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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 211/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti ON Scotti LL, Marco Scotti Parte_1
LL e DI PP, presso il cui studio elett.mente domicilia in Napoli, alla via G. Carducci
n. 18
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Aimone, presso il cui studio Controparte_1 elett.mente domicilia in Sant'Antimo, alla via Roma n. 157
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.1.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
(in Sant'Antimo, il 28.10.2000) con , dalla cui unione nascevano i figli ON Controparte_1
(in data 8.10.2001) e (in data 25.7.2003), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Per_1
civili del matrimonio, nulla disponendo a titolo di assegno divorzile in favore della resistente e nulla disponendo a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni ON e in quanto entrambi Per_1
economicamente autosufficienti;
con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- assegnarle la casa coniugale sita in Sant'Antimo, alla via Turati n. 58, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli ON e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 250,00 a titolo di assegno divorzile in favore della resistente;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 17.5.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 4.7.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, il Collegio, su concorde richiesta delle parti e su parere favorevole del Pubblico Ministero, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, depositata in data 6.1.2024.
All'udienza del 9.7.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In merito ai provvedimenti accessori, va in primo luogo osservato che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere e seguire, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018). Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni,
e valutate le circostanze del caso concreto: parte ricorrente svolge attività lavorativa quale direttore di macchina presso una società di navigazione, ed è prossimo alla pensione, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga;
non è proprietario di immobili;
parte resistente è in età lavorativa;
ha concluso il proprio ciclo di studi e/o professionale conseguendo il diploma presso un istituto magistrale;
ha in passato percepito reddito di cittadinanza/reddito di inclusione per un importo mensile pari a circa 900,00 euro;
si è già inserita nel mondo del lavoro prestando attività lavorativa come estetista;
ha pertanto specifiche attitudini lavorative, effettive possibilità di lavoro personale e concrete possibilità di guadagno;
ha conseguito altresì i titoli per l'insegnamento ed ha prestato attività lavorativa nel detto ambito come insegnante per l'intero anno scolastico 2023/2024, avendo dunque conseguito una stabilità lavorativa e un'autonoma posizione reddituale;
è nuda proprietaria dell'immobile presso il quale vive con i figli, donatole dai propri genitori;
a ciò si aggiunga che la resistente, sulla quale comunque grava l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non ha depositato, come disposto dal giudice con provvedimento depositato in data 2.12.2024, relazione aggiornata sulla propria situazione economico-patrimoniale, non è più comparsa all'udienza del
14.4.2025 finalizzata proprio al libero interrogatorio delle parti anche sulle loro condizioni economiche, e non ha nemmeno depositato la comparsa conclusionale, mostrando in tal modo un sostanziale disinteresse processuale nei confronti del giudizio e delle richieste ivi formulate;
attesa altresì la brevissima durata del matrimonio, contratto nell'anno 2000 e terminato nell'anno
2006 con la cessazione della convivenza e con la successiva iscrizione a ruolo del giudizio di separazione (anno 2007), considerato che non risulta prova agli atti di un contributo personale fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche sotto il profilo delle rinunce professionali e del sacrificio delle proprie aspettative reddituali, né di una scelta condivisa dei coniugi di divisione dei ruoli nella conduzione della vita familiare, avendo come detto entrambi i coniugi comunque maturato diverse esperienze lavorative e costruito ciascuno un'autonoma posizione reddituale, si ritiene che non sussistano i presupposti, nei termini prima precisati, per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , difettando in CP_1 definitiva i presupposti dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, sia sotto il profilo compensativo/perequativo del richiesto assegno che assistenziale.
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dalle rispettive deduzioni e dichiarazioni delle parti risulta che il figlio ON ha concluso il proprio ciclo di studi e/o professionale, conseguendo il diploma di perito informatico, si è già inserito stabilmente nel mondo del lavoro, ha prestato attività lavorativa con un contratto a tempo indeterminato come banconista presso un negozio di termo-idraulica e ad oggi lavora come muratore e/o svolge altri lavori manuali, dovendo dunque ritenersi che il predetto sia oramai inserito nella società e nel mercato del lavoro e che abbia raggiunto un grado di indipendenza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, per cui nulla va stabilito per il suo mantenimento.
L'altra figlia viceversa, non risulta aver ancora concluso il ciclo di studi universitari e Per_1
presta attività lavorativa soltanto in modo saltuario come cameriera, con ogni probabilità anche al fine di pagare gli studi, e pertanto non può dirsi che la stessa sia economicamente autosufficiente.
