Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 13646/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 3676/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 209 G, presso lo studio dell'avv. Laura
Russo, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 04/11/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per la condizione di disabilità connotata da gravità; di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 100% senza necessità di assistenza continua, nonché portatore di condizione di disabilità ex art. 3, co. 3 della L. 104/92; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendolo invalido al 100% senza necessità di
1
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il
Per_ Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “Riscontro valutativo Invalido civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età – grave al 100%, dal
14.07.2022. CONCLUSIONE Non sussistono i requisiti medico-legali per poter riconoscere l'indennità di accompagnamento”. L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo
2 svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Dopo aver valutato la documentazione medica allegata al fascicolo processuale, l'anamnesi ed i risultati dell'esame obiettivo ritengo di poter affermare che il Sig. è affetto dalle seguenti Parte_1
infermità: Vasculopatia cerebrale cronica;
Esiti di TURB per carcinoma uroteliale vescicale;
Mieloma multiplo in follow-up; Sindrome delle apnee notturne con insufficienza respiratoria latente;
Poliartrosi a medio impegno funzionale. Il ricorrente è un uomo di 85 anni in condizioni generali medie per età e sesso. Malattia cerebro-vascolare. L'ischemia cerebrale è una malattia causata dalla riduzione di apporto di sangue (e conseguentemente di ossigeno) al cervello.
Esistono due forme di ischemia cerebrale. La cosiddetta ischemia focale è confinata in un'area limitata del tessuto cerebrale e può essere causata da un trombo o da un embolo che bloccano il flusso del sangue in un'arteria. L'ischemia globale coinvolge invece più zone del cervello ed è caratterizzata dalla riduzione o addirittura dall'interruzione del flusso del sangue verso quest'organo. Le cause più comuni sono rappresentate dall'aterosclerosi dei vasi che portano sangue al cervello;
dalle malattie cardiache (in particolare la fibrillazione atriale) che possono determinare la formazione di emboli che attraverso il torrente circolatorio raggiungono i vasi cerebrali e li ostruiscono;
dalla cosiddetta malattia dei piccoli vasi che determina occlusione di piccole arteriole e che riconosce come fattori predisponenti l'ipertensione arteriosa e il diabete.
Discussione Il grado di collaborazione tenuto nel corso della visita è stato accettabile, ha mostrato un pensiero non disarticolato e ancora legato al contesto. Ha riconosciuto l'ambiente, ha riconosciuto l'accompagnatore, ha descritto il trascorrere della sua giornata, ha confermato i propri dati anagrafici, ha risposto con coerenza alle domande poste, si è riscontrato parziale disorientamento su specifiche tematiche, non afasia, aprassia, agnosia: si è in presenza di un quadro degenerativo. Alla luce di tali considerazioni può ritenersi che il ricorrente si trovi nella fase del disturbo neurocognitivo minore (nel DSM-5). La condizione menomativa è inquadrabile nel codice 1.002. Neoplasia In anamnesi dichiara un pregresso intervento chirurgico al colon nel
1985 di cui non vi è documentazione e che presumibilmente si è trattato di una resezione intestinale segmentaria per una poliposi. In ogni caso, il notevole tempo trascorso depone per una risoluzione della malattia di base. Recentemente gli è stato riscontrato un carcinoma uroteliale vescicale trattato chirurgicamente (TURBT) e con terapia citostatica locale che per le sue caratteristiche e tempi di somministrazione non è causa di inattendibilità agli atti di vita quotidiana. A giugno 2022 per l'insorgenza di un a lesione a livello di D9 è stato sottoposto ad indagini diagnostiche da cui è emerso un mieloma multiplo Ig lambda in terapia con DRD e il follow-up. Il daratumumab è un farmaco molto efficace sia in prima linea, che nelle recidive. E' un anticorpo monoclonale mirato contro la proteina CD38, espressa sulle cellule del mieloma in tutti gli stadi di malattia. Ha subito
3 una vertebroplastica di D9 e indossa corsetto dorso-lombare. In associazione l'azione viene potenziata e non è causa di inattendibilità agli atti di vita quotidiana. Patologia respiratoria
L'infermità è una Sindrome delle Apnee ostruttive nel sonno - nota anche come OSAS, acronimo inglese per Obstructive Sleep Apnea Syndrome -, caratterizzata da ripetuti episodi di completa e/o parziale e/o prolungata ostruzione delle vie aeree superiori durante il sonno, normalmente associati ad una riduzione della saturazione di ossigeno nel sangue. Poiché il tono muscolare del corpo normalmente si rilassa durante il sonno, e poiché, a livello della gola, le vie aeree dell'uomo sono composte da pareti di tessuto molle, che possono collabire, è facile comprendere perché la respirazione può essere ostruita durante il sonno - in special modo nei soggetti obesi. Il sonno normale ha diverse fasi che spaziano da uno stato leggero ad uno profondo. Le fasi più profonde sono necessarie per gli effetti corroboranti del sonno, ma sono anche le fasi durante le quali il tono muscolare della gola e del collo è più ridotto. Se le vie respiratorie collassano nel sonno profondo quando i muscoli si rilassano, o si passa ad uno stato di sonno più leggero o sopravviene il risveglio. Discussione Il ricorrente utilizza un ventilatore polmonare a pressione continua (CPAP)
e l'inquadramento clinico è di tipo severo, mentre la spirometria riporta valori non significativamente alterati che depongono per un deficit ventilatorio ostruttivo moderato tanto che la capacità vitale è del 78%, il FEV1 è del 68%. Occorre precisare che l'insufficienza respiratoria
è latente, corretta dalla ventilazione: “presenta dispnea da sforzo che limita le attività quotidiane”
(cfr. P.O. Maddaloni 24.04.2024). Nella valutazione finale ho considerato che l'attuale orientamento medico-legale per l'accompagnamento distingue valenze ideologiche e socio- relazionali. Nell'ambito di tale concetto vanno considerati gli aspetti di sicurezza personale e quelli basilari di un minimo di proficuità relazionale. Le rimanenti affezioni (incontinenza urinaria, poliartrosi, cardiopatia sclerotica), incrementano il quadro menomativo ma, nel loro complesso non rendono impossibili gli atti basilari della vita quotidiana. Non si ravvisano i requisiti medico- legali necessari per la non autosufficienza, alla base del riconoscimento del beneficio dell'accompagnamento in quanto non è stato riscontrato, quale presupposto medico-legale quello della L.18/80, ossia l'impossibilità a deambulare autonomamente, nonostante eventuali ausili, o in alternativa di non essere in grado di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana: in altre parole non sono state ravvisate le condizioni per cui il ricorrente non è in grado di compiere
“quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza continua".
