Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario portante R.G. 121/2025 P.U.
PROMOSSO DA
], in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a Parte_1 P.IVA_1
BUSTO ARSIZIO, Via Milano n. 5 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. LORENA UBOLDI che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente debitrice in data 29 maggio 2025. Esaminati gli atti, i documenti depositati dalle parti e quelli acquisiti d'ufficio.
Udito il Giudice Relatore.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata a BUSTO ARSIZIO, non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della debitrice per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.;
• La società è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale in forma di società di capitali.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i. e sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., dal momento la società ha riconosciuto debiti per complessivi € (120.000 + 1.887.302 + 40.000) nei confronti di fornitori, erario e banche;
• Sussiste il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i.: la società ha dichiarato di essere impossibilitata a proseguire in via diretta l'attività di impresa (ragion per cui stipulava in data 22 maggio 2024 contratto di affitto d'azienda con la per la conservazione dell'avviamento e dei Parte_1 rapporti di lavoro, attualmente prorogato al 23 maggio 2026), sicché le uniche entrate,
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
costituite dal canone annuo di locazione pari ad € 12.000,00 oltre i.v.a. e le giacenze di magazzino non ricomprese nell'affitto sono, del tutto, insufficiente a far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni.
Ritenuto che alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 49 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della Parte_1
]. P.IVA_1
NOMINA Giudice Delegato il/ Dott. MARCO LUALDI.
NOMINA Curatore il Dott. , con studio a Gallarate, Via Borghi n. 7. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale, ove già non vi abbia provveduto, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza di esame dello stato passivo, innanzi al Giudice delegato, al giorno
14/10/2025 alle ore 09:30.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D. Lgs. 127/2015;
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Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Visto l'art. 146 TUSG,
DISPONE la prenotazione a debito della presente sentenza.
Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmessa per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 30/05/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Milton D'Ambra Dott. Marco Giovanni Lualdi
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