A tal riguardo va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, del tenore di vita da lui goduto nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cass. 5242/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene congruo determinare a carico del e in favore Pt_1
della , l'assegno pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante CP_1
applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine assegnata alla la casa coniugale sita in Sant'Antimo, alla via Turati n. 58, meglio CP_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Secondo la Corte di Cassazione il Per_1
criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.
12346/2014; Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 13138/2025).
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da Pt_1 CP_1
rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
Per_1
- assegna alla la casa coniugale sita in Sant'Antimo, alla via Turati n. 58, meglio CP_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- rigetta nel resto le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore dott. Fulvio Mastro
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 211/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti ON Scotti LL, Marco Scotti Parte_1
LL e DI PP, presso il cui studio elett.mente domicilia in Napoli, alla via G. Carducci
n. 18
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Aimone, presso il cui studio Controparte_1 elett.mente domicilia in Sant'Antimo, alla via Roma n. 157
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 9.1.2023, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
(in Sant'Antimo, il 28.10.2000) con , dalla cui unione nascevano i figli ON Controparte_1
(in data 8.10.2001) e (in data 25.7.2003), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Per_1
civili del matrimonio, nulla disponendo a titolo di assegno divorzile in favore della resistente e nulla disponendo a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni ON e in quanto entrambi Per_1
economicamente autosufficienti;
con vittoria di spese e compensi di lite.
si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della Controparte_1 quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
- assegnarle la casa coniugale sita in Sant'Antimo, alla via Turati n. 58, meglio identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 800,00 a titolo di mantenimento dei figli ON e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_1
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- obbligare il ricorrente al pagamento di una somma mensile pari ad euro 250,00 a titolo di assegno divorzile in favore della resistente;
- con vittoria di spese e compensi di lite.
Entrambe le parti comparivano, in data 17.5.2023, innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 4.7.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, il Collegio, su concorde richiesta delle parti e su parere favorevole del Pubblico Ministero, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, depositata in data 6.1.2024.
All'udienza del 9.7.2025 la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
In merito ai provvedimenti accessori, va in primo luogo osservato che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di condividere e seguire, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, e in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto (Cass. SSUU n. 18287/2018). Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede alla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
Tanto premesso, nel caso di specie, comparate le rispettive situazioni economico-patrimoniali dei coniugi, come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle loro dichiarazioni e deduzioni,
e valutate le circostanze del caso concreto: parte ricorrente svolge attività lavorativa quale direttore di macchina presso una società di navigazione, ed è prossimo alla pensione, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga;
non è proprietario di immobili;
parte resistente è in età lavorativa;
ha concluso il proprio ciclo di studi e/o professionale conseguendo il diploma presso un istituto magistrale;
ha in passato percepito reddito di cittadinanza/reddito di inclusione per un importo mensile pari a circa 900,00 euro;
si è già inserita nel mondo del lavoro prestando attività lavorativa come estetista;
ha pertanto specifiche attitudini lavorative, effettive possibilità di lavoro personale e concrete possibilità di guadagno;
ha conseguito altresì i titoli per l'insegnamento ed ha prestato attività lavorativa nel detto ambito come insegnante per l'intero anno scolastico 2023/2024, avendo dunque conseguito una stabilità lavorativa e un'autonoma posizione reddituale;
è nuda proprietaria dell'immobile presso il quale vive con i figli, donatole dai propri genitori;
a ciò si aggiunga che la resistente, sulla quale comunque grava l'onere della prova della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, non ha depositato, come disposto dal giudice con provvedimento depositato in data 2.12.2024, relazione aggiornata sulla propria situazione economico-patrimoniale, non è più comparsa all'udienza del
14.4.2025 finalizzata proprio al libero interrogatorio delle parti anche sulle loro condizioni economiche, e non ha nemmeno depositato la comparsa conclusionale, mostrando in tal modo un sostanziale disinteresse processuale nei confronti del giudizio e delle richieste ivi formulate;
attesa altresì la brevissima durata del matrimonio, contratto nell'anno 2000 e terminato nell'anno
2006 con la cessazione della convivenza e con la successiva iscrizione a ruolo del giudizio di separazione (anno 2007), considerato che non risulta prova agli atti di un contributo personale fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge, anche sotto il profilo delle rinunce professionali e del sacrificio delle proprie aspettative reddituali, né di una scelta condivisa dei coniugi di divisione dei ruoli nella conduzione della vita familiare, avendo come detto entrambi i coniugi comunque maturato diverse esperienze lavorative e costruito ciascuno un'autonoma posizione reddituale, si ritiene che non sussistano i presupposti, nei termini prima precisati, per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della , difettando in CP_1 definitiva i presupposti dell'inadeguatezza dei mezzi del richiedente ovvero dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, sia sotto il profilo compensativo/perequativo del richiesto assegno che assistenziale.