Handicap Il ricorrente è stato riconosciuto portatore di handicap grave. Si ritiene opportuno ricordare la diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e handicap: di fatto, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera
4 proporzionale né consequenziale. Mentre la valutazione in ambito di invalidità civile considera essenzialmente l'entità della menomazione, intesa come riduzione delle capacità lavorative generiche, sia pur tenendo conto delle occupazioni confacenti alle attitudini, o nel caso di ultrasessantacinquenne ove i parametri sono le difficoltà persistenti a svolgere la funzioni ed i compiti della sua età, diversa è la valutazione medico-legale dell'Handicap in funzione, del riscontro di infermità di entità tali da comportare difficoltà rilevanti alle tre categorie di attività tutelate dalla legge (cioè, l' apprendimento, la vita di relazione e l' integrazione lavorativa limitatamente ai soggetti < 65 anni). In altre parole, lo stato di handicap per la sua valutazione tiene conto della difficoltà d'inserimento sociale della persona disabile, difficoltà che è dovuta alla patologia o menomazione di cui una questa persona è affetta. Ne consegue che in medicina legale non sussiste una equiparazione tra accompagnamento in invalidità civile e handicap grave”.
In relazione alle contestazioni operate dalla parte ricorrente alla summenzionata consulenza sia in sede di dissenso che nel ricorso in opposizione, poi, è opportuno rilevare come il consulente nominato abbia già avuto modo di rispondere, specificando, in relazione alla patologia respiratoria, che: “Patologia respiratoria: a pagina 9 e 10 è riportato che l'insufficienza respiratoria è latente, corretta dalla ventilazione: “presenta dispnea da sforzo che limita le attività quotidiane” (cfr. P.O.
24.04.2024), quindi non le rende impossibili, condizione che dall'anamnesi, dalla Per_2 documentazione disponibile e dall'esame obiettivo è da condividere. Quanto alla ventilazione polmonare per sedici ore al giorno, enfatizzata nelle note critiche, è da chiarire che è cosa diversa dalla somministrazione di ossigenoterapia (OLT) a lungo termine. L'invocata spirometria attesta un deficit ventilatorio ostruttivo moderato, tanto che la capacità vitale è del 78%, il FEV1 è del
68%, valori che per sesso ed età sono assolutamente compatibili anche con il riscontro oggettivo, in corso di ctu, di una saturazione dell'ossigeno ematico del 97%, mentre l'emogas analisi evidenzia una pressione dell'ossigeno normale con lieve incremento della pressione del CO2
(ipercapnia) che viene definita “permissiva” quindi non ancora decisamente patologica. Quanto riportato non configura la condizione di “dispnea a riposo” riportata nella parte introduttiva del
D.MN. 05.02.1992. Da ultimo un richiamo a “…necessita continuamente di spray che migliorano l'attività respiratoria”: il prodotto commerciale prescritto (24.06.2024) è il Symbicort – Aerosol, ossia un'associazione appartenente alla categoria degli Adrenergici Controparte_2
respiratori (escluso anticolinergici) alla dose due somministrazioni quotidiane, dose minima in linea con la patologia del ricorrente” in, relativamente alla seoplasia vescicale, che “E' stata relazionata a pagina 8. Il carcinoma uroteliale dopo e trattamento chirurgico è stato sottoposto a terapia citostatica locale che per le sue caratteristiche (scarsissima diffusione sistemica), tempi di somministrazione e permanenza dell'organismo (intorno ai 15'/20') e caratteristiche dei farmaci
5 impiegati assolutamente non è causa di inattendibilità agli atti di vita quotidiana.
Per questi motivi
si conferma la valutazione espressa”.
Il consulente ha, pertanto, pienamente ed esaustivamente fornito adeguata risposta a tutti i motivi di contestazione avanzati dalla parte tanto al momento della dichiarazione di dissenso, quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio. Anche la nuova certificazione allegata alle note di trattazione scritta, inoltre, si riferisce a patologie già riscontrate dal CTU, che tuttavia ha escluso potessero incidere nel senso di determinare il riconoscimento della prestazione richiesta.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata
6 dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 13.02.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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