Articolo 13 del Codice della proprietà industriale
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 13. Capacita' distintiva (( 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. )) 2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque)) perduto la sua capacita' distintiva.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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