Quanto poi ai doveri dei genitori nei confronti della prole, va osservato che l'obbligo di mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della loro maggiore età, ma trova il suo limite finale nella sopravvenuta autosufficienza economica degli stessi, tale per cui questi possano provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che il Collegio ritiene di seguire,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento (come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa. Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore (Cass. n. 26875/2023; Cass. n. 24731/2024).
In questi termini la Suprema Corte ha precisato che l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni cessa quando il figlio ha conseguito un reddito corrispondente, almeno in linea di principio, alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato (non dovendo tuttavia l'impiego essere necessariamente del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto ovvero perfettamente coincidente con le loro soggettive aspirazioni e/o ambizioni) ovvero quando il figlio rifiuti, soprattutto in età adulta, volontariamente di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, come ad esempio nei casi di personale responsabilità nel ritardo a conseguire un'occupazione lavorativa e/o di rifiuto ingiustificato di adeguate opportunità di lavoro, anche se non perfettamente corrispondenti alle proprie aspettative (quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, infatti, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro), ovvero ancora nel caso di colpevole inerzia nel proseguire gli studi;
ciò al fine di evitare che l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e/o di misura (Cass. n. 18076/2014; Cass.
n. 17183/2020; Cass n. 26875/2023).
In quest'ultimo senso va evidenziato che, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico/reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (di salute o dovute ad altre peculiari contingenze personali o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico/reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto;
la “funzione educativa del mantenimento” è, difatti, nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per l'inserimento del figlio nella società (Cass. n. 12952/2016).
La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere dunque fondata su un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, al concreto impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell'avente diritto (cfr. n. 12952/2016; Cass.
n. 5088/2018).
Si nota, in definitiva, un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama, come detto, il principio dell'autoresponsabilità.
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. “figlio adulto”, rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. Ciò in quanto il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, un'occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito (Cass. n. 29264/2022).
Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche, nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte di Cassazione ne ha individuate diverse;
si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto, esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi
(cfr. Cass. n. 17183/2020).
Vi sono, infine, le ipotesi, che conducono al non riconoscimento e/o alla revoca dell'assegno di mantenimento, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza materiale con la famiglia d'origine.
Tanto premesso, nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dalle rispettive deduzioni e dichiarazioni delle parti risulta che il figlio ON ha concluso il proprio ciclo di studi e/o professionale, conseguendo il diploma di perito informatico, si è già inserito stabilmente nel mondo del lavoro, ha prestato attività lavorativa con un contratto a tempo indeterminato come banconista presso un negozio di termo-idraulica e ad oggi lavora come muratore e/o svolge altri lavori manuali, dovendo dunque ritenersi che il predetto sia oramai inserito nella società e nel mercato del lavoro e che abbia raggiunto un grado di indipendenza economica, tale da poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, per cui nulla va stabilito per il suo mantenimento.
L'altra figlia viceversa, non risulta aver ancora concluso il ciclo di studi universitari e Per_1
presta attività lavorativa soltanto in modo saltuario come cameriera, con ogni probabilità anche al fine di pagare gli studi, e pertanto non può dirsi che la stessa sia economicamente autosufficiente.
A tal riguardo va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente, del tenore di vita da lui goduto nonché dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (cfr. Cass. 5242/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, si ritiene congruo determinare a carico del e in favore Pt_1
della , l'assegno pari ad euro 500,00 mensili, da rivalutare ogni anno mediante CP_1
applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie. L'assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno cinque di ciascun mese presso il domicilio della resistente ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese straordinarie vanno regolamentate sulla base delle condizioni di cui al Protocollo approvato d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord in data 25.10.2019, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Va infine assegnata alla la casa coniugale sita in Sant'Antimo, alla via Turati n. 58, meglio CP_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano, la quale continuerà ad abitarla con la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente. Secondo la Corte di Cassazione il Per_1
criterio di assegnazione della casa familiare, infatti, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli, individuato nel loro diritto a conservare l'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori (Cass. n.
12346/2014; Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 13138/2025).
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca sulle domande proposte, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- obbliga il a corrispondere alla l'assegno mensile pari ad euro 500,00, da Pt_1 CP_1
rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
Per_1
- assegna alla la casa coniugale sita in Sant'Antimo, alla via Turati n. 58, meglio CP_1
identificata in atti, con tutti i mobili che la arredano;
- rigetta nel resto le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore dott. Fulvio Mastro
Il Presidente
dott.ssa Alessandra Tabarro