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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Raffaella Genovese Presidente Est.
Dott. Vincenza Totaro Consigliere
Dott. Rosa Del Prete Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16/1/2025
TRA
, elett. te dom.ta in Napoli con l'Avv. Marone Guido, dal quale Parte_1
è rapp. tata e difesa.
APPELLANTE
E
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
Appellati non costituiti
Svolgimento del processo
Parte appellante ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa in data
12/10/2023 , che aveva rigettato – relativamente agli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 - il suo ricorso, con cui lamentava la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l.
107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato.
1 Non si sono costituite le parti appellate.
All'udienza svoltasi in forma cartolare ai sensi dell'art.127 ter cpc, la causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348,
1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca alla prima udienza.
A ciò aggiungasi ce parti appellate non si sono costituite, non essendo necessario rinvio della prima udienza.
Sez. L - , Sentenza n. 17368 del 03/07/2018 (Rv. 649595 - 01)
Nel rito del lavoro, in caso di mancata costituzione di entrambe le parti all'udienza di discussione, il giudice di appello deve dichiarare d'ufficio l'improcedibilità - che non è nella disponibilità delle parti - senza poter rinviare la causa ad altra udienza, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché detto rinvio presuppone la regolare "vocatio in ius" e nelle ipotesi in cui l'appellante non provi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione sia avvenuta, non è consentito al giudice assegnare un termine per la rinotifica, dovendosi tutelare l'aspettativa della controparte al giudicato.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale.
Poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, pur avendo avuto rituale comunicazione della prima udienza, l'impugnazione deve essere pertanto dichiarata improcedibile a seguito della mancata costituzione degli appellati.
Attesa la mancata costituzione delle parti appellate, nulla va disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese;
2 da atto della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 co.1 quater, DPR n.115/2002, come introdotto dalll'art.1 co.17 L.N. 228/2012.
Napoli, il 16/1/2025
Il Presidente Est.
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