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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10540/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.10.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 l. CP_1
335/1995.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante chiede l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335.
Tuttavia, a norma dell'art. 20 co. 10 d.l. 25.6.2008 n. 112 conv. in l.
6.8.2008 n. 133, “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per
almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, introdotto dalla norma appena citata, si applica indistintamente a tutti i potenziali fruitori dell'assegno sociale, compresi i cittadini italiani: cfr. Corte cost. 27.2.2024 n. 29 (ord.), Cass. 13.3.2023 n.
7229, Cass.
8.3.2023 n. 6979; in senso conforme è anche la prassi amministrativa: cfr. messaggio 3.4.2023 n. 1268. CP_1
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante, che all'originaria cittadinanza brasiliana ha aggiunto nel maggio 2024 quella italiana, alla data di presentazione della domanda amministrativa,
risalente al 20.5.2024, non aveva legalmente e continuativamente soggiornato per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Ella, infatti, risulta avere risieduto in Italia dal 20.9.2005 sino al 19.12.2012
e dal 15.3.2023 in poi, mentre nel periodo intermedio, ovvero dal
20.12.2012 sino al 14.3.2023, si è resa irreperibile e non poteva pertanto considerarsi legalmente residente in Italia.
2 In ogni caso, l'istante, sulla quale – secondo i generali criteri di ripartizione dettati dall'art. 2697 c.c. – ricadeva il relativo onere probatorio (cfr. Cass.
26.11.2018 n. 30580), non ha dimostrato di avere soggiornato legalmente nel territorio nazionale anche in detto periodo intermedio.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 10540/2024
r.g., decisa nell'udienza del 20.5.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno sociale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 31.10.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l a corrispondere l'assegno sociale ex art. 3 co. 6 l. CP_1
335/1995.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
L'istante chiede l'assegno sociale di cui all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335.
Tuttavia, a norma dell'art. 20 co. 10 d.l. 25.6.2008 n. 112 conv. in l.
6.8.2008 n. 133, “a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'art. 3 co. 6 l.
8.8.1995 n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per
almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, introdotto dalla norma appena citata, si applica indistintamente a tutti i potenziali fruitori dell'assegno sociale, compresi i cittadini italiani: cfr. Corte cost. 27.2.2024 n. 29 (ord.), Cass. 13.3.2023 n.
7229, Cass.
8.3.2023 n. 6979; in senso conforme è anche la prassi amministrativa: cfr. messaggio 3.4.2023 n. 1268. CP_1
Ebbene, come attestato dalla documentazione in atti, l'istante, che all'originaria cittadinanza brasiliana ha aggiunto nel maggio 2024 quella italiana, alla data di presentazione della domanda amministrativa,
risalente al 20.5.2024, non aveva legalmente e continuativamente soggiornato per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
Ella, infatti, risulta avere risieduto in Italia dal 20.9.2005 sino al 19.12.2012
e dal 15.3.2023 in poi, mentre nel periodo intermedio, ovvero dal
20.12.2012 sino al 14.3.2023, si è resa irreperibile e non poteva pertanto considerarsi legalmente residente in Italia.
2 In ogni caso, l'istante, sulla quale – secondo i generali criteri di ripartizione dettati dall'art. 2697 c.c. – ricadeva il relativo onere probatorio (cfr. Cass.
26.11.2018 n. 30580), non ha dimostrato di avere soggiornato legalmente nel territorio nazionale anche in detto periodo intermedio.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 20.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3