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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
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Art. 13. Capacita' distintiva (( 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. )) 2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque)) perduto la sua capacita' distintiva.
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. )) 2. In deroga al comma 1 (( . . . )) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
3. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque)) perduto la sua capacita' distintiva.
Commentari • +500
- 1. Marchio forte e marchio debole: differenze e tuteleMartina Cergnai · https://fiscomania.com/ · 18 novembre 2024 · 16.714315
[…] La giurisprudenza e l'art. 13 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) forniscono i criteri per questa classificazione. […] Il marchio descrittivo e l'art. 13 CPI L'articolo 13 del Codice della Proprietà Industriale vieta la registrazione di segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Trento, sentenza 18/06/2025, n. 492Provvedimento: […] Invero, tale termine – individuando una Provincia italiana e, quindi, un luogo geografico comune - non sarebbe neppure dotato di idonea capacità distintiva (e non sarebbe, di per sé, autonomamente e singolarmente brevettabile ai sensi dell'art. 13 Codice della proprietà industriale).Leggi di più...
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