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. CP_2
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (c.f.r. SS.UU n. 1048, 368/2000,
4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti.
Si osserva, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso.
Essa, infatti, ricorre quando le parti non hanno più l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (c.d. interesse ad agire e contraddire); può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005
Cass. n. 14775 del 2004).
Nel caso di specie, stante l'intervenuto sgravio degli AVA suddetti (eccetto che per quello sub n. 3), è venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia nel merito e deve essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere.
2 Quanto all'avviso di addebito n. 591 2018 00018544 87/000, unico non sgravato tra quelli espressamente impugnati, appare utile preliminarmente, richiamare i consolidati principi giurisprudenziali relativi al complesso tema delle azioni esperibili avverso gli atti di riscossione di contributi e premi assicurativi, ordinatamente riassunti nella sentenza della S.C. sez. VI, 02/09/2020, n. 18256:
“13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma
1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n.
24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata
(art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o
a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni”.
3 Nella specie, parte ricorrente, ha esperito azione ex art. 615 cpc sia in funzione recuperatoria (lamentando la mancata notifica degli atti presupposti) sia per far valere la prescrizione successiva.
Quanto alla notifica di tale AVA, -unitamente al ricorso- ha prodotto ricevute CP_2 telematiche di accettazione e consegna risalenti al 6.12.18, dando quindi prova di aver effettuato la notifica presso l'indirizzo PEC della ricorrente;
si evidenzia che nessun disconoscimento è stato effettuato dalla parte ricorrente in ordine alla correttezza dell'indirizzo PEC di ricezione, né sulle modalità di notifica. Deve pertanto ritenersi validamente notificato il suddetto atto.
Alla luce della regolare notifica dell'atto presupposto, non è possibile in questa sede esaminare alcun vizio di merito antecedente la notifica degli stessi, per intervenuta decadenza ex art. 24. Rimane da scrutinare l'eccezione di prescrizione successiva alla suddetta notifica.
Si rammenta che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine di prescrizione del diritto vantato dagli enti previdenziali - per i quali è in corso una procedura di riscossione a mezzo ruolo - è quinquennale, e tale rimane anche in caso di mancata o tardiva opposizione a cartella esattoriale (cfr. Cass. n. 8752 del 2017).
Posto che la notifica dell'AVA è avvenuta, come appena accennato, in data 6.12.18
è di palmare evidenza che il termine prescrizionale, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata (23.11.23) non era ancora spirato.
Per quanto riguarda la legittimazione di , la giurisprudenza di legittimità ha CP_3 ritenuto che, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la legittimazione a contraddire competa al solo ente impositore, a meno che non vengano contestati vizi propri dell'intimazione (carenza di motivazione dell'intimazione, nullità della notifica dell'intimazione)
Pertanto, la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito: Cass. 19 giugno 2019, n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale
4 dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004, n.
11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex [art.] 1188, comma 1, c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006, n. 21222;
15 luglio 2007, n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo (cfr. Corte di cassazione Sezioni unite civili Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514)
In conclusione, deve essere dichiarata parzialmente la cessata materia del contendere, mentre per il resto il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, l' ha provveduto allo sgravio solamente in data successiva CP_2 al ricorso, rendendosi quindi soccombente virtuale;
tuttavia, considerata la soccombenza della parte ricorrente in ordine all'annullamento dell'AVA n. 1)
(portante il debito di maggior importo tra i tre), appare opportuna la compensazione vista la reciproca soccombenza.
Si pongono invece in capo a parte ricorrente le spese di lite (liquidate tenuto conto della materia e dell'attività svolta) in favore di chiamato in giudizio CP_3 nonostante la carenza di legitimatio ad causam.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere in ordine agli AVA. n.
591 2019 00025158 81/000 e n. 591 2021 0000257 26/000; rigetta per il resto;
compensa le spese di lite fra e parte ricorrente;
CP_2 condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di liquidate CP_3 in euro 1.500,00, oltre spese, IVA e CPA.
Così deciso in Agrigento, 4.2.25
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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