Articolo 21 del Codice della proprietà industriale
Articolo 20Articolo 22
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16 settembre 2010
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27 marzo 2019
Art. 21. Limitazioni del diritto di marchio 1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome ((o)) indirizzo ((, qualora si tratti di una persona fisica)) ;
b) di ((segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca)) di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d'impresa ((per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio)) e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.
Entrata in vigore il 27 marzo 2019